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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2024

Cassazione n. 19250/2024

Testo disponibile della fonte

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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16150/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SOC.

COOP. (incorporante della Banca di credito cooperativo di Montereale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.

TRIB.

REG. n. 521/05/2016 , depositata in data19 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Avv. [OSCURATO:PERSONA].

IRPEG e ILOR 1988 Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio.

Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha instato per un rinvio al fine di controllare lo stato dei pagamenti e la fondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di L’Aquila - disconosceva alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. (incorporante della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Montereale) l’esenzione dalle II.DD. di cui all’art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904; l’ufficio emetteva avviso di accertamento ai fini IRPEG e lLOR, notificato in data 24aprile 1991, con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'annualità 198 8 , determinando un reddito netto ai fini ILOR di £ 393 . 481.000 e un reddito imponibile ai fini IRPEGdi £ 531 . 628.000 .

2. Avverso l’avviso di accertamento la banca proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p.con la sentenza n. 20/1989, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando in parte i recuperi e confermando quello degli interessi sui crediti d’imposta anno 1982.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo, limitatamente al recupero degli utili accantonati per £ 539.891.000; si costituivala banca, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.

5. Con sentenza n. 17/1991 la C.t.r. adita accoglieva il gravam e dell’Ufficio.

6. Contro tale decisione proponeva ricorso la banca contribuente dinanzi alla C.t.c. –Sezione di L’Aquila; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in appello.

7. Consentenza n. 3725/2008 la C.t.c. adita accoglieva il gravam e della banca, confermando la spettanza dell’agevolazione.

8. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate; resisteva la Banca con controricorso.

9. Con sentenza n. 18738/2014 la Corte di Cassazione cassava la decisione della C.t.c., rinviando ad altra sezione della C.t.r. dell’Abruzzo.

10. Con sentenza n. 521/05/2016 , depositata in data 19 maggio 2016, la C.t.r. adita in sede di rinvio accoglieva l’appello dell’ufficio, dichiarando non spettante l’agevolazione in discorso.

11. Avverso tale decisione , la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso.

La causa ̀ stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 202 4 .

Considerato che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi uniformato il giudice di rinvio al principio di diritto formulato dalla Corte» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in sede di rinvio, non ha seguito ilprincipio di diritto posto dalla Suprema Corte ai fini dell'agevolazione ex art. 12 L. n. 904/ 19 77 (la cui fruizione dipende dalla presenza di impedimenti statutari alla distribuzione delle riserve), bensì si è occupata dell'inconferente imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese e dell'agevolazione ex art. 1, comma terzo, D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (che richiede una delibera assembleare).

2. Va premesso che in data 20 marzo 2024, la contribuente Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Coop. l., ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima, dalla quale si evince la riferibilità all’avviso di accertamento essendo menzionato correttamente il numero di ruolo del ricorso per cassazione; da essa risulta anche che non era dovuto alcun importo perché le somme versate in pendenza di giudizio erano maggiori di quelle dovute per la definizione.

2.1. Pertanto, non può addivenirsi alla generica richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato, in considerazione della tempestiva ed esaustiva produzione, da parte della società contribuente, della documentazione inerente la procedura di definizione agevolata.

2.2. Orbene , v ista la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato , ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16150/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SOC. COOP. (incorporante della Banca di credito cooperativo di Montereale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Vi a dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. n. 521/05/2016 , depositata in data19 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEG e ILOR 1988 Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso in udienza per l’estinzione del giudizio. Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha instato per un rinvio al fine di controllare lo stato dei pagamenti e la fondatezza della richiesta di cessazione della materia del contendere. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di L’Aquila - disconosceva alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (incorporante della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Montereale) l’esenzione dalle II.DD. di cui all’art. 12 Legge 16 dicembre 1977, n. 904; l’ufficio emetteva avviso di accertamento ai fini IRPEG e lLOR, notificato in data 24aprile 1991, con il quale si rettificava la dichiarazione dei redditi della ricorrente per l'annualità 198 8 , determinando un reddito netto ai fini ILOR di £ 393 . 481.000 e un reddito imponibile ai fini IRPEGdi £ 531 . 628.000 . 2. Avverso l’avviso di accertamento la banca proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di L’Aquila ; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p.con la sentenza n. 20/1989, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando in parte i recuperi e confermando quello degli interessi sui crediti d’imposta anno 1982. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo, limitatamente al recupero degli utili accantonati per £ 539.891.000; si costituivala banca, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 17/1991 la C.t.r. adita accoglieva il gravam e dell’Ufficio. 6. Contro tale decisione proponeva ricorso la banca contribuente dinanzi alla C.t.c. –Sezione di L’Aquila; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma di quanto statuito in appello. 7. Consentenza n. 3725/2008 la C.t.c. adita accoglieva il gravam e della banca, confermando la spettanza dell’agevolazione. 8. Contro tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate; resisteva la Banca con controricorso. 9. Con sentenza n. 18738/2014 la Corte di Cassazione cassava la decisione della C.t.c., rinviando ad altra sezione della C.t.r. dell’Abruzzo. 10. Con sentenza n. 521/05/2016 , depositata in data 19 maggio 2016, la C.t.r. adita in sede di rinvio accoglieva l’appello dell’ufficio, dichiarando non spettante l’agevolazione in discorso. 11. Avverso tale decisione , la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrateha resistito con controricorso. La causa ̀ stata trattata nella pubblica udienza del 7 giugno 202 4 . Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: « Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi uniformato il giudice di rinvio al principio di diritto formulato dalla Corte» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., in sede di rinvio, non ha seguito ilprincipio di diritto posto dalla Suprema Corte ai fini dell'agevolazione ex art. 12 L. n. 904/ 19 77 (la cui fruizione dipende dalla presenza di impedimenti statutari alla distribuzione delle riserve), bensì si è occupata dell'inconferente imposta straordinaria sul patrimonio netto delle imprese e dell'agevolazione ex art. 1, comma terzo, D.L. 30 settembre 1992, n. 394 (che richiede una delibera assembleare). 2. Va premesso che in data 20 marzo 2024, la contribuente Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. l., ha depositato documentazione attestante di aver aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6, comma 2-ter del d.l. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 ed ha allegato la copia della domanda medesima, dalla quale si evince la riferibilità all’avviso di accertamento essendo menzionato correttamente il numero di ruolo del ricorso per cassazione; da essa risulta anche che non era dovuto alcun importo perché le somme versate in pendenza di giudizio erano maggiori di quelle dovute per la definizione. 2.1. Pertanto, non può addivenirsi alla generica richiesta di rinvio avanzata dall’Avvocatura Generale dello Stato, in considerazione della tempestiva ed esaustiva produzione, da parte della società contribuente, della documentazione inerente la procedura di definizione agevolata. 2.2. Orbene , v ista la documentazione depositata ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e rilevato che non risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato , ai sensi di tale comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. 3. In conclusione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata con spese a carico di chi le ha anticipate.
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