CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 16874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gio CalabriaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ed il rigetto nel resto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in atti;sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Locri, che hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 dicembre 2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciando aseguito di rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la richiesta di riesame propostanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di costui della misura cautelare della custodia in carcere, in quantoritenuto gravemente indiziato della partecipazione all’associazione finalizzata al traffico disostanze stupefacenti con l’aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nella duplice formadell'agevolazione della consorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] e del ricorso al metodo mafioso.2. Avverso l’ordinanza di riesame propone nuovamente ricorso per cassazionel’indagati [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si eccepisce il vizio di motivazione, ritenuta omessa oapparente nonché illogica, circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato dicui all’art. 94, d.p.r. 309/90, oggetto del capo 2 della contestazione provvisoria.Sostiene il ricorrente che il tribunale non si era uniformato alle indicazioni fornite dallasentenza rescindente, omettendo nuovamente di indicare specifici elementi di fattosignificativi del raggiungimento di un accordo di natura sodale intercorso tra i vari indagati edell’esistenza di una struttura organizzata di natura associativa; non aveva altresì fornito unaidonea motivazione per disattendere le deduzioni difensive, nonostante in tal sensosollecitato dalla pronuncia di annullamento. In particolare, l’ordinanza impugnata si eralimitata a riscontrare la sussistenza dei singoli reati-fine e delle modalità esecutiva poste inessere dai soggetti in essi coinvolti, situazione riconducibile al concorso di persone nel reatocontinuato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90; aveva inoltre confuso la figura di [OSCURATO:PERSONA](nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), al quale non era stata contestata l’intraneità all’associazione, con quelladell’omonimo cugino nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Tutti gli elementi indicati, inoltre, non eranosignificativi (la comune residenza reggina di alcuni protagonisti non poteva ritenersiemblematica dell’esistenza di una base logistica comune; le ramificazioni in altre regioniitaliani corrispondevano con il luogo di residenza di altri soggetti indagati; i rapporti diparentela o di amicizia non implicavano rapporti associativi).Non avevano altresì trovato riscontro le deduzioni difensive con le quali si eraevidenziato: 1) secondo la prospettazione accusatoria l’associazione contestata erastrutturata in tre livelli (reperimento sostanza stupefacente, trasporto dalla [OSCURATO:PERSONA] inLombardia, commercializzazione della droga sul territorio lombardo) ma i soggetti indagati diessere i corrieri e, quindi, di collaborare alla seconda struttura – [OSCURATO:PERSONA], PasqualeIelasi e [OSCURATO:PERSONA] – erano risultati estranei al sodalizio, sulla base del chiaro contenutodi un’intercettazione ambientale del 1 ottobre 2018, attestante il carattere occasionale e nonprogrammato di tale supporto logistico, con la conseguenza che, venendo meno il secondolivello per la mancata indicazione degli intranei che si sarebbero occupati stabilmente difungere da corrieri della droga, la stessa fattispecie di reato rimaneva priva di riscontroinvestigativo; 2) il tribunale del riesame aveva ritenuto l’esistenza di un rapporto associativotra [OSCURATO:PERSONA] (nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il cugino omonimo detto Dumbo (nato il[OSCURATO:DATA_NASCITA]) senza considerare che il primo, a differenza del secondo, non era indagatoquale appartenente al sodalizio e che l’acquisto e la cessione di sostanza stupefacente perla successiva vendita in Lombardia era estranea a tale contesto, sì che al [OSCURATO:PERSONA] era statocontestato soltanto il capo 23 per il reato di cui all’art. 73 d.p.r. 309/90.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce un ulteriore vizio di motivazione circa i graviindizi di colpevolezza, con riferimento alla condotta partecipativa, affermata sulla base delcoinvolgimento del ricorrente nei reati-fine, senza dimostrare tuttavia la riconducibilità deglistessi ad un unico patto sociale, con la consapevolezza di partecipare e contribuire allarealizzazione del programma della consorteria criminosa. Il profilo dell’elemento psicologicoera stato considerato dal tribunale in termini inadeguati, attraverso l’elencazione degliaccadimenti delittuosi, rimanendo sfornita di prova la cognizione della commissione di tutti ireati o di gran parte di essi nell’ottica di un unico patto sociale.2.3. Con il terzo motivo si eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla circostanzaaggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. dell’agevolazione alla consorteria mafiosa dei Barbaroc.d. Castani e del metodo mafioso, avendo il tribunale recepito acriticamente la valutazioneal riguardo del gip, a sua volta corrispondente al contenuto della richiesta di applicazionedella misura cautelare presentata dal pubblico ministero.Non era stata accertata, infatti, la finalizzazione dell’azione all’agevolazione delsodalizio criminale, sostenendosi erroneamente che fosse a sufficiente la natura illecita deirapporti aventi ad oggetto la commercializzazione di stupefacenti, senza dimostrare laconoscenza dell’esistenza della cosca ed il consapevole contributo al perseguimento deisuoi fini.Circa il metodo mafioso, non era stato indicato l’effetto intimidatorio sulle vittime ossiaquella situazione di particolare coartazione psicologica che connota l’azione criminosanell’ambito di uno stesso contesto criminale.2.4. Con il quarto motivo, infine, si eccepisce il vizio di motivazione in ordine allasussistenza delle esigenze cautelari e al rispetto dei criteri di proporzionalità della misuraprivativa della libertà personale, in considerazione, soprattutto, del tempo intercorso tral’accadimento dell’ultimo fatto delittuoso (2019) e la data di emissione del provvedimentocautelare (2025). La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. erastata amplificata, desumendo il pericolo di reiterazione dei reati soltanto dalle modalità delfatto in esame, trascurando di considerare la pregressa estraneità a circuiti delinquenziali; inparticolare, pur dandosi atto che rispetto ai reati-fine non potevano essere consideratisussistenti esigenze cautelari, si affermava tuttavia che tale conclusione non valeva ancheper il reato associativo, rispetto al quale il cd. tempo silente non faceva venir meno lapresunzione di pericolosità.Anche il pericolo di fuga doveva ritenersi insussistente al pari del pericolo diinquinamento probatorio, trattandosi di circostanze del tutto sfornite di elementi concreti diriscontro.Infine, non erano state esplicitate le ragioni dell’affermata inadeguatezza della misuracautelare degli arresti domiciliari con le procedure di controllo elettronico, ricorrendo iltribunale a clausole di stile e a mere petizioni di principio, senza pronunciarsi su elementiconcreti di valutazione. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.2. Il primo e il secondo motivo posso essere esaminati congiuntamente, essendoentrambi attinenti al profilo della ritenuta inadeguatezza motivazionale circa i gravi indizi dicolpevolezza in ordine all’esistenza dell’associazione a delinquere di cui al capo 2dell’imputazione provvisoria e all’appartenenza alla stessa del ricorrente; si sostiene che ilgiudice del riesame cautelare non avrebbe indicato le condotte a tal fine rilevanti e glielementi da cui desumere la consapevole adesione al pactum sceleris, alla stregua dei criteriindicati da una consolidata giurisprudenza di legittimità.I motivi sono infondati, avendo il tribunale, in conformità con le indicazioni fornite dallasentenza rescindente, adempiuto all’onere motivazionale per i profili oggetto dei motivi inesame.3. Deve ribadirsi in punto di diritto che nel concorso di persone nel reato continuatol'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto volto alla sola commissione di piùreati ispirati da un medesimo disegno criminoso, mentre le condotte di partecipazione epromozione dell'associazione per delinquere presentano i requisiti della stabilità del vincoloassociativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso, elementi che possono essereprovati anche attraverso la valutazione dei reati scopo, ove indicativi di un'organizzazionestabile e autonoma, nonché di una capacità progettuale che si aggiunge e persiste oltre laconsumazione dei medesimi (Sez. 2, n. 22906 del 08/03/2023, Bronzellino, Rv. 284724 –01). Precisa la sentenza citata, in motivazione, «che i reati scopo costituiscono unepifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che ilpericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazione dei reati-fine: ètale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che "si aggiunge" alladunque, deve profilarsi come autonoma».La diagnosi differenziale tra concorso nel reato continuato e partecipazione allaassociazione per delinquere implica, dunque, un giudizio di merito che impone la analisi ditutti gli indicatori della possibile autonomia del sodalizio, rispetto alla sussistenza di unaccordo criminoso limitato alla consumazione di uno o più reati; indicatori che, nel caso dispecie, risultano esaustivamente valutati con motivazione che si sottrae a censure dilegittimità sotto il profilo logico e rispetto alla quale le argomentazioni difensive risultanoprive di rilevanza, incentrandosi su un’alternativa e frammentaria lettura delle risultanzeinvestigative.Inoltre, è ugualmente acquisito il principio secondo cui in tema di associazione perdelinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ai fini della configurabilità della condotta dipartecipazione non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati, ma èsufficiente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due personeaventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzatasecondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482 –01).4. Il tribunale ha sintetizzato nei paragrafi 5 e 6 dell’ordinanza impugnata gli elementiemersi durante le indagini, descrittivi della struttura associativa e dei tre livelli operativiciascuno di tali livelli (promozione, organizzazione e finanziamento, cura della logistica e deltrasporto nel nord Italia; distribuzione al Nord; distribuzione al dettaglio), con coinvolgimentodegli associati dalla fase dell’approvvigionamento della sostanza stupefacente sino a quelladella distribuzione capillare sul territorio.In particolare, ai fini della sussistenza del delitto associativo, sono state indicate leconversazioni tra i sodali, riportate nell’ordinanza cautelare, indicative del rapporto esistentetra gli stessi, dell’organizzazione posta in essere e delle finalità perseguite: gli associatidiscutevano, infatti, dei luoghi sicuri dove custodire in [OSCURATO:PERSONA] le forniture di droga destinatealle piazze di spaccio del nord; condividevano – avvantaggiandosene reciprocamente – ladisponibilità di risorse finanziarie per garantire la continuità dei traffici di stupefacente(frequente il riferimento al “pozzo” ossia alla cassa comune nella quale dovevano confluireuna parte delle risorse al fine di consentire l’ulteriore traffico illecito); programmavano iltrasporto tramite corrieri con tutte le cautele del caso (uso di mezzi pubblici, coinvolgimentodi soggetti estranei al sodalizio).Le argomentazioni difensive hanno trovato adeguato riscontro, con motivazionecoerente con i dati dell’indagine, sottolineandosi come l’utilizzo di corrieri occasionali nonmetteva in dubbio l’organizzazione di mezzi e uomini deputati al trasporto della droga, fasefondamentale per il rifornimento continuo dal meridione e la cessione al dettaglio, in zonegeograficamente distanti.La difesa ha sostenuto altresì l’estraneità del ricorrente al sodalizio criminale sulla basedi un’intercettazione ambientale, relativa ad una conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e RoccoIelasi, attestante a suo avviso l’inesistenza di collegamento tra il gruppo dei corrieri delladroga e [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29 settembre 1990, detto Dumbo, ritenuto dirigente edorganizzatore della cosca – pag. 7 del ricorso). Premesso che l’interpretazione delleintercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, il Tribunale ha benevidenziato la rilevante circostanza della comunicazione al [OSCURATO:PERSONA] da parte del ricorrentedell’imminente viaggio di [OSCURATO:PERSONA] per il trasporto della droga - notizia appresadall’altro fratello Francesco - a conferma della consapevolezza, comune ai tre associati, dipoter organizzare trasferimenti di sostanza stupefacente per approvvigionare il mercato delnord Italia, così collaborando alla realizzazione del piano criminale.Inoltre, la difesa non si confronta con la sintesi delle conversazioni intercettate riportatea pag. 18 dell’ordinanza impugnata, dalle quali si evince che il ricorrente aveva ladisponibilità di ingenti somme di danaro, da versare nella cassa comune (il pozzo), e che, inesecuzione delle direttive del [OSCURATO:PERSONA], si faceva portavoce di costui presso gli acquirenti.In definitiva, il ruolo fondamentale – di braccio destro del capo clan [OSCURATO:PERSONA] - svolto daRocco [OSCURATO:PERSONA] all’interno del sodalizio risulta adeguatamente delineato al paragrafo 6.1dell’ordinanza impugnata (pagine 15 e segg.), sottolineandosi il costante rapporto dicollaborazione tra costui e [OSCURATO:PERSONA] (detto Dumbo), la consapevolezza dell’esistenzadi una cassa comune (il c.d. pozzo), il confronto costante sulle modalità di distribuzione delladroga sul territorio, la partecipazione a numerosi reati fine (contestati ai capi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e23), ancorché estranei al titolo cautelare.5. A diversa conclusione deve pervenirsi in ordine al terzo motivo di ricorso, relativoall’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. nella duplice declinazione dell’agevolazionedella consorteria mafiosa e del cd. metodo mafioso.La difesa censura al riguardo l’omessa motivazione in ordine: a) alla consapevolezzadell’esistenza della cosca [OSCURATO:PERSONA] c.d. Castani che sarebbe stata agevolata dall’attivitàdelittuosa posta in essere; b) al contributo prestato al perseguimento dei fini del clan; c)all’effetto intimidatorio esercitato insieme ad altri associati sulle vittime del reato.Il motivo è fondato perché la motivazione sul punto risulta carente non specificando glielementi dai quali trarre la conferma delle circostanze integranti l’aggravante, in relazionealla posizione del ricorrente.Va ribadito in proposito che l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1, comma primo,seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva e caratterizzata da dolo intenzionale, sicomunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalità perseguita daiconcorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece, ritenersi sufficiente lasemplice consapevolezza, da parte del predetto, dell'esistenza e dell'operatività diun'organizzazione sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. edell'appartenenza ad essa dei concorrenti, che rivestano posizioni apicali (Sez. 3, n. 32126del 18/04/2023, Brancato, Rv. 284902 – 01).Nel caso specifico, gli elementi riportati nell’ordinanza del riesame non risultanosignificativi (par. 6.3), consistendo nel richiamo a principi di diritto, così come elaborati dallagiurisprudenza di legittimità, e nei riferimenti individualizzanti che riguardano altri imputati([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), senza fare cenno al dolo intenzionale del ricorrenterispetto alla finalità agevolatrice in argomento.Lo stesso dicasi per l’utilizzazione del metodo mafioso. È consolidata nellagiurisprudenza della corte di legittimità la massima secondo la quale la circostanzaaggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (Sez.U, n.8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734), derivando dalle modalità direalizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo, cosicché si applicaai concorrenti nel reato secondo il disposto di cui all'art. 59 cod. pen. Anche nella diversaipotesi in cui non si tratti di reato concorsuale ma di reato associativo, si è in presenza diun'aggravante che va riferita al modo di operare dell'associazione e, in quanto tale, nonnecessariamente alla condotta del singolo partecipe, cosicché essa si può valutare a caricodi tutti i componenti del sodalizio purché sussistano i presupposti di cui all'art. 59, secondocomma, cod. pen., ossia che i partecipi conoscano l'utilizzo del metodo ovvero lo ignorinoper colpa o per errore determinato da colpa (per il medesimo principio affermato conriferimento alla circostanza aggravante di cui all'art.416-bis, comma 6, cod. pen., Sez. U, n.25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv.282602 – 02).L’indicazione di detti presupposti è del tutto assente nella motivazione delprovvedimento di riesame che accenna sul punto solo all’intimidazione del sodale [OSCURATO:PERSONA] indanno di [OSCURATO:PERSONA], il cui comportamento non era stato ritenuto consono ai valori di‘ndrangheta, senza fornire indicazioni in ordine alla conoscenza o all’ignoranza per colpa diRocco [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità mafiose della condotta delittuosa del concorrente.L’ordinanza impugnata va pertanto annullata per nuovo giudizio sulla circostanzaaggravante contestata, nella duplice previsione della modalità di tipo mafioso dell’azione edell’utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa.Il quarto motivo relativo alle esigenze cautelari è assorbito, in quanto il giudizio sulleaggravanti è in sé idoneo ad incidere sulla valutazione inerente alla adeguatezza dellamisura adottata, in considerazione anche dell’entità della pena che si presume verrà irrogataall’esito del giudizio, elemento al quale il Tribunale fa riferimento (pag. 24). P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente aisensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]