CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2023
Cassazione n. 11743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso iscritto al n. 1324/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, viale XX Settembre 3 presso lo studio LONARDO - SANDULLI; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, viale dei Parioli 63, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 6184/2016 depositata il 6.10.2016, NRG 8164/2010. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente medico presso la [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, ASL) ha agito nei confronti del proprio datore di lavoro per sentirsi riconoscere il diritto a percepire i compensi pari a quelli del preposto a struttura semplice, nel periodo 2001/2006, quale titolare del modulo funzionale “Interruzione volontaria di gravidanza”; la domanda è stata accolta dal Tribunale di Benevento ed il successivo gravame è stato respinto dalla Corte d’Appello di Napoli; quest’ultima riteneva, per un verso, che l’appello fosse inammissibile perché sviluppato con motivi meramente ripropositivi delle eccezioni formulate dalla convenuta in primo grado, senza che fosse esplicitata censura alcuna avverso le statuizioni rese dal Tribunale; per altro verso, la Corte territoriale riteneva la fondatezza della pretesa azionata dal medico, in quanto essa riconosceva nel modulo “Interruzione volontaria della gravidanza” le caratteristiche proprie della struttura semplice, perché munito di personale proprio e caratterizzato dalla predisposizione di obiettivi e risultati, di cui il titolare era responsabile; 2. la ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo, resistito da controricorso del medico, che ha poi anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come denuncia di errata valutazione dei documenti acquisiti agli atti e provenienti da enti pubblici, travisamento dei fatti e vizio di motivazione relativi agli stessi, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa e insufficiente motivazione, in violazione degli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e 1362, 1363, 1365, 1366 e 1369 c.c. nell’interpretazione dell’art. 28 del CCNL 2000 dell’Area di pertinenza e dell’art. 36 Cost.; il motivo censura in prima battuta l’affermazione della Corte d’Appello in ordine all’inammissibilità del gravame, sostenendo che l’atto di appello aveva ripercorso criticamente lo svolgimento motivazionale della sentenza di primo grado, evidenziandone l’erroneità in punto di interpretazione della normativa, anche contrattual-collettiva applicata; nel merito, la censura assume che la motivazione della Corte territoriale sarebbe lacunosa, non potendosi desumere l’assegnazione ad una struttura semplice dalla mera trasposizione terminologica della formula utilizzata nel contratto individuale di lavoro, che peraltro precisava la corrispondenza tra le funzioni attribuite e l’incarico professionale di cui all’art. 27, lettera c), del CCNL del 2000; l’argomentare prosegue sostenendo che la Corte del merito avrebbe mal identificato la reale natura dell’incarico affidato al D’Elia, errando nel ritenere sussistente un’autonomia nel modulo interessato, in realtà operativo attraverso personale ed attrezzature non proprie, ma della [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza; ancora, la ASL richiama precedenti della stessa Corte di merito in senso contrario a quanto deciso nella sentenza impugnata, nonché il principio di onnicomprensività della retribuzione; in chiusura il motivo afferma l’inammissibilità ed infondatezza della domanda subordinata di arricchimento senza causa e lamenta che il Tribunale di Benevento avrebbe indebitamente condannato la ASL al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria, in cumulo tra loro, in violazione della L. 724/1994 come da intendere anche in esito a Corte Costituzionale 2 novembre 2000, n. 459; 2. il motivo va disatteso; 3. questa S.C. (v. Cass. 25 settembre 2018, n. 27234) ha già chiarito che «l'articolo 27 del CCNL 8 giugno 2000 stabiliva che anteriormente alla adozione dell'atto aziendale gli incarichi di direzione di struttura semplice corrispondessero a quelli previsti dall'articolo 56 comma 1 fascia b) CCNL 5 dicembre 1996 e gli incarichi di natura professionale a quelli previsti dall'articolo 57 fasce a) e b) del medesimo CCNL» e che «il richiamato CCNL (Contratto collettivo per il quadriennio 1994-1997), nel prevedere per la prima volta gli incarichi di direzione di struttura (complessa e semplice), indicava a titolo esemplificativo: - all'articolo 56 comma 1 fascia b), tra gli incarichi di direzione di struttura semplice «i settori o moduli di cui all'articolo 116 DPR 384/1990, con particolare riguardo a quelli che hanno valenza dipartimentale»; all'articolo 57, fascia a), tra gli incarichi non comportanti direzione di struttura “settori o moduli previsti dall'articolo 116 del DPR 384/1990 cui siano correlate le attività del comma 2— ( studio e ricerca, ispettive o di verifica e controllo, attività di natura professionale: ndr) —ma non le attività di direzione di struttura» “, sicché «l'ex - modulo funzionale poteva corrispondere tanto ad un incarico di direzione di struttura semplice che ad un incarico professionale non comportante direzione di struttura» ciò stato affermato dalla citata pronuncia rispetto all’assetto di cui all’art. 37 del CCNL 2002/2003, ma ragionamento non diverso vale -come precisato da Cass. 1° marzo 2022, n. 6709 - per il C.C.N.L. 2006/2007, il cui art. 20 ricalca, a parte i diversi valori economici, le previsioni dell'art. 37 del precedente C.C.N.L. 2002/2003, anch’esso qui rilevante e poi per l'art. 5 del C.C.N.L. 2008/2009; 3.1 il rientrare della direzione dell’ex-modulo nell’ambito di un incarico di alta professionalità (art. 27, lett. c del CCNL 8.6.2000 normativo 1998-2001) odi direzione di struttura semplice (art. 27, lett. b del medesimo CCNL) dipende quindi da un giudizio di fatto sul grado di autonomia e di responsabilità proprio della concreta struttura di assegnazione; tale giudizio è stato svolto dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto l’esistenza di un’autonoma gestione di risorse umane e tecniche, oltre che di una responsabilità per i risultati; rispetto a tale giudizio di fatto, la censura, proponendo una diversa valorizzazione di dati contrattuali (tra cui, il richiamo nel contratto individuale all’art. 27 lett. c) ed affermando che all’evidenza sarebbero da ritenere escluse quelle caratteristiche ritenute invece sussistenti dalla Corte d’Appello, ha la sostanza di una rivisitazione degli esiti dell’istruttoria e del merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148); una mera difesa, per giunta generica, è poi il richiamo ad altri e diversi precedenti della medesima corte territoriale,che, come tale, non intercetta una valida denuncia di un vizio di legittimità; inconferente è infine anche il richiamo al tema della onnicomprensività della retribuzione, essendo evidente che tale caratteristica è propria della retribuzione che risulta dovuta sulla base della corretta qualificazione dell’attività svolta, rispetto alla contrattazione collettiva; non è pertanto da parlarsi di onnicomprensività se il contratto individuale sia incoerente con l’incarico svolto, del quale spettano invece le retribuzioni secondo la reale fisionomia di esso, fisionomia la cui ricostruzione, come detto, appartiene al giudizio di fatto del giudice del merito, sulla base delle declaratorie negoziali; ne resta assorbita ogni questione sulla domanda subordinata di arricchimento senza causa, in quanto quella accolta –con modalità destinate a resistere all’impegnativa di legittimità – è la domanda principale; il richiamo alla violazione da parte del Tribunale delle regole sul cumulo di rivalutazione ed interessi è infine mal posto, perché la sentenza di appello nega che il Tribunale «sia nella parte motiva che nel dispositivo» abbia realizzato quel cumulo, avendo « avuto riguardo ai soli interessi legali»; il motivo non riporta in alcun modo la statuizione di primo grado e tanto meno contiene una critica all’assunto espressamente esplicitato dalla Corte territoriale e dunque esso è formulato con modalità palesemente inammissibili; 4. quanto sopra comporta l’assorbimento di ogni questione in merito all’inammissibilitàdell’appello, pur affermata ad abundantiam dalla Corte territoriale; 5. alla reiezione del ricorso per cassazione segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a tito