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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 dicembre 2020

Cassazione n. 42176/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo alla Corte di cassazione di voler correggere l'errore materiale integrando il dispositivo della sentenza n. 36767/2020 con l'inciso "ai soli effetti civili"; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 36767 del 17 novembre 2020 e depositata il 21 dicembre 2020, ha annullato senza rinvio la sentenza dell'A. settembre 2019 del Tribunale di Perugia, pronunciata in grado d'appello, per inammissibilità del gravame all'epoca proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il Tribunale di Perugia aveva invero riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Perugia, infine dichiarando di non doversi procedere per essere estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 590 cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta decisione il Rampini ha proposto ricorso a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen..

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che il ricorso per cassazione era stato proposto dalla sola parte civile, e ciò aveva determinato il passaggio in giudicato della decisione sul capo penale, atteso che a norma dell'art. 576 cod. proc. pen. la parte civile poteva proporre impugnazione ai soli effetti civili, fermi gli effetti penali.

La sentenza del Tribunale di Perugia, pertanto, doveva considerarsi passata in giudicato nel capo penale, dal momento che il decisum non era stato oggetto di impugnazione né da parte dell'imputato né dalla pubblica accusa.

La sentenza di questa Corte, pertanto, andava corretta nel senso che la decisione impugnata doveva considerarsi annullata ai soli effetti civili, ed in tal senso andava modificato il dispositivo con l'aggiunta dell'inciso "ai soli effetti civili".

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di voler correggere l'errore materiale integrando il dispositivo della sentenza n. 36767/2020 con l'inciso "ai soli effetti civili". [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato.

4.1. In relazione alla richiesta formulata dal ricorrente, vero è che l'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal Giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (era stato così stabilito che nel caso di specie la statuizione di inammissibilità travolgeva la sentenza di appello, che doveva essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado)(Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231).

4.1.1. Ciò posto, in specie il ricorso per cassazione, che aveva invocato la tardività della proposizione dell'appello nei confronti della prima decisione (la quale aveva altresì condannato l'imputato odierno ricorrente al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile Farchioni), era stato appunto proposto dalla sola parte civile.

In tal senso, pertanto, gli effetti della cristallizzazione della sentenza di primo grado (v. supra) non possono che riverberarsi in favore della sola parte civile impugnante, con la conseguente precisazione che l'annullamento della sentenza del Tribunale era appunto relativa ai soli effetti civili, laddove invece gli effetti penali, con la conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non erano stati fatti oggetto di censura.

4.2. Il dispositivo della sentenza n. 36767 del 17 novembre 2020 di questa Corte andrà pertanto corretto, conformemente alle conclusioni dello stesso Procuratore generale, nei sensi di cui al dispositivo che segue.

4.2.1. Si manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto.

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza 17-11-2020 emessa dalla Quarta Sezione penale Corte di Cassazione Roma emessa nel procedimento n.

RG 6312/2020, aggiungendo dopo la parola "impugnata" l'espressione "agli effetti civili".

Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'ori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo alla Corte di cassazione di voler correggere l'errore materiale integrando il dispositivo della sentenza n. 36767/2020 con l'inciso "ai soli effetti civili"; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Quarta Sezione di questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 36767 del 17 novembre 2020 e depositata il 21 dicembre 2020, ha annullato senza rinvio la sentenza dell'A. settembre 2019 del Tribunale di Perugia, pronunciata in grado d'appello, per inammissibilità del gravame all'epoca proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale di Perugia aveva invero riformato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di Pace di Perugia, infine dichiarando di non doversi procedere per essere estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 590 cod. pen., contestato a [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta decisione il Rampini ha proposto ricorso a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen.. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che il ricorso per cassazione era stato proposto dalla sola parte civile, e ciò aveva determinato il passaggio in giudicato della decisione sul capo penale, atteso che a norma dell'art. 576 cod. proc. pen. la parte civile poteva proporre impugnazione ai soli effetti civili, fermi gli effetti penali. La sentenza del Tribunale di Perugia, pertanto, doveva considerarsi passata in giudicato nel capo penale, dal momento che il decisum non era stato oggetto di impugnazione né da parte dell'imputato né dalla pubblica accusa. La sentenza di questa Corte, pertanto, andava corretta nel senso che la decisione impugnata doveva considerarsi annullata ai soli effetti civili, ed in tal senso andava modificato il dispositivo con l'aggiunta dell'inciso "ai soli effetti civili". 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso di voler correggere l'errore materiale integrando il dispositivo della sentenza n. 36767/2020 con l'inciso "ai soli effetti civili". [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato. 4.1. In relazione alla richiesta formulata dal ricorrente, vero è che l'inammissibilità dell'appello per tardività non rilevata dal Giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria ed essendosi formato in tal caso il giudicato formale per il decorso del termine previsto per l'impugnazione (era stato così stabilito che nel caso di specie la statuizione di inammissibilità travolgeva la sentenza di appello, che doveva essere annullata senza rinvio con conseguente cristallizzazione delle statuizioni della sentenza di primo grado)(Sez. 5, n. 27135 del 23/03/2018, M., Rv. 273231). 4.1.1. Ciò posto, in specie il ricorso per cassazione, che aveva invocato la tardività della proposizione dell'appello nei confronti della prima decisione (la quale aveva altresì condannato l'imputato odierno ricorrente al risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile Farchioni), era stato appunto proposto dalla sola parte civile. In tal senso, pertanto, gli effetti della cristallizzazione della sentenza di primo grado (v. supra) non possono che riverberarsi in favore della sola parte civile impugnante, con la conseguente precisazione che l'annullamento della sentenza del Tribunale era appunto relativa ai soli effetti civili, laddove invece gli effetti penali, con la conseguente declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, non erano stati fatti oggetto di censura. 4.2. Il dispositivo della sentenza n. 36767 del 17 novembre 2020 di questa Corte andrà pertanto corretto, conformemente alle conclusioni dello stesso Procuratore generale, nei sensi di cui al dispositivo che segue. 4.2.1. Si manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale dell'atto. P.Q.M. Corregge il dispositivo della sentenza 17-11-2020 emessa dalla Quarta Sezione penale Corte di Cassazione Roma emessa nel procedimento n. RG 6312/2020, aggiungendo dopo la parola "impugnata" l'espressione "agli effetti civili". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'ori
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