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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22275/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15060-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] MILANO DEL[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 19/6/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza con la quale il giudice di pace, dopo aver dichiarato, in sede di rinvioa seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 39134/2021, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dalla prefettura di Milano, ha disposto la compensazione delle spese processuali.Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3

1.2. La prefettura è rimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art. 92, comma 2°, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l ’ ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace , dopo aver dichiarato, in sede di rinvio, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione perché revocato in sede di autotutela, ha disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione integrale delle spese processuali maturate nel pregresso grado di legittimità, senza, tuttavia, considerare che l’art.92, comma 2°, c.p.c., nella versione introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014, come modificato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte c ostituzionale, identifica (a parte l’ipotesi della soccombenza reciproca) le ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali con la “ assoluta novità della questione”, con il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, come statuito dalla Consulta, con “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

2.2. Il motivo va respinto, ma la motivazione dev’essere integrata nei termini che seguono.

Il ricorrente, infatti, quale parte vittoriosa ammessa per legge (in difetto di emergenze che possano deporre in senso contrario) al patrocinio a spese dello Stato, non aveva alcun diritto alla pronuncia, da parte del giudice di merito, della condanna dell’Amministrazione statale resistente (e virtualmente soccombente) al pagamento delle spese processuali e, quindi, non ha alcuna legittimazione a dolersi della relativa compensazione.

Questa Corte, invero, ha Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 giàavuto modo di chiarire che, nel caso, come quello in esame, in cui laparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un’Amministrazione statale, il giudice non deve provvedere allaregolazione delle spese né, com’è accaduto nel caso in esame, può disporre la compensazione delle stesse poiché, in siffatta ipotesi, i l compenso e le spese spettanti al difensoredella parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati,ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, a seguito di istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo, per contro, riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato(Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 30876del 2018; Cass. n. 19299 del 2021 ; Cass.

SU n. 24413del 2021).

2.3. Il ricorso, per l’infondatezza dell’unico motivo articolato,va a sua volta igettato .

2.4. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte della parte resistente.

3. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15060-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - avverso l ’ [OSCURATO:PERSONA] MILANO DEL[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5 / 4 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorrente, con ricorso notificato il 19/6/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione dell’ordinanza con la quale il giudice di pace, dopo aver dichiarato, in sede di rinvioa seguito dell’ordinanza di questa Corte n. 39134/2021, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dalla prefettura di Milano, ha disposto la compensazione delle spese processuali.Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 1.2. La prefettura è rimasta intimat a . [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., nonché dell’art. 92, comma 2°, c.p.c., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato l ’ ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di pace , dopo aver dichiarato, in sede di rinvio, la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione perché revocato in sede di autotutela, ha disposto, senza alcuna motivazione, la compensazione integrale delle spese processuali maturate nel pregresso grado di legittimità, senza, tuttavia, considerare che l’art.92, comma 2°, c.p.c., nella versione introdotta dal d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014, come modificato dalla sentenza n. 77/2018 della Corte c ostituzionale, identifica (a parte l’ipotesi della soccombenza reciproca) le ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali con la “ assoluta novità della questione”, con il “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, nonché, come statuito dalla Consulta, con “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. 2.2. Il motivo va respinto, ma la motivazione dev’essere integrata nei termini che seguono. Il ricorrente, infatti, quale parte vittoriosa ammessa per legge (in difetto di emergenze che possano deporre in senso contrario) al patrocinio a spese dello Stato, non aveva alcun diritto alla pronuncia, da parte del giudice di merito, della condanna dell’Amministrazione statale resistente (e virtualmente soccombente) al pagamento delle spese processuali e, quindi, non ha alcuna legittimazione a dolersi della relativa compensazione. Questa Corte, invero, ha Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 giàavuto modo di chiarire che, nel caso, come quello in esame, in cui laparte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è soccombente un’Amministrazione statale, il giudice non deve provvedere allaregolazione delle spese né, com’è accaduto nel caso in esame, può disporre la compensazione delle stesse poiché, in siffatta ipotesi, i l compenso e le spese spettanti al difensoredella parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, devono essere liquidati,ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, a seguito di istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo, per contro, riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 del d.P.R. n. 115 cit., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato(Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 30876del 2018; Cass. n. 19299 del 2021 ; Cass. SU n. 24413del 2021). 2.3. Il ricorso, per l’infondatezza dell’unico motivo articolato,va a sua volta igettato . 2.4. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte della parte resistente. 3. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, Ric. 2022n.15060 - Sez. 1 - CC del 5 aprile 20 2 3 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così de
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