Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:850
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATA GENERALE
ĆAPETA
presentate il 30 ottobre 2025 (
1
)
Causa C
‑
293/24
[OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] português
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo)]
« Rinvio pregiudiziale – Responsabilità di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili ad un organo giurisdizionale di ultimo grado – Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – Valutazione – Trasferimenti di imprese – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Nozione di “trasferimento di uno stabilimento” – Articolo 267, terzo comma, TFUE – Obbligo di rinvio pregiudiziale »
I.
Introduzione
1.
Nella sentenza Köbler (
2
), la Corte ha precisato che uno Stato membro può essere considerato responsabile per i danni causati da errori giudiziari dei suoi organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado. Una siffatta responsabilità sussiste solo se tali errori costituiscono una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione. La questione, non ancora completamente chiarita, è in che modo il mancato rinvio alla Corte, da parte di tali organi giurisdizionali, ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE contribuisca alla gravità della violazione.
2.
Tale questione è stata sollevata con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) nell’ambito di una controversia nazionale iniziata più di tre decenni fa.
3.
La presente causa offre quindi alla Corte l’occasione di chiarire come interagiscono le due giurisprudenze Köbler e CILFIT (
3
) e di basarsi sulla sua sentenza emessa nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
4
).
II.
Fatti di causa, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
4.
I fatti della presente causa risalgono al 1993, quando la [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «AIA»), compagnia aerea portoghese che operava nel settore del trasporto aereo non di linea (voli charter), è stata sciolta. Ciò, a sua volta, ha portato a due procedimenti dinanzi ai giudici portoghesi. Poiché entrambi sono rilevanti per la comprensione delle questioni sollevate dalla presente causa, li descriverò brevemente di seguito.
A.
Primo procedimento (relativo all’allegazione che era avvenuto un trasferimento di uno stabilimento)
5.
Contemporaneamente allo scioglimento della AIA, i dipendenti della società sono stati assoggettati ad un provvedimento di licenziamento collettivo. Tuttavia, poco tempo dopo, essi sono venuti a conoscenza che taluni aerei della AIA erano stati trasferiti alla compagnia aerea portoghese TAP [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «TAP»), che era l’azionista di maggioranza della AIA. Allo stesso modo, la TAP aveva iniziato ad operare voli charter su rotte servite in precedenza dalla AIA. Tali dipendenti hanno quindi ritenuto che lo stabilimento della AIA fosse stato trasferito alla TAP.
6.
Di conseguenza, nel 1993 e nel 1994, gli ex dipendenti della AIA hanno presentato ricorsi che impugnavano il licenziamento collettivo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] do Trabalho de Lisboa (Tribunale del lavoro, Lisbona, Portogallo; in prosieguo: il «Tribunale del lavoro di Lisbona»). Essi chiedevano, in particolare, la reintegrazione in seno alla TAP e il pagamento della retribuzione per il motivo che vi era stato un trasferimento di uno stabilimento.
7.
La decisione sulle loro domande dipendeva, tra l’altro, dall’applicazione della direttiva 77/187/CEE (
5
), relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, la quale, nel corso del procedimento, è stata sostituita dalla direttiva 2001/23/CE (
6
).
8.
In forza delle direttive 77/187 e 2001/23, i lavoratori godono di taluni diritti in caso di cambiamento di datore di lavoro. In particolare, il loro rapporto di lavoro è trasferito automaticamente dal vecchio al nuovo datore di lavoro e sono tutelati contro il licenziamento dovuto unicamente al trasferimento (
7
).
9.
Tuttavia, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, delle direttive 77/187 e 2001/23, per rientrare nel loro ambito di applicazione, devono sussistere «trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione». Tale nozione – cui farò riferimento come «trasferimento di uno stabilimento» – costituisce quindi un’importante apertura verso i diritti conferiti ai lavoratori da tali direttive. Originariamente, non vi era alcuna definizione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» nella direttiva 77/187, cosicché la sua interpretazione spettò alla Corte. Tale direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 98/50, in modo da tenere conto della giurisprudenza della Corte. La direttiva 2001/23 ha codificato la direttiva 77/187 senza modificarla (
8
).
10.
Dopo la proposizione delle azioni da parte degli ex dipendenti della AIA, al Tribunale del lavoro di Lisbona sono occorsi quasi 15 anni per pronunciarsi sulle loro domande (
9
). Con sentenza del 6 febbraio 2007 (
10
), detto giudice ha dichiarato che sussisteva un trasferimento di uno stabilimento e ha condannato la TAP alla reintegrazione dei lavoratori e al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante in loro favore.
11.
Tale sentenza è stata impugnata dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] da Relação de Lisboa (Corte d’appello, Lisbona, Portogallo; in prosieguo: la «Corte d’appello di Lisbona»). Con sentenza del 16 gennaio 2008 (
11
), tale giudice ha annullato la sentenza di primo grado ed ha respinto i ricorsi, ritenendo che non vi fosse stato alcun trasferimento di uno stabilimento dalla AIA alla TAP.
12.
I lavoratori hanno impugnato tale sentenza di secondo grado dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo; in prosieguo: la «Corte suprema portoghese»). Essi si sono fondati, tra l’altro, sulla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle direttive 77/187 e 2001/23 e hanno chiesto di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
13.
Con sentenza del 25 febbraio 2009 (in prosieguo: la «sentenza del 2009») (
12
), la Corte suprema portoghese ha respinto tali impugnazioni. In particolare, tale giudice ha ritenuto che sulla base dei fatti del caso di specie non fosse possibile ravvisare la sussistenza di un trasferimento di uno stabilimento dalla AIA alla TAP (
13
). Tale giudice ha altresì dichiarato di non essere tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale ed ha respinto le domande dei lavoratori in tal senso (
14
).
B.
Secondo procedimento (relativo alla domanda di risarcimento danni nei confronti dello Stato portoghese)
14.
A seguito del rigetto dei loro ricorsi, il sig. [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e altri 96 ex dipendenti della AIA hanno proposto un’azione di risarcimento danni nei confronti dello Stato portoghese dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA] de Lisboa (Sezioni civili, Lisbona, Portogallo; in prosieguo: le «Sezioni civili di Lisbona»). Tali ricorrenti hanno fondato le loro domande su asserite violazioni del diritto dell’Unione commesse dalla Corte suprema portoghese nella sentenza del 2009.
15.
Essi sostenevano che tale sentenza era manifestamente illegittima in quanto la Corte suprema portoghese ha interpretato erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi della direttiva 2001/23 e in quanto tale giudice non ha rispettato l’obbligo di proporre un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione di tale nozione.
16.
Nell’ambito di tale procedimento, le Sezioni civili di Lisbona hanno sottoposto alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tale domanda ha dato luogo alla sentenza del 9 settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e a. (in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I») (
15
).
17.
In tale sentenza, la Corte ha statuito, in particolare, che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 «comprende una situazione nella quale un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è liquidata dal suo azionista di maggioranza, che è a sua volta impresa di trasporto aereo, e nella quale, successivamente, quest’ultima subentra all’impresa liquidata riassumendone i contratti di locazione di aerei e i contratti di voli charters in vigore, svolge l’attività precedentemente svolta dall’impresa liquidata, riassume alcuni lavoratori fino a quel momento distaccati presso tale impresa, collocandoli in funzioni identiche a quelle svolte in precedenza e riprende piccole apparecchiature di detta impresa» (
16
).
18.
La Corte ha ritenuto che, nel settore del trasporto aereo, il trasferimento di materiali deve essere considerato un elemento essenziale e che altri elementi contribuiscono a corroborare il trasferimento (
17
). La Corte si è inoltre basata sulla sentenza della causa Klarenberg (
18
) – pronunciata diversi giorni prima della sentenza del 2009 – per ritenere che ciò che rileva è il mantenimento di un siffatto nesso funzionale tra i vari fattori trasferiti, anche se essi sono integrati in una nuova diversa struttura organizzativa dopo il trasferimento (
19
).
19.
Inoltre, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha dichiarato che, in circostanze quali quelle del caso di specie, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore e da difficoltà d’interpretazione nei vari Stati membri, un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è tenuto, a norma dell’articolo 267 TFUE, terzo comma, a proporre un rinvio pregiudiziale vertente sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» (
20
). La Corte ha sottolineato che, nel settore di cui si tratta, l’interpretazione di tale nozione ha sollevato interrogativi da parte di moltissimi giudici nazionali i quali si sono visti costretti a proporre un rinvio pregiudiziale, tali interrogativi «testimoniano non soltanto l’esistenza di difficoltà interpretative, ma anche la presenza di rischi di giurisprudenza divergente a livello dell’Unione» e che pertanto un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado è tenuto ad adempiere al suo obbligo di rinvio «al fine di eliminare il rischio di un’errata interpretazione del diritto dell’Unione» (
21
).
20.
Successivamente, con sentenza del 20 gennaio 2020 (
22
), il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Lisboa (Tribunale circondariale, Lisbona, Portogallo; in prosieguo, il «Tribunale circondariale di Lisbona»), che nel frattempo era evidentemente succeduto alle Sezioni civili di Lisbona, ha respinto il ricorso con la motivazione che non era stata dimostrata alcuna violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione (
23
).
21.
Taluni ricorrenti hanno proposto appello contro tale sentenza dinanzi alla Corte d’appello di Lisbona. Con sentenza del 16 marzo 2023 (
24
), detto giudice ha respinto l’appello. Esso ha ritenuto che la Corte suprema portoghese avrebbe dovuto adire la Corte di giustizia, ma che non avesse interpretato erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento». Esso ha quindi concluso nel senso che non sussisteva una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione (
25
).
22.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e diversi altri ricorrenti (in prosieguo: i «ricorrenti») hanno impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte suprema portoghese, giudice del rinvio nella presente causa.
23.
Tale giudice sottolinea che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte si è pronunciata sulla questione se la situazione di fatto della presente causa potesse rientrare nella nozione di «trasferimento di uno stabilimento», ai sensi della direttiva 2001/23, senza fare riferimento al momento della pronuncia della sentenza del 2009, ossia il 25 febbraio 2009. Ciò renderebbe necessario tenere conto della giurisprudenza della Corte esistente a tale data. Il giudice del rinvio sottolinea inoltre che, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte ha ritenuto che la Corte suprema portoghese avesse violato l’articolo 267 TFUE rifiutando, nella sentenza del 2009, di proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, la Corte non si è pronunciata, in tale sentenza, sulla questione se la violazione fosse sufficientemente qualificata, poiché non le era stato chiesto di farlo.
24.
Con il presente rinvio, il giudice del rinvio chiede pertanto di accertare se la risposta fornita nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I sia applicabile anche al momento della pronuncia della sentenza del 2009, la quale avrebbe violato il diritto dell’Unione.
25.
Tale giudice si interroga altresì sulla sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione nella sentenza del 2009, o a causa di un’interpretazione erronea della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» alla luce del diritto dell’Unione, oppure a causa dell’inadempimento dell’obbligo di proporre un rinvio pregiudiziale (
26
).
26.
In più, nell’ipotesi in cui la Corte concludesse per la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede se, ai fini della valutazione della condizione relativa al nesso di causalità, la normativa nazionale applicabile (
27
), la quale prevedeva che la percezione dell’indennità da parte di un lavoratore costituisse un’accettazione del licenziamento e impediva così al lavoratore di impugnarlo, sia contraria alle disposizioni della direttiva 77/187, diritto dell’Unione in vigore all’epoca.
27.
Date tali circostanze, la Corte suprema portoghese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«(1) Se, tenuto conto dei fatti accertati di cui sopra e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, le direttive [77/187] e [2001/23], in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2001/23], che chiarisce la nozione di “trasferimento”, dovevano essere interpretate in tale data nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” comprendeva una situazione in cui un’impresa attiva nel mercato dei voli charter è stata liquidata con decisione del suo azionista di maggioranza, che era a sua volta un’impresa operante nel settore del trasporto aereo e che, nell’ambito della liquidazione della prima impresa, ha compiuto gli atti meglio descritti nei fatti accertati sopra indicati.
(2) In caso di risposta affermativa, tenuto altresì conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, se costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema), il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che le citate direttive, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2001/23], dovevano essere interpretate nel senso che la nozione di “trasferimento di uno stabilimento” non comprendeva la situazione descritta nella questione precedente.
(3) Se, tenuto conto dei fatti sopra accertati e della giurisprudenza della Corte di giustizia esistente al 25 febbraio 2009, costituisca una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione la decisione contenuta nella sentenza emessa in tale data dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema), il quale, pronunciandosi in ultima istanza e sulla base dei fatti portati alla sua conoscenza, ha ritenuto che l’articolo 234 TCE (ora articolo 267 TFUE) doveva essere interpretato nel senso che il [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema), alla luce dei fatti descritti nella prima questione e della circostanza che i giudici nazionali di grado inferiore che avevano giudicato la causa avevano adottato decisioni contraddittorie, non era tenuto a sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla corretta interpretazione della nozione di “trasferimento di uno stabilimento” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della [direttiva 2001/23].
(4) In caso di risposta affermativa alla prima questione e di risposta affermativa anche all’una o all’altra delle due questioni precedenti, o ad entrambe, concludendosi per l’esistenza di una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione – in un caso come quello di specie in cui è stato provato che i lavoratori hanno accettato di ricevere l’indennità per il licenziamento collettivo nella convinzione che l’estinzione della [OSCURATO:PERSONA], il loro datore di lavoro, fosse inevitabile, ignorando che, dopo la risoluzione dei loro contratti di lavoro, la convenuta TAP avrebbe ripreso almeno una parte dell’attività di voli charter fino a quel momento svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], e che la stessa convenuta avrebbe rilevato parte delle attrezzature della [OSCURATO:PERSONA], compresi gli aerei – se l’articolo 3, paragrafo 1, della [direttiva 77/187] debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come l’articolo 23, paragrafo 3, del decreto legge n. 64-A/89, del 27 febbraio [1989], nel frattempo abrogato, ma applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale, che prevedeva che “la percezione da parte del lavoratore dell’indennità di cui al presente articolo equivale all’accettazione del licenziamento”».
28.
La ricorrente, il governo spagnolo e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.
29.
Il 16 giugno 2025 si è tenuta un’udienza in cui tutte le suddette parti interessate, compresi i governi tedesco e spagnolo, hanno esposto osservazioni orali.
III.
Analisi
30.
Nella presente causa sono state sollevate quattro questioni. In sostanza, il giudice del rinvio chiede quanto segue. In primo luogo, la constatazione nella sentenza del 2009, secondo cui non vi è stato un trasferimento di uno stabilimento, costituisce una violazione del diritto dell’Unione applicabile? In secondo luogo, se tale constatazione fosse errata, ciò costituirebbe una violazione sufficientemente qualificata idonea a stabilire la responsabilità dello Stato per danni? In terzo luogo, la constatazione della Corte suprema portoghese secondo cui essa non era tenuta a proporre un rinvio pregiudiziale costituisce una violazione sufficientemente qualificata? In quarto luogo, le disposizioni della direttiva 77/187 ostano a una normativa nazionale che priva i lavoratori del diritto di impugnare il loro licenziamento collettivo dopo l’accettazione dell’indennità alla quale avevano diritto?
31.
Come richiesto dalla Corte, concentrerò la mia analisi sulla terza questione.
32.
Poiché la questione se una violazione del diritto dell’Unione sia sufficientemente qualificata presuppone che vi sia stata per prima cosa una violazione, partirò dal presupposto che, nell’ambito della risposta alla prima questione, la Corte riscontri una siffatta violazione.
33.
Spiegherò nel prosieguo perché una violazione dell’obbligo di rinvio non può far sorgere, di per sé, la responsabilità dello Stato per danni. In tale prospettiva, chiedere separatamente se una violazione dell’obbligo di rinvio sia sufficientemente qualificata è inappropriato. Intendo, pertanto, la terza questione come diretta a chiedere in che modo una violazione dell’obbligo di rinvio contribuisca all’accertamento del fatto che una violazione del diritto dell’Unione, preordinata a conferire diritti ai singoli, sia sufficientemente qualificata.
34.
La mia analisi inizia con la nozione di violazione sufficientemente qualificata e con la giurisprudenza Köbler. Essa termina con la conclusione che una violazione dell’obbligo di rinvio, elencata in tale giurisprudenza come uno degli elementi rilevanti per dichiarare che una violazione del diritto dell’Unione sia sufficientemente qualificata, può contribuire a un siffatto accertamento in situazioni in cui un organo giurisdizionale di ultimo grado abbia involontariamente commesso un errore giudiziario. A tal riguardo, una violazione sufficientemente qualificata risulta da un’erronea interpretazione o applicazione del diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli, unita ad una violazione dell’obbligo di rinvio (A).
35.
Per contribuire alla gravità della violazione, l’obbligo di rinvio deve sussistere nel caso di specie. Al fine di determinare quando sussista l’obbligo di rinvio, analizzerò la giurisprudenza CILFIT, come recentemente sviluppata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Esaminerò la questione, lasciata aperta nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], se un organo giurisdizionale di ultimo grado sia assoggettato all’obbligo di rinvio solo se sussista un ragionevole dubbio sulla corretta
interpretazione
del diritto dell’Unione, in contrapposizione alla sua corretta
applicazione
, che sembra essere la situazione di cui al caso di specie. Ritengo che una distinzione tra interpretazione e applicazione non possa essere utilmente operata al fine di escludere talune decisioni giurisdizionali dall’obbligo di rinvio. Ciò significa che anche una violazione dell’obbligo di rinvio, per quanto riguarda l’applicazione del diritto dell’Unione, può contribuire all’accertamento di una violazione sufficientemente qualificata (B).
36.
Tuttavia, come esaminerò al punto (C), una violazione dell’obbligo di rinvio può essere scusata qualora un organo giurisdizionale di ultimo grado abbia fornito motivazioni accettabili per non proporre il rinvio, ivi compresa una spiegazione delle ragioni per cui esso ha ritenuto che la propria applicazione del diritto dell’Unione, inclusa la giurisprudenza pertinente della Corte, fosse corretta nelle circostanze del caso.
37.
Infine, al punto (D), applicherò la mia analisi alla presente causa per quanto riguarda la questione se la Corte suprema portoghese possa essere scusata per aver deciso di non proporre un rinvio pregiudiziale nella sentenza del 2009.
A.
Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione
1.
C
riterio
Köbler
(
28
)
38.
Nella sentenza Köbler (
29
), la Corte ha esteso il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione (cui farò riferimento con «responsabilità dello Stato»), precedentemente sviluppato e applicato nei confronti delle autorità esecutive e legislative nazionali (
30
), alle situazioni in cui la violazione del diritto dell’Unione è imputabile agli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado.
39.
Come la Corte ha dichiarato, le condizioni per una siffatta responsabilità restano le stesse: la norma di diritto dell’Unione violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli; si deve trattare di violazione grave e manifesta; e deve esistere un nesso causale diretto tra la violazione dell’obbligo incombente allo Stato membro e il danno subito dai soggetti lesi (
31
).
40.
Pertanto, la responsabilità dello Stato, qualunque sia l’istituzione di uno Stato membro alla quale è imputabile la violazione, non sorge per qualsiasi violazione del diritto dell’Unione ma unicamente per le violazioni che possono essere caratterizzate come
sufficientemente qualificate
. Ciò significa che il pregiudizio arrecato a un singolo non è risarcito ogni volta che i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione siano stati violati. Anzi, la nozione di responsabilità dello Stato, quale sviluppata nel diritto dell’Unione, raggiunge un equilibrio tra, da un lato, la necessità di garantire la tutela effettiva dei diritti individuali e, dall’altro, quella di consentire il libero funzionamento delle istituzioni dello Stato nell’adempimento delle loro missioni pubbliche (
32
).
41.
Applicando un siffatto bilanciamento alla responsabilità dello Stato imputabile agli organi giurisdizionali di ultimo grado nella sentenza Köbler, la Corte ha ritenuto che la specificità della funzione giurisdizionale deve essere presa in considerazione al momento di stabilire i criteri di una violazione sufficientemente qualificata. La Corte ha quindi dichiarato che la responsabilità per errori giudiziari «può sussistere
solo nel caso eccezionale
in cui l’organo giurisdizionale abbia
violato in maniera manifesta
il diritto vigente» (
33
). Il criterio Köbler costituisce quindi una violazione manifesta del diritto dell’Unione.
42.
Si può, pertanto, concludere che, se un errore nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto dell’Unione è commesso in buona fede nell’esercizio della funzione giurisdizionale, la responsabilità dello Stato non sorge.
2.
Elementi di valutazione della gravità della violazione
43.
Non esiste tuttavia una formula «universale» per determinare se una violazione sia manifesta. Anzi, la Corte ha enunciato diversi elementi che possono essere rilevanti ai fini di tale determinazione (
34
). La maggior parte di tali elementi – il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o l’inescusabilità dell’errore di diritto o la posizione adottata da un’istituzione europea – erano già stati menzionati nella giurisprudenza che non riguardava violazioni imputabili a organi giurisdizionali di ultimo grado, ma ad altre autorità nazionali (
35
). A tale elenco, la Corte ha aggiunto la mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
44.
La violazione dell’obbligo di rinvio è quindi uno degli elementi che possono influenzare la caratterizzazione di un’interpretazione errata del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale nazionale come sufficientemente qualificata. Contrariamente agli altri elementi elencati, essa è rilevante solo per la responsabilità dello Stato imputabile agli organi giurisdizionali di ultimo grado.
45.
La violazione dell’obbligo di rinvio, che solo gli organi giurisdizionali di ultimo grado possono commettere, può incidere sul modo in cui altri elementi sono ponderati nel valutare se una violazione sia sufficientemente qualificata. Ad esempio, il grado di chiarezza della norma violata deve essere valutato differentemente quando la violazione è commessa da un’autorità amministrativa o legislativa, rispetto alla situazione in cui l’insufficiente chiarezza di una norma conduce alla comprensione e all’applicazione erronee della norma da parte di un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado. Se la norma non è chiara, un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado deve sottoporre alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale. Al contrario, un diverso ente statale, ad esempio un ministero, non può chiedere chiarimenti alla Corte. L’insufficiente chiarezza di una norma può quindi scusare una violazione di tale norma da parte di un’autorità amministrativa nazionale (
36
), ma non può scusare un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado che non ha proposto un rinvio pregiudiziale.
46.
Mi sembra che la questione principale alla quale occorre rispondere nel valutare se una violazione sia sufficientemente qualificata si riduca essenzialmente alla questione se l’errore commesso da un organo statale, compreso un organo giurisdizionale di ultimo grado, sia scusabile o inescusabile (
37
).
47.
Una violazione sarebbe evidentemente inescusabile se un organo giurisdizionale di ultimo grado applicasse intenzionalmente una norma dell’Unione in modo contrario al suo chiaro significato. Ciò include violazioni manifeste della giurisprudenza della Corte (
38
). A ciò aggiungerei situazioni in cui un organo giurisdizionale di ultimo grado ignori l’esistenza del diritto dell’Unione, compresa la giurisprudenza della Corte, e risolva la causa applicando solo il diritto nazionale, in particolare nelle situazioni in cui le parti del procedimento abbiano invocato il diritto dell’Unione dinanzi a tale organo giurisdizionale. Siffatte situazioni potrebbero essere intese come un’elusione intenzionale del diritto dell’Unione e, pertanto, anche come una violazione manifesta.
3.
Sul contributo della violazione dell
’
obbligo di rinvio all
’
accertamento di una violazione sufficientemente qualificata
48.
Tuttavia, qualora la violazione, che consiste in un’errata interpretazione del diritto dell’Unione, come applicato al caso di specie, non sia intenzionale, la giurisprudenza Köbler sembra suggerire che essa potrebbe comunque essere considerata sufficientemente qualificata se l’organo giurisdizionale di ultimo grado non abbia proposto un rinvio pregiudiziale in violazione dell’obbligo ad esso incombente in forza dell’articolo 267, terzo comma, TFUE.
49.
Pertanto, a seconda delle circostanze, un organo giurisdizionale di ultimo grado potrebbe, in linea di principio, essere scusato per un’errata comprensione del diritto dell’Unione che sfocia in una decisione erronea, ma non può essere scusato per un siffatto errore se non ha chiesto l’interpretazione della Corte tramite il procedimento pregiudiziale pur essendo soggetto a un siffatto obbligo.
50.
La terza questione del giudice del rinvio è formulata come diretta a chiedere se la violazione, da parte della Corte suprema portoghese, dell’obbligo di rinvio ad essa incombente sia sufficientemente qualificata. Ciò ha portato alla discussione tra le parti del presente procedimento sulla questione se una violazione dell’obbligo di rinvio possa di per sé stabilire la responsabilità dello Stato.
51.
A mio avviso, una violazione dell’obbligo di rinvio non può di per sé comportare la responsabilità dello Stato.
52.
L’azione fondata sulla responsabilità dello Stato serve a rimediare alle conseguenze pregiudizievoli della violazione dei diritti di un singolo fondati sul diritto dell’Unione. Se tale violazione deriva da un errore giudiziario commesso da un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado, la disposizione del diritto dell’Unione violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli.
53.
Non è nei confronti di una parte che un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado ha l’obbligo di rinvio. In altri termini, come sostenuto nel presente procedimento dai ricorrenti nonché dai governi tedesco e spagnolo, l’articolo 267, terzo comma, TFUE non è una norma preordinata a conferire diritti ai singoli (
39
). Poiché non sussiste un diritto, non vi può essere violazione di tale diritto e quindi non può sussistere una responsabilità dello Stato per tale violazione. In sintesi, un’azione di risarcimento danni fondata sulla responsabilità dello Stato non costituisce una modalità di attuazione dell’obbligo di rinvio (
40
).
54.
Nell’ambito di tale azione, la violazione dell’obbligo di rinvio diviene rilevante solo come elemento che contribuisce ad accertare che l’interpretazione o l’applicazione erronea del diritto dell’Unione, preordinato a conferire diritti ai singoli, è sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità dello Stato (
41
). Se un organo giurisdizionale di ultimo grado non ha proposto un rinvio pregiudiziale, pur essendo obbligato a farlo, ma ha comunque interpretato e applicato correttamente il diritto dell’Unione, non sorgono né danni risarcibili né responsabilità dello Stato.
55.
Qualora, tuttavia, un organo giurisdizionale di ultimo grado abbia interpretato o applicato erroneamente il diritto dell’Unione, privando così un singolo dei suoi diritti fondati sul diritto dell’Unione, una siffatta violazione deve essere considerata sufficientemente qualificata se l’organo ha erroneamente omesso di proporre un rinvio pregiudiziale. Ciò perché la violazione dei diritti individuali non avrebbe avuto luogo se l’organo avesse ottemperato all’obbligo di rinvio ad esso incombente, consentendo così alla Corte di giustizia di fornire la corretta interpretazione del diritto dell’Unione.
56.
Pertanto, la formula per valutare se una violazione non intenzionale del diritto dell’Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado sia sufficientemente qualificata sembra essere:
violazione del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli + violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale = violazione sufficientemente qualificata.
57.
Tale formula solleva due problemi rilevanti ai fini della risposta alla terza questione, che esaminerò in successione. In primo luogo, un organo giurisdizionale di ultimo grado ha l’obbligo di rinvio qualora nutra dubbi sulla corretta applicazione, piuttosto che sulla corretta interpretazione, del diritto dell’Unione? Se i dubbi relativi all’applicazione non fanno sorgere l’obbligo di rinvio, il mancato rinvio non può costituire un elemento che porta ad una violazione sufficientemente qualificata. In secondo luogo, qualora un organo giurisdizionale di ultimo grado violi l’obbligo di rinvio ad esso incombente, ci si può chiedere se tale violazione possa comunque essere scusata, cosicché non vi sia una violazione sufficientemente qualificata.
58.
In quest’ultimo caso, la formula dovrebbe essere leggermente modificata:
violazione del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli + violazione inescusabile dell’obbligo di rinvio = violazione sufficientemente qualificata.
59.
Per riepilogare, al fine di stabilire se un errore giudiziario commesso da un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisca una violazione sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità dello Stato, la violazione dell’obbligo di rinvio è solo un elemento da prendere in considerazione. La violazione dell’obbligo di rinvio non può di per sé comportare la responsabilità dello Stato. Se l’organo giurisdizionale erroneamente omette di proporre un rinvio pregiudiziale, ma applica il diritto dell’Unione correttamente, non può sorgere una siffatta responsabilità. Se l’organo giurisdizionale applica intenzionalmente il diritto dell’Unione in modo errato, la violazione è di per sé sufficientemente qualificata. Tuttavia, in un caso di violazione involontaria del diritto dell’Unione preordinato a conferire diritti ai singoli, tale violazione è sufficientemente qualificata qualora l’organo giurisdizionale abbia violato l’obbligo di rinvio ad esso incombente previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE.
B.
Quando sussiste l’obbligo di rinvio pregiudiziale
1.
Sentenza
CILFIT
60.
L’articolo 267, terzo comma, TFUE impone agli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado l’obbligo di deferire alla Corte le questioni di interpretazione (o di validità) del diritto dell’Unione che sono necessarie per risolvere la causa di cui sono investiti.
61.
Nella sentenza CILFIT, la Corte ha individuato tre situazioni – irrilevanza, «
acte éclairé
» e «
acte clair
» – nelle quali gli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado non hanno un siffatto obbligo di rinvio (
42
).
62.
Lasciando da parte la prima situazione che non è pertinente al caso di specie, la situazione dell’«
acte éclairé
» si applica quando la Corte ha già interpretato la norma di diritto dell’Unione applicabile in una situazione identica o analoga, anche se le questioni di cui si tratta non erano strettamente identiche (
43
). La situazione dell’«
acte claire
» si applica quando la corretta applicazione del diritto dell’Unione si impone «con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata» (
44
).
63.
Se applicate alla presente causa, non mi è del tutto chiaro se la decisione della Corte suprema portoghese di non proporre un rinvio pregiudiziale possa essere intesa come potenzialmente giustificata sulla base dell’«
acte éclairé
» o dell’«
acte clair
». Nel momento in cui la Corte suprema portoghese ha pronunciato la sentenza del 2009, esistevano già diverse decisioni in cui la Corte di giustizia ha interpretato la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» di cui alle direttive 77/187 e 2001/23. Tuttavia, le situazioni in cui tali interpretazioni sono state fornite non erano identiche alle circostanze del caso di specie.
64.
Se le situazioni in cui la Corte di giustizia ha già interpretato la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» erano sufficientemente simili, la questione se sussista una violazione dell’obbligo di rinvio può essere valutata alla luce della situazione dell’«
acte éclairé
». Se così non fosse, si potrebbe ritenere che la giurisprudenza esistente abbia contribuito alla chiarezza di tale nozione, cosicché, quando la Corte suprema portoghese si è pronunciata nel 2009, essa non aveva alcun ragionevole dubbio relativamente al modo in cui tale nozione doveva essere applicata nelle nuove circostanze del caso in discussione. La questione se sussista una violazione dell’obbligo di rinvio dovrebbe allora essere valutata alla luce della situazione dell’«
acte clair
» (
45
).
65.
A mio avviso, non è necessario qualificare la presente causa in una di tali due situazioni. Poiché l’obiettivo principale dell’obbligo di rinvio è garantire l’uniformità del diritto dell’Unione, la questione da risolvere per stabilire se sussista una violazione dell’obbligo di rinvio è la stessa: se la Corte suprema portoghese avrebbe potuto decidere nel senso che era al di là di ogni ragionevole dubbio che la Corte di giustizia o gli organi giurisdizionali di ultimo grado di altri Stati membri pervenissero alla stessa interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» come applicata alle circostanze particolari della controversia pendente dinanzi a tale giudice.
66.
Se la risposta a tale questione è affermativa, non sussiste violazione dell’obbligo di rinvio e, di conseguenza, la violazione del diritto dell’Unione, salvo se intenzionale, non può essere considerata sufficientemente qualificata.
2.
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
: interpretazione contro applicazione
67.
La giurisprudenza CILFIT è stata perfezionata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In tale causa, la Corte ha confermato le tre situazioni della sentenza CILFIT, con due differenze potenzialmente importanti.
68.
In primo luogo, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la Corte, come rilevato dalla dottrina, ha modificato la formulazione secondo cui un rinvio pregiudiziale non è necessario se la
corretta
interpretazione
del diritto dell’Unione (piuttosto che la
corretta
applicazione
del diritto dell’Unione) è così evidente da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio (
46
). Una questione lasciata aperta è se la Corte intendesse escludere l’obbligo di rinvio nei casi in cui un organo giurisdizionale di ultimo grado nutra dubbi sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione.
69.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto che un organo giurisdizionale di ultimo grado che decida di non proporre un rinvio pregiudiziale debba fornire una motivazione di tale decisione alla luce delle tre situazioni della sentenza CILFIT (
47
). Una siffatta motivazione adeguata può, a mio avviso, scusare una violazione dell’obbligo di rinvio e portare alla conclusione che non è stata commessa alcuna violazione sufficientemente qualificata.
70.
La modifica della formulazione da applicazione a interpretazione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha suscitato una discussione dottrinale accesa sulla questione se la Corte avesse accolto la proposta dell’avvocato generale Bobek in tale causa, che si basava sulla distinzione tra interpretazione e applicazione del diritto dell’Unione (
48
). La sua proposta era che gli organi giurisdizionali di ultimo grado dovrebbero essere tenuti a proporre un rinvio pregiudiziale solo quando ciò sia necessario per l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione e non quando essi nutrano dubbi sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione (
49
).
71.
L’avvocato generale Bobek ha spiegato che l’obiettivo del procedimento pregiudiziale di assistere gli organi giurisdizionali nazionali nell’applicazione del diritto dell’Unione è perseguito con la
facoltà
di detti organi giurisdizionali di proporre un rinvio pregiudiziale; per questo motivo ogni organo giurisdizionale nazionale
può adire la Corte
in qualsiasi momento. Tuttavia, l’obiettivo generale del procedimento pregiudiziale è anche quello di garantire l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione; per questo motivo gli organi giurisdizionali di ultimo grado
devono adire la Corte
. Secondo l’avvocato generale Bobek, l’obbligo imposto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE persegue quest’ultimo obiettivo e non dovrebbe imporre agli organi giurisdizionali di ultimo grado di adire la Corte ogni volta che l’applicazione del diritto dell’Unione possa porre problemi. In altri termini, se l’organo giurisdizionale di ultimo grado applica il diritto dell’Unione, che è già stato interpretato o chiaro di per sé, non sussisterebbe un obbligo di rinvio pregiudiziale.
72.
La dottrina non concorda sull’importanza del cambiamento di formulazione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Mentre taluni ritengono che ciò indichi che la Corte abbia accolto la proposta dell’avvocato generale Bobek di distinguere tra interpretazione e applicazione (
50
), altri sono più cauti, spiegando che l’espressione «la corretta interpretazione del diritto dell’Unione» comprende anche la corretta applicazione del diritto dell’Unione (
51
).
73.
Perché tale questione è rilevante nell’ambito della presente causa?
74.
In linea di principio, gli organi giurisdizionali nazionali avranno bisogno dell’interpretazione del diritto dell’Unione da parte della Corte di giustizia al fine di applicare il diritto dell’Unione per risolvere una controversia pendente dinanzi ad essi. La questione dell’interpretazione del diritto dell’Unione è sempre collegata ai fatti del caso di specie. L’avvocato generale Bobek ha ritenuto che eventuali differenze nel modo in cui i diversi organi giurisdizionali nazionali applicano il diritto dell’Unione non dovrebbero suscitare preoccupazioni relative all’obiettivo di garantire l’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione. Pertanto, a suo avviso, un organo giurisdizionale che necessita dell’aiuto da parte della Corte di giustizia per applicare il diritto dell’Unione non ha l’obbligo di rinvio. Ne conseguirebbe che, se non vi è obbligo di rinvio, non può sussistere una violazione di tale obbligo che possa essere presa in considerazione nel valutare se una violazione del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli sia sufficientemente qualificata da far sorgere la responsabilità dello Stato.
75.
Se tale proposta fosse accolta, un organo giurisdizionale che si pronuncia su un’azione di responsabilità a carico dello Stato dovrebbe determinare se l’organo giurisdizionale di ultimo grado abbia commesso un errore nell’interpretazione o nell’applicazione del diritto dell’Unione. In quest’ultima ipotesi, esso può escludere la violazione dell’obbligo di rinvio come elemento che può portare alla conclusione che una violazione del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli sia sufficientemente qualificata.
76.
Tuttavia, se il cambiamento di formulazione operato dalla Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] non ha escluso le questioni di applicazione del diritto dell’Unione dall’obbligo di rinvio, non occorre stabilire se l’organo giurisdizionale di ultimo grado abbia interpretato o applicato il diritto dell’Unione.
77.
L’errore commesso dalla Corte suprema portoghese nella sentenza del 2009 potrebbe essere inteso come un errore nell’applicazione del diritto dell’Unione, in quanto tale giudice ha preso in considerazione la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» nella normativa dell’Unione come interpretata nella pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, ma l’ha poi applicata erroneamente al caso di cui si tratta (
52
). Se l’applicazione del diritto dell’Unione non fa sorgere l’obbligo di rinvio, la violazione di tale obbligo come elemento di valutazione della gravità della violazione non entra in gioco (
53
).
78.
Ciò, tuttavia, non era la decisione della Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I. Anzi, la Corte ha ritenuto che la Corte suprema portoghese avrebbe dovuto proporre un rinvio pregiudiziale (
54
). Ciò mi porta a concludere che o la Corte non opera alcuna distinzione tra interpretazione e applicazione relativamente all’obbligo di rinvio, o essa ha ritenuto che l’errore commesso dalla Corte suprema portoghese fosse un errore di interpretazione e non di applicazione.
79.
Pertanto, il chiarimento da parte della Corte del cambiamento di formulazione nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] farebbe la differenza ai fini della risposta da fornire al giudice del rinvio.
80.
Ciò detto, non sono convinta che una distinzione tra interpretazione e applicazione debba essere utilizzata dalla Corte come criterio per confermare o escludere la sussistenza dell’obbligo di rinvio. Ciò è dovuto per due principali motivi.
81.
Il primo motivo è che una loro distinzione non può essere effettuata sulla base di una norma oggettiva. L’interpretazione potrebbe essere descritta come un processo che porta a comprendere il significato di una norma. L’applicazione può essere intesa come un sillogismo in cui la premessa maggiore è una norma di diritto generale, e la premessa minore sono i fatti della causa. Il problema, tuttavia, come osservato dall’avvocato generale Capotorti nella causa CILFIT, è che l’applicazione senza interpretazione non è possibile; per applicare la norma ai fatti del caso, l’organo giurisdizionale deve anzitutto interpretarla, anche solo per constatare che il suo significato è perfettamente chiaro (
55
). Pertanto, per decidere che la premessa maggiore è chiara, nel senso della situazione dell’«
acte clair
», l’organo giurisdizionale deve anzitutto interpretare tale premessa.
82.
Di conseguenza, la linea tra interpretazione e applicazione, fondata su un certo livello di generalità prestabilito, non può essere tracciata. Diverse persone possono valutare differentemente quando termina l’interpretazione e inizia l’applicazione (
56
).
83.
Il secondo motivo per cui ritengo che la Corte non debba distinguere tra interpretazione e applicazione è che differenze nell’applicazione possono essere rilevanti anche dal punto di vista dell’uniformità del diritto dell’Unione.
84.
Prendiamo l’esempio, invocato dall’avvocato generale Bobek, di un’applicazione del diritto dell’Unione in relazione alla quale l’organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado non dovrebbe essere tenuto ad effettuare un rinvio pregiudiziale: qualora la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca una circostanza eccezionale che, in base al diritto dell’Unione applicabile (
57
), dispensi una compagnia aerea dall’obbligo di risarcimento danni nei confronti di un passeggero il cui volo sia stato cancellato o ritardato (
58
). Egli ha sottolineato che la Corte aveva già fornito l’interpretazione della nozione di «circostanze eccezionali» come «un evento che (…) non è inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfugge al suo effettivo controllo» (
59
). A suo avviso, un giudice che decide se la collisione di un aeromobile con un volatile costituisca una circostanza eccezionale applica il diritto dell’Unione.
85.
Tuttavia, anche se posso concordare che ciò è un esempio di applicazione (se la distinzione tra interpretazione e applicazione è accettata), tale situazione potrebbe, al fine di garantire l’uniformità del diritto dell’Unione, richiedere un rinvio pregiudiziale. È possibile che un giudice ritenga che la collisione di un aeromobile con un volatile sia inerente al normale esercizio dell’attività di un vettore aereo (dopo tutto, gli aeromobili volano), anche se ciò sfugge al suo controllo e non costituisce quindi una circostanza eccezionale. Un altro giudice potrebbe decidere diversamente, dichiarando che una siffatta collisione costituisca una circostanza eccezionale, in quanto essa non si verifica spesso e il vettore aereo non può, in ogni caso, prevederlo. Ciò avrebbe come conseguenza che il primo giudice, errando come sappiamo oggi (
60
), ingiungerebbe alla compagnia aerea il pagamento di un risarcimento danni, mentre il secondo giudice non lo farebbe. Di conseguenza, i passeggeri e le compagnie aeree che si trovano nella stessa situazione sarebbero trattati diversamente.
86.
L’obiettivo generale di garantire l’uniformità del diritto dell’Unione non è fine a se stesso; l’uniformità è necessaria per consentire la parità di trattamento dei soggetti del diritto dell’Unione in situazioni uguali. Ciò significa che, alla luce dell’obiettivo di garantire l’uniformità del diritto dell’Unione, i giudici di cui all’esempio potrebbero essere obbligati ad effettuare un rinvio pregiudiziale, anche se stessero solamente applicando il diritto dell’Unione.
87.
In sintesi, a mio avviso, la Corte non dovrebbe basarsi sulla distinzione tra interpretazione e applicazione per escludere l’applicazione dall’obbligo di rinvio di cui all’articolo 267, terzo comma, TFUE (
61
). Pertanto, qualora un organo giurisdizionale di ultimo grado applichi erroneamente il diritto dell’Unione preordinato a conferire diritti ai singoli, il mancato rinvio pregiudiziale potrebbe portare ad una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato. In altri termini, un’applicazione errata può costituire il secondo elemento dell’equazione come indicato al paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
88.
Nel caso di specie, anche se potremmo ritenere che la Corte suprema portoghese stesse applicando, piuttosto che interpretare, la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» del diritto dell’Unione, essa non dovrebbe, su questa sola base, essere dispensata dall’obbligo di rinvio. La sua decisione di non proporre un rinvio può essere giustificata solo se tale giudice avesse ritenuto che la Corte di giustizia e altri organi giurisdizionali di ultimo grado avrebbero applicato tale nozione allo stesso modo nelle circostanze del caso di specie.
89.
Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, come spiegato, la Corte ha ritenuto che la Corte suprema portoghese fosse tenuta a proporre un rinvio pregiudiziale nelle circostanze del caso di specie. Ciò sembra suggerire che essa abbia violato il suo obbligo di rinvio ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, il che porterebbe a concludere che la sua erronea applicazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» del diritto dell’Unione fosse sufficientemente qualificata.
90.
Tuttavia, ci si può ancora chiedere se la violazione dell’obbligo di rinvio possa essere scusata.
91.
A mio avviso, un organo giurisdizionale di ultimo grado può infatti essere scusato per non aver proposto un rinvio pregiudiziale, anche se la Corte di giustizia ritenga
a posteriori
che avrebbe dovuto proporlo. Ciò significa che la decisione della Corte di giustizia, col senno di poi, non comporta di per sé una violazione inescusabile dell’obbligo di rinvio.
92.
Se il giudice ha fornito una spiegazione ragionevole dei motivi per cui, nel momento in cui statuiva, ha ritenuto che un siffatto obbligo non sussistesse nelle circostanze della causa di cui era investito, la sua violazione dell’obbligo di rinvio non comporta una violazione sufficientemente qualificata nell’applicazione del diritto dell’Unione. Ciò mi porta alla seconda novità della sentenza [OSCURATO:PERSONA] che esige che gli organi giurisdizionali di ultimo grado motivino le loro decisioni di non proporre un rinvio pregiudiziale.
C.
Importanza della motivazione
93.
Anche se ritengo che una distinzione tra interpretazione e applicazione non possa essere utilmente fatta per dispensare gli organi giurisdizionali di ultimo grado dall’obbligo di rinvio, ritengo che a tali organi giurisdizionali debba essere data una libertà sufficiente nell’interpretazione e nell’applicazione del diritto dell’Unione.
94.
Come già riconosciuto nella sentenza van Gend & Loos (
62
), i giudici nazionali sono parte del potere giudiziario dell’Unione. La loro posizione in quanto giudici dell’Unione è stata accentuata e rafforzata dalla giurisprudenza più recente (
63
).
95.
In un siffatto sistema, il rapporto tra la Corte di giustizia e i giudici nazionali deve fondarsi sulla fiducia reciproca. Non vi è motivo, in linea di principio, di dubitare che gli organi giurisdizionali di ultimo grado proporranno rinvii pregiudiziali qualora ritengano che ciò sia importante ai fini dell’uniformità del diritto dell’Unione. Pertanto, ritengo che il timore di una mancanza di uniformità che può derivare da violazioni dell’obbligo di rinvio sia esagerato (
64
).
96.
A mio avviso, l’obbligo di motivazione, che è vincolante per i giudici nazionali sulla base dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e che è stato rafforzato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la motivazione del mancato rinvio, è sufficiente per obbligare gli organi giurisdizionali a tener conto dell’interesse per l’uniformità del diritto dell’Unione nel decidere se effettuare un rinvio pregiudiziale in una determinata causa.
97.
Come ho già rilevato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha chiesto agli organi giurisdizionali di ultimo grado di motivare la loro decisione di non proporre un rinvio pregiudiziale alla luce delle tre situazioni della sentenza CILFIT. A mio avviso, un siffatto ragionamento costituisce un modo adeguato per poter preservare l’uniformità del diritto dell’Unione fornendo al contempo una tutela effettiva dei diritti individuali.
98.
Come ho rilevato nelle mie conclusioni nella causa Remling (
65
), una motivazione adeguata che spieghi perché un organo giurisdizionale di ultimo grado non abbia proposto un rinvio pregiudiziale può esonerare tale giudice dalla responsabilità di cui alla sentenza Köbler.
99.
Quale tipo di motivazione può scusare un mancato rinvio? Un ragionamento appropriato esige, in sostanza, che un organo giurisdizionale di ultimo grado spieghi perché esso ritiene che una norma di diritto dell’Unione, alla luce della giurisprudenza che la interpreta, non lasci adito a ragionevoli dubbi quanto al fatto che essa si applichi a determinati fatti in un modo particolare.
100.
Se l’organo giurisdizionale spiega perché ritiene che una siffatta applicazione sia corretta, ciò dimostra contemporaneamente che tale organo giurisdizionale non ha ritenuto che la Corte di giustizia o gli organi giurisdizionali di ultimo grado di altri Stati membri avrebbero potuto decidere diversamente.
101.
Non è possibile fornire ai giudici una lista delle spiegazioni adeguate, poiché ciò dipende dalle circostanze di ciascun caso. È tuttavia possibile dire cosa non sia una motivazione adeguata, ad esempio una vuota dichiarazione che l’organo giurisdizionale non ha alcun dubbio sulla corretta applicazione del diritto dell’Unione, senza spiegare perché, oppure un’elencazione meccanica di sentenze pertinenti della Corte di giustizia, senza spiegare perché conducano l’organo giurisdizionale ad una determinata soluzione nella causa.
102.
La presente causa è anteriore all’introduzione dell’obbligo per gli organi giurisdizionali di ultimo grado di motivare la loro decisione di non proporre un rinvio pregiudiziale alla luce dei criteri di cui alla sentenza CILFIT, che non erano stati esplicitamente menzionati prima della sentenza [OSCURATO:PERSONA].
103.
Tuttavia, l’obbligo di motivazione non è, in ogni caso, fondato sull’articolo 267 TFUE, bensì sull’articolo 47 della Carta, quale parte del diritto a un processo equo, ed esiste per consentire alle parti di un giudizio di comprendere le motivazioni della sentenza emessa (
66
). In linea di principio, una spiegazione adeguata delle ragioni per le quali una norma è stata applicata in un modo particolare conterrebbe, anche se non esplicitamente, una spiegazione dei motivi per i quali l’organo giurisdizionale non ha effettuato un rinvio pregiudiziale.
104.
Pertanto, anche se col senno di poi, come nel caso di specie, la Corte di giustizia potrebbe ritenere che un organo giurisdizionale di ultimo grado avrebbe dovuto proporre un rinvio pregiudiziale, ciò non significa che la sua (ormai evidente) violazione dell’obbligo di rinvio implichi automaticamente che la violazione del diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli sia sufficientemente qualificata.
105.
Una spiegazione adeguata del mancato rinvio può scusare la violazione dell’obbligo di rinvio e non comporterebbe una violazione sufficientemente qualificata.
106.
Una siffatta interpretazione dell’interazione tra la violazione della norma dell’Unione che conferisce diritti e la violazione dell’obbligo di rinvio è conforme a quanto risulta dalla sentenza Köbler. In tale causa, la Corte ha ritenuto che l’organo giurisdizionale di ultimo grado austriaco non avesse correttamente applicato il diritto dell’Unione e che avrebbe dovuto mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, la Corte ha ritenuto la decisione di non proporre un rinvio pregiudiziale scusabile in quanto l’organo giurisdizionale aveva interpretato erroneamente la relativa sentenza della Corte. Di conseguenza, la Corte ha constatato che non vi era una violazione sufficientemente qualificata (
67
).
107.
Per concludere tale parte, se un organo giurisdizionale di ultimo grado fornisce una spiegazione ragionevole delle motivazioni per cui esso ha applicato il diritto dell’Unione, ivi compresa la giurisprudenza rilevante, nel modo in cui l’ha fatto, anche se, col senno di poi, una siffatta applicazione è considerata erronea, la decisione dell’organo giurisdizionale di non proporre un rinvio pregiudiziale può essere scusata e non porta ad accertare la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato.
D.
Applicazione nella presente causa
108.
Per quanto riguarda la presente causa, osservo che, quando la soluzione di una causa dipende dall’applicazione di nozioni che dipendono ampiamente dal contesto fattuale come la nozione di «trasferimento di uno stabilimento», è possibile che due giudici concludano in modo diverso nelle stesse circostanze relativamente alla questione se un trasferimento di uno stabilimento abbia avuto luogo (
68
).
109.
Infatti, la Corte suprema portoghese, nella sentenza del 2009, e la Corte di giustizia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, sono giunte a conclusioni diverse.
110.
Nella misura in cui la Corte di giustizia conferma, rispondendo alla prima questione, che la Corte suprema portoghese ha applicato erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» del diritto dell’Unione, la decisione di tale giudice di non proporre un rinvio pregiudiziale nella sentenza del 2009 potrebbe contribuire ad accertare tale erronea applicazione come una violazione sufficientemente qualificata. Tuttavia, ciò avverrebbe solo se tale giudice, nella sentenza del 2009, non avesse fornito una spiegazione adeguata delle ragioni per cui esso ha ritenuto che la giurisprudenza della Corte lo abbia portato a concludere nel senso che non vi era stato un trasferimento di uno stabilimento nelle circostanze del caso di specie.
111.
Anche se la Corte di giustizia avesse dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, che la Corte suprema portoghese avrebbe dovuto proporre un rinvio pregiudiziale, ciò non significa che una siffatta violazione non possa essere scusata. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, la Corte non è stata interrogata sul modo in cui la violazione dell’obbligo di rinvio contribuisce all’accertamento di una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato.
112.
Mi sembra che la Corte suprema portoghese abbia effettivamente preso in considerazione la giurisprudenza rilevante della Corte di giustizia e abbia spiegato in che modo tale giurisprudenza l’abbia portata a concludere nel senso che, nelle particolari circostanze del caso di specie, non aveva avuto luogo un trasferimento di uno stabilimento (v. paragrafo 13 delle presenti conclusioni) (
69
). Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio verificare ciò sulla base della spiegazione contenuta nella sentenza del 2009.
113.
Mi sembra altresì che sia stato proprio a causa di tale giurisprudenza della Corte di giustizia che la Corte suprema portoghese ha ritenuto che un rinvio pregiudiziale non fosse necessario. Essa sosteneva che la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» fosse sufficientemente chiarita dalle interpretazioni della Corte in modo da risolvere la causa.
114.
La Corte di giustizia, tuttavia, ha ritenuto, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, che una delle ragioni per cui la Corte suprema portoghese era tenuta a proporre un rinvio pregiudiziale era proprio il fatto che altri organi giurisdizionali nazionali avessero ritenuto la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» complessa e avessero spesso proposto un rinvio pregiudiziale (v. paragrafo 19 delle presenti conclusioni). Pertanto, in qualche modo paradossalmente, la Corte di giustizia ha ritenuto che le numerose interpretazioni da essa fornite in diverse cause fossero il motivo per cui la Corte suprema portoghese aveva nuovamente proposto un rinvio pregiudiziale. Tale giudice, al contrario, ha ritenuto che tali interpretazioni fossero la ragione per cui non vi era necessità di proporre un rinvio pregiudiziale, in quanto esso aveva constatato che la giurisprudenza esistente gli forniva sufficienti informazioni per applicare tale nozione alle nuove circostanze del caso di specie.
115.
La posizione della Corte suprema portoghese mi sembra essere una spiegazione accettabile delle ragioni per cui essa ha ritenuto di non dover proporre un rinvio pregiudiziale. Ebbene, ciò si verifica, a condizione che essa abbia effettivamente spiegato perché la giurisprudenza esistente ha chiarito la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» al di là di ogni ragionevole dubbio ai fini della sua applicazione alle circostanze del caso di specie.
IV.
Conclusione
116.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla terza questione sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] de Justiça (Corte suprema, Portogallo) nei seguenti termini:
Al fine di stabilire se un errore giudiziario commesso da un organo giurisdizionale di ultimo grado costituisca una violazione sufficientemente qualificata tale da far sorgere la responsabilità dello Stato, la violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale è solo un elemento da prendere in considerazione. La violazione dell’obbligo di rinvio pregiudiziale può contribuire ad accertare che la violazione del diritto dell’Unione che conferisce diritti è sufficientemente qualificata, ma non può, di per sé, comportare la responsabilità dello Stato.
A prescindere dal fatto che un organo giurisdizionale di ultimo grado abbia interpretato o applicato erroneamente il diritto dell’Unione che conferisce diritti ai singoli, il mancato rinvio pregiudiziale potrebbe portare ad una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato.
Se un organo giurisdizionale di ultimo grado fornisce una motivazione sufficiente delle ragioni per cui esso ha applicato il diritto dell’Unione, ivi compresa la giurisprudenza pertinente, nel modo in cui lo ha fatto, la sua decisione di non proporre un rinvio pregiudiziale può essere scusata e non portare all’accertamento di una violazione sufficientemente qualificata ai fini della responsabilità dello Stato.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Sentenza del 30 settembre 2003 (C‑224/01, EU:C:2003:513; in prosieguo: la «sentenza Köbler»).
3
Sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:335; in prosieguo: la «sentenza CILFIT»).
4
Sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:799; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
5
Direttiva del Consiglio, del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU 1977, L 61, pag. 26). Tale direttiva è stata modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 (GU 1998, L 201, pag. 88).
6
Direttiva del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).
7
V., al riguardo, articoli 3 e 4 nonché il secondo considerando della direttiva 77/187; articoli 3 e 4 nonché considerando 3 della direttiva 2001/23.
8
V., a tal riguardo, articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e considerando 1, 7 e 8 della direttiva 2001/23.
9
La durata del procedimento ha portato ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), che ha accertato una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») per superamento del termine ragionevole, nonché una violazione dell’articolo 13 della CEDU fondata sull’assenza di un ricorso effettivo avverso la durata eccessiva del procedimento. V. Corte EDU, 22 maggio 2012, [OSCURATO:PERSONA] da Silva e Brito e a. c. Portogallo, CE:ECHR:2012:0522JUD004627309.
10
V., in particolare, pagg. da 74 a 79 (letta con l’ausilio della traduzione automatica).
11
V., in particolare, pagg. da 49 a 57 (letta con l’ausilio della traduzione automatica).
12
V., in particolare, pagg. da 157 a 181 (letta con l’ausilio della traduzione automatica). Detta sentenza è riassunta nella decisione di rinvio nella presente causa.
13
Secondo la sentenza del 2009, la Corte suprema portoghese ha deciso, in sostanza, quanto segue. In primo luogo, tale giudice ha esposto il quadro normativo che disciplina un trasferimento di uno stabilimento, tenendo conto degli obiettivi della normativa nazionale e delle disposizioni delle direttive 77/187 e 2001/23 nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla valutazione da effettuare per stabilire se vi fosse stato un trasferimento di uno stabilimento. In secondo luogo, tale giudice, alla luce dei criteri previsti dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione, ha proceduto a tale valutazione nel caso di specie. Esso ha dichiarato, tra l’altro, che non vi era un atto formale di trasferimento tra la AIA e la TAP né un trasferimento di fatto di diversi elementi distinti riorganizzati all’interno della TAP come uno stabilimento autonomo, e, anche supponendo che un trasferimento di attivi distinto potesse consentire di ricostituire uno stabilimento come un’unità economica in seno alla beneficiaria, ciò non è stato dimostrato nel caso di specie. Esso ha altresì preso in considerazione vari elementi, constatando che nessuno era decisivo ai fini della sussistenza di un trasferimento di uno stabilimento dalla AIA alla TAP ed ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo.
14
Secondo la sentenza del 2009, la Corte suprema portoghese ha argomentato, in sostanza, come segue. Sotto un primo profilo, considerando il contenuto delle direttive in questione, la loro interpretazione da parte della Corte di giustizia e gli elementi del caso di specie, non sussisteva alcun dubbio rilevante sull’interpretazione che un rinvio pregiudiziale avrebbe richiesto. Sotto un secondo profilo, la Corte di giustizia ha stabilito una giurisprudenza consolidata sull’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento», dato che la direttiva 2001/23 rifletteva il consolidamento di nozioni derivanti da tale giurisprudenza e che tali nozioni erano ormai chiare in termini di interpretazione giurisprudenziale (dell’Unione e nazionale), il che implicava che non era necessario consultare previamente la Corte. Sotto un terzo profilo, la questione della compatibilità di talune disposizioni del diritto nazionale con tale direttiva non avrebbe potuto essere l’oggetto di un rinvio pregiudiziale. Sotto un quarto profilo, non spettava alla Corte stabilire se una norma di diritto dell’Unione fosse applicabile a una determinata situazione dinanzi ai giudici nazionali dei diversi Stati membri; pertanto, la questione se l’interpretazione della Corte delle direttive 77/187 e 2001/23 fosse conforme all’interpretazione e all’applicazione della normativa nazionale in materia di trasferimento di uno stabilimento effettuata dalla Corte d’appello di Lisbona non poteva essere sottoposta alla Corte.
15
C‑160/14, EU:C:2015:565.
16
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (punto 35).
17
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (punti da 29 a 31).
18
Sentenza del 12 febbraio 2009 (C‑466/07, EU:C:2009:85; in prosieguo; la «sentenza Klarenberg»). Ricordo che la sentenza del 2009 è stata pronunciata il 25 febbraio 2009.
19
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (punti da 32 a 34).
20
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (punto 45). A tal riguardo, ai punti 41 e 42 di tale sentenza, la Corte ha chiarito che il semplice fatto che esistessero decisioni divergenti emesse da giudici di grado inferiore non determinava l’imposizione dell’obbligo di rinvio. Ciò era conforme alla sentenza del 9 settembre 2015, X e van Dijk (C‑72/14 e C‑197/14, EU:C:2015:564, punti da 52 a 63), pronunciata dalla Corte lo stesso giorno e nella stessa sezione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, in cui la Corte ha dichiarato che non sussiste alcun obbligo di rinvio in capo a un organo giurisdizionale di ultimo grado fondato esclusivamente sul fatto che un giudice di grado inferiore abbia proposto un rinvio pregiudiziale in una causa simile, né che l’organo giurisdizionale di ultimo grado è tenuto ad attendere la risposta a tale questione.
21
Sentenza [OSCURATO:PERSONA] I (punti 43 e 44).
22
V., in particolare, pagg. da 203 a 215 (letta con l’ausilio della traduzione automatica).
23
Secondo tale sentenza, il Tribunale circondariale di Lisbona ha ritenuto che non sussistesse alcun errore nell’interpretazione della nozione di «trasferimento di uno stabilimento» ai sensi della direttiva 2001/23. Essa ha sottolineato, tra l’altro, che la Corte suprema portoghese aveva sviluppato un ragionamento approfondito che teneva conto del diritto dell’Unione e aveva riconosciuto che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, era necessario procedere ad un’analisi globale delle circostanze del caso di specie. Non si poteva affermare che la Corte suprema portoghese avesse commesso un errore nella misura in cui non aveva fatto riferimento alla sentenza Klarenberg, dato che la questione era stata affrontata in maniera generale. Tale giudice ha altresì ritenuto che la Corte suprema portoghese avesse esposto i motivi della sua decisione di non proporre un rinvio pregiudiziale in modo logico e coerente e, anche se tale decisione sarebbe errata sulla base di informazioni note successivamente, tale errore non poteva essere caratterizzato come violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.
24
V., in particolare, pagg. da 318 a 382 (letta con l’ausilio della traduzione automatica).
25
Secondo tale sentenza, la Corte d’appello di Lisbona ha ritenuto che, alla luce della valutazione globale che deve essere fatta di tutti gli elementi e di tutte le circostanze conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, la Corte suprema portoghese non avesse interpretato erroneamente la nozione di «trasferimento di uno stabilimento». Essa ha sottolineato, tra l’altro, che la sentenza Klarenberg non ha modificato tale valutazione e che spetta al giudice nazionale competente decidere se un trasferimento di uno stabilimento abbia luogo in un caso concreto. Essa ha altresì ritenuto che la Corte suprema portoghese avesse violato l’obbligo di rinvio valutando erroneamente se vi fossero motivi per non ottemperare a tale obbligo, ma che ciò non fosse evidente nelle circostanze specifiche del caso di specie. Essa ha rilevato, in particolare, che la Corte suprema portoghese aveva preso in considerazione le disposizioni pertinenti delle direttive in questione e la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla nozione di «trasferimento di uno stabilimento».
26
A tal riguardo, il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza Köbler e nella sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602), la Corte ha dichiarato che non vi era stata una violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione.
27
Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 3, del decreto-legge n. 64-A/89, del 27 febbraio 1989, recante approvazione del regime giuridico della cessazione del contratto individuale di lavoro, comprese le condizioni di conclusione e di cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato, la percezione dell’indennità da parte dei lavoratori il cui contratto veniva risolto per licenziamento collettivo equivaleva all’accettazione del licenziamento.
28
Per riprendere l’espressione delle conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:340, paragrafo 131).
29
V. sentenza Köbler (in particolare, punti da 30 a 50).
30
V., in particolare, sentenze del 19 novembre 1991, Francovich e a. (C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428), e del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79).
31
V. sentenza Köbler (punti 51 e 52).
32
V., per analogia, con riferimento alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione, sentenza del 10 settembre 2019, HTTS/Consiglio (C‑123/18 P, EU:C:2019:694, punto 34), dove la Corte ha riconosciuto che «il requisito di una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell’Unione discende (…) dalla necessità di una ponderazione tra, da un lato, la tutela dei singoli contro gli atti illeciti delle istituzioni e, dall’altro, il margine di discrezionalità che occorre riconoscere alle stesse per non paralizzarne l’azione».
33
Sentenza Köbler (punto 53) (il corsivo è mio). La Corte ha ribadito ciò in altre cause relative alla responsabilità dello Stato imputabile a organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado. V., ad esempio, sentenze del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391, punti 32 e 42); del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 24); e del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] (C‑620/17, EU:C:2019:630, punto 41).
34
V. sentenza Köbler (punto 55). Elementi analoghi sono stati enunciati anche in sentenze successive relative alla responsabilità dello Stato imputabile agli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado. V., ad esempio, sentenze del 13 giugno 2006, Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2006:391, punto 43), e del 28 luglio 2016, Tomášová (C‑168/15, EU:C:2016:602, punto 25).
35
V., in tal senso, sentenza del 5 marzo 1996, Brasserie du pêcheur e Factortame (C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 56).
36
Per un esempio significativo, v. sentenza del 24 settembre 1998, Brinkmann (C‑319/96, EU:C:1998:429, in particolare punti da 30 a 33), in cui la Corte ha ritenuto che l’errata applicazione di una direttiva dell’Unione in materia tributaria da parte di un ente amministrativo nazionale, che ha erroneamente classificato il prodotto tassabile, non costituisse una violazione sufficientemente qualificata.
37
Pertanto, anche se tutti gli elementi sono elencati congiuntamente, l’elemento relativo al carattere scusabile o inescusabile della violazione sembra essere quello centrale che ingloba gli altri. V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Léger nella causa Köbler (C‑224/01, EU:C:2003:207, paragrafo 139) e nella causa Traghetti del Mediterraneo (C‑173/03, EU:C:2005:602, paragrafo 71).
38
Interpreto in tal senso l’affermazione della Corte nella sentenza Köbler (punto 56) secondo cui «in ogni caso, una violazione del diritto [dell’Unione] è sufficientemente caratterizzata allorché la decisione di cui trattasi è intervenuta ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte in questa materia».
39
V., a tal riguardo, le mie conclusioni nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafi 46 e 47).
40
Poiché l’obbligo di rinvio è stato imposto nell’interesse generale di garantire l’uniformità del diritto dell’Unione, esso può essere attuato mediante un ricorso per inadempimento ai sensi degli articoli da 258 a 260 TFUE. V., ad esempio, sentenze del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta) (C‑416/17, EU:C:2018:811), e del 14 marzo 2024, Commissione/[OSCURATO:PERSONA] (Sentenza della Corte suprema) (C‑516/22, EU:C:2024:231).
41
V., al riguardo, la recente sentenza della Corte EFTA del 5 giugno 2025, Dartride AS/Stato norvegese (E-25/24, punto 36), in cui tale giudice ha dichiarato: «L’articolo 267, terzo comma, TFUE svolge quindi un ruolo nella valutazione della gravità della violazione piuttosto che essere uno degli elementi costitutivi della responsabilità (…)».
42
V. sentenza CILFIT (punti 10, 13, 14 e 16).
43
V. sentenza CILFIT (punti 13 e 14).
44
Sentenza CILFIT (punto 16). Ho trattato le tre situazioni della sentenza CILFIT più in dettaglio nelle mie conclusioni nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafi da 24 a 35).
45
A tal riguardo, a mio avviso, «
acte clair
» non significa che una norma dell’Unione chiara possa essere applicata meccanicamente alle circostanze del caso. Ciò significa, piuttosto, che un organo giurisdizionale di ultimo grado deve interpretare il diritto dell’Unione applicabile conformemente alle regole interpretative utilizzate dalla Corte (i criteri della sentenza CILFIT) e decidere se ciò lasci adito ad un qualsiasi ragionevole dubbio circa il fatto che la Corte, basandosi sulle stesse norme interpretative, possa giungere ad una conclusione diversa. V., a tal riguardo, Petrić, D., «How to make a unicorn or “there never was an ’acte clair’ in EU law”: Some remarks about Case C‑561/19 [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] & Policy
, vol. 17, 2021, pagg. da 307 a 328.
46
Si confronti la sentenza CILFIT (punti 16 e 21) con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 33, 39 e 66).
47
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 51). V., inoltre, le mie conclusioni nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, in particolare paragrafi da 43 a 61), nelle quali ho trattato i motivi e il fondamento giuridico di un siffatto obbligo.
48
V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:291, in particolare paragrafi da 131 a 181).
49
Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:291, paragrafo 134), l’avvocato generale Bobek proponeva che un organo giurisdizionale di ultimo grado abbia l’obbligo di rinvio solo se la causa sollevi: (i) una questione generale di interpretazione del diritto dell’Unione (anziché una questione relativa alla sua applicazione); (ii) su cui esistono oggettivamente più interpretazioni ragionevolmente possibili; (iii) per la quale la risposta non può essere dedotta dalla giurisprudenza esistente della Corte (o riguardo alla quale il giudice del rinvio intende discostarsi da tale giurisprudenza).
50
V., ad esempio, Broberg, M. e Fenger, N., «If you love somebody set them free: On the [OSCURATO:PERSONA] of Justice’s revision of the
acte clair
doctrine»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 59, n. 3, 2022, pagg. da 711 a 738, in particolare pagg. da 735 a 736, si noti che con il cambiamento nella formulazione, la Corte ha sostenuto l’esegesi secondo la quale lo scopo dell’articolo 267 TFUE è garantire l’interpretazione uniforme e non coinvolgere la Corte in ogni difficoltosa applicazione del diritto dell’Unione da parte degli organi giurisdizionali di ultimo grado.
51
V., ad esempio, Cecchetti, L. e Gallo, D., «The unwritten exceptions to the duty to refer after [OSCURATO:PERSONA] II: “CILFIT Strategy” 2.0 and its loopholes»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 15, n. 3, 2022, pagg. da 29 a 61, in particolare pagg. da 52 a 53.
52
Ad esempio, Broberg, M. e Fenger, N.,
Broberg and Fenger on [OSCURATO:PERSONA] to the [OSCURATO:PERSONA] of Justice
, 3
a
ed., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2021, pagg. da 216 a 218, suggerisce che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] I è un esempio di
applicazione
del diritto dell’Unione.
53
La decisione della Corte nel caso [OSCURATO:PERSONA] I può essere intesa anche come applicazione del diritto dell’Unione, in quanto la Corte ha interpretato la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» nelle circostanze specifiche di tale causa (v. paragrafo 17 delle presenti conclusioni). Tuttavia, poiché la ripartizione dei compiti nel procedimento pregiudiziale è descritta in modo tale che la Corte di giustizia interpreta, e gli organi giurisdizionali applicano, il diritto dell’Unione, è probabile che la risposta della Corte fornita in tale causa sia descritta come interpretazione del diritto dell’Unione.
54
V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni.
55
V. conclusioni dell’avvocato generale Capotorti nella causa Cilfit e a. (283/81, EU:C:1982:267, paragrafo 4, 1982 ECR 3432, in particolare pag. 3435). Esso ha utilizzato tale argomento per respingere la teoria dell’«
acte clair
», intesa nel senso che se una norma è chiara non occorre interpretarla ma semplicemente applicarla.
56
Nelle sue conclusioni nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:291, paragrafo 149), l’avvocato generale Bobek ha peraltro riconosciuto tale inconveniente dichiarando che non proponeva che «ci disfiamo di un unicorno per sostituirlo immediatamente con un altro».
57
Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1)
58
Conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:291, in particolare paragrafo 140).
59
V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑561/19, EU:C:2021:291, paragrafo 140, nota 115) [che fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, EU:C:2008:771, punto 23)].
60
Oggi sappiamo che una collisione di un aeromobile con un volatile costituisce una circostanza eccezionale, come dichiarato dalla Corte nella sentenza del 4 maggio 2017, Pešková e Peška (C‑315/15, EU:C:2017:342, punto 26).
61
Ciò non significa che la Corte non possa, per motivi di politica giudiziaria, decidere di fornire una risposta più generale quando le viene chiesto di interpretare il diritto dell’Unione. V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Wiener SI (C‑338/95, EU:C:1997:352, in particolare, paragrafi da 8 a 21 e 48), che raccomandano quest’ultimo approccio, tra l’altro, in occasione dell’analisi dell’interpretazione della Corte della nozione di «trasferimento di uno stabilimento».
62
Sentenza del 5 febbraio 1963 (26/62, EU:C:1963:1).
63
V., ad esempio, sentenza del 27 febbraio 2018, [OSCURATO:PERSONA] dos [OSCURATO:PERSONA] (C‑64/16, EU:C:2018:117).
64
Concordo, tuttavia, sul fatto che ciò avrebbe potuto essere diverso nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza CILFIT. V., ad esempio, Rasmussen, H., «[OSCURATO:PERSONA] acte clair strategy in CILFIT Or: acte clair, of course! But what does it mean?»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 40, n. 4, 2015, pagg. da 475 a 489 (tale articolo riproduce i più vecchi articoli pubblicati nella [OSCURATO:PERSONA], vol. 9, 1984, pagg. da 242 a 259).
65
V. mie conclusioni nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafo 50). V. anche Krommendijk, J., «“Open sesame!”: Improving access to the ECJ by requiring national courts to reason their refusals to refer»,
[OSCURATO:PERSONA]
, vol. 42, n. 1, 2017, pagg. da 46 a 62, in particolare pag. 59, nota a piè di pagina 104, che afferma: «È anche più facile per il giudice nazionale investito di una domanda di cui alla sentenza Köbler esaminare se il giudice abbia effettivamente soddisfatto i criteri per far sorgere la responsabilità. Non sembra irragionevole supporre che, quando i giudici nazionali motivano il loro rifiuto di proporre un rinvio pregiudiziale, essi possano più facilmente sottrarsi alla loro responsabilità a causa dell’assenza di malafede da parte loro» (traduzione libera).
66
V. mie conclusioni nella causa Remling (C‑767/23, EU:C:2025:486, paragrafi 52 e 59).
67
V. sentenza Köbler (punti 123 e 124).
68
V., ad esempio, Beltzer, R.M., «[OSCURATO:PERSONA] of Undertakings and the Importance of [OSCURATO:PERSONA] – A [OSCURATO:PERSONA]?»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, vol. 23, n. 1, 2007, pagg. da 139 a 155, in particolare pagg. da 141 a 142, il quale ha ritenuto che, anche se la Corte ha fornito alcuni elementi interpretativi, «è possibile, ad esempio, per due giudici pronunciarsi diversamente sugli stessi elementi di fatto al fine di rispondere alla questione se un trasferimento di impresa abbia avuto luogo. È praticamente impossibile presentare tale soggettività ad un giudice europeo, dato che la ponderazione degli elementi Spijkers è una questione di accertamento dei fatti piuttosto che un’operazione giuridica» (traduzione libera).
69
A tale riguardo, il fatto di omettere la sentenza Klarenberg, pronunciata dalla Corte solo pochi giorni prima della sentenza del 2009, non fa alcuna differenza significativa per valutare se la Corte suprema portoghese avrebbe potuto ritenere che un rinvio pregiudiziale non fosse necessario. Tale sentenza era solo una della serie di sentenze che spiegavano la nozione di «trasferimento di uno stabilimento» in circostanze diverse.