CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17390/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RTA' di Bresciaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal PubblicoMinistero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Brescia, costituito ai sensi dell’art. 322-biscod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’appello cautelare, ha ridotto da 136.732,681euro a 108.896,76 euro l’importo del sequestro preventivo per equivalente disposto conordinanza del 1 settembre 2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cuiagli artt. 416-bis.1 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 22) e 416-bis.1 cod. pen., 5 d.lgs.n. 74 del 2000 (capo 23).2. Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.2.1. Con un primo motivo, denuncia la violazione ed erronea applicazione dellaconfisca per equivalente. Rappresenta il difensore che, diversamente da quanto ritenuto dalTribunale cautelare, in caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti (f.o.i.),acquistate dal cliente imprenditore per abbattere i ricavi e dividere con il “fatturista” metàdell’i.v.a. non versata, il successivo reato di omessa dichiarazione i.v.a. non sarebbeproduttivo di un profitto; ciò in quanto, secondo quanto affermato da Sez. U, n. 13783 del26/09/2024, dep. 2025, Massini, la confisca per equivalente ha una natura ripristinatoria,sicché, nel caso in esame, il venditore di f.o.i. si arricchisce esclusivamente per la sommapari alla parte di denaro trattenuta, che, come ritenuto dal Tribunale, era pari al 10%dell’imponibile, a nulla rilevando i successivi inadempimenti dichiarativi. Aggiunge ildifensore che il richiamo, da parte del Tribunale, all’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del1973 sarebbe un fuor d’opera, posto che tale norma non può invocarsi come indice da cuiricavare un “profitto autonomo”.2.2. Con un secondo motivo, eccepisce la violazione ed erronea applicazione degli artt.125 e 321 cod. proc. pen., 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e l’omessa pronuncia ed erroneaapplicazione dei principi espressi da SU Massini in ordine alla duplicazione nellaquantificazionedei profitti di cui ai capi 22) e 23). Muovendo dalla natura ripristinatoria dellaconfisca per equivalente, ad avviso del difensore l’i.v.a. dei reati oggetto di incolpazionesarebbe la stessa, in quanto il prezzo di vendita delle f.o.i., intascato dai gestori dellaMultiservice s.r.l.s., rappresenta parte dell’i.v.a., che doveva essere dichiarata e versataqualora la società non fosse stata una mera cartiera.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.3. Da quanto risulta dall’ordinanza impugnata – e non oggetto di censura – lo schemaoperativo accertato nel corso delle investigazioni era il seguente:- la [OSCURATO:SOCIETA]. emetteva la fattura relativa a un’operazione inesistente neiconfronti di una società cliente;- la società cliente pagava la fattura, comprensiva di i.v.a.;- la [OSCURATO:SOCIETA]. tratteneva una percentuale, nella misura del 10%, qualecompenso per l’operazione illecita, ossia il prezzo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del2000, restituendo il rimanente in contanti alla società cliente.4. Orbene, la tesi difensiva, secondo cui non sarebbe configurabile il delitto ex art. 5d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto i ricavi sarebbero insussistenti, stante la mera funzione di“cartiera” della [OSCURATO:SOCIETA]., è infondata.4.1. Il Tribunale, infatti, ha correttamente richiamato il principio, qui da ribadire, secondocui il delitto di omessa dichiarazione a fini i.v.a. è configurabile anche nel caso in cui sianostate emesse fatture per operazioni inesistenti, in quanto, secondo la normativa tributaria,l'imposta sul valore aggiunto è dovuta anche per tali fatture, indipendentemente dal loroeffettivo incasso, con conseguente obbligo di presentare la relativa dichiarazione (Sez. 3, n.32500 del 06/06/2018, Rv. 273697 - 01; Sez. 3, n. 39177 del 24/09/2008, Rv. 241267 – 01;in senso conforme, si vedano inoltre le seguenti pronunce, non massimate: Sez. 3, n. 10233del 24/10/2023, dep. 2024; Sez. 3, n. 30533 del 15/7/2024; Sez. 3, n. 1813 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Si è condivisibilmente osservato che il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 è unreato formale ed omissivo, il quale si perfeziona con la mancata presentazione delladichiarazione oltre il termine di legge, se l'imposta evasa supera la soglia; non è perciòrichiesto che l'imposta sia stata incassata o che la fattura sia stata pagata: ciò che rileva èl'obbligo dichiarativo e la quantificazione dell'imposta dovuta in base alle operazionieffettuate.L'i.v.a., del resto, è un'imposta indiretta che grava finanziariamente sul consumatorefinale, ma il soggetto passivo è il cedente/prestatore, che deve dichiarare e versare l'impostaa prescindere dall'incasso.4.2. Tale consolidato orientamento si fonda non su una mera ed indimostrata petizionedi principio, ma sul chiaro tenore della normativa di riferimento, in quanto l’art. 21, comma 7,d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di fatturazione delle operazioni, stabilisce che se il cedente oprestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura icorrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l'impostaè dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.4.3. Tale disciplina, peraltro, costituisce attuazione dell’art. 21, par. 1, lett. c), dellasesta direttiva 77/288/CEE, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio, del 16dicembre 1991 - al quale è subentrato l’art. 203 della direttiva CE 2006/112 -, a cui tenorechiunque indichi l'i.v.a. in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore ditale imposta; in particolare, tale soggetto è debitore dell'i.v.a. indicata in una fatturaindipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un'operazione soggetta adi.v.a. (v. Corte giust. 18 giugno 2009, Stadeco, C566/07, Racc. pag. 1- 5295, punto 26; Cortedi giustizia 31 gennaio 2013, C-643/11, LVK-56 EOOD, punti 53-56; Corte giustizia 31gennaio 2013, C642/11, Stroy trans EOOD, punto 44).5. Il secondo motivo è inammissibile perché non era stato devoluto con l’originariaistanza di dissequestro, poi oggetto di appello.5.1. Si rammenta che l'oggetto della cognizione del giudice dell'appello cautelare èdefinito del principio devolutivo.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, avallato dalleSezioni Unite (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 – 01, inmotivazione), la cognizione del giudice dell'appello cautelare è perimetrata non solo daimotivi dedotti con l'impugnazione, ma altresì dal thema decidendum sottoposto al giudiceche ha adottato il provvedimento impugnato, con la conseguenza che non possono conl'appello essere proposti motivi nuovi rispetto a quelli articolati con l'istanza proposta algiudice che procede (Sez. 6, n. 57262 del 29/11/2017, Tribulati, Rv. 272206 - 01; Sez. 3, n.30483 del 28/05/2015, Loffredo, Rv. 264818 - 01; Sez. 2, n. 3418 del 02/07/1999, Moledda,Rv. 214261-01).Ciò significa, come è stato efficacemente affermato, che la domanda stabilisce unalitispendenza oggettiva delimitata tra il chiesto e il pronunciato, ciò che circoscrive anchel'ambito del sindacato del giudizio di impugnazione (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S., Rv.267209 - 01), con la conseguenza che alle parti è preclusa la facoltà di introdurre, nelgiudizio di impugnazione, temi diversi da quelli proposti al giudice che ha assunto ladecisione impugnata.5.2. Ciò premesso, come rilevato dal Tribunale cautelare (cfr. p. 5 dell’ordinanzaimpugnata), il ricorrente non aveva dedotto, con l’appello, l’erronea duplicazione nellaquantificazione dei profitti dei reati di cui ai capi 22) e 23), di talché il motivo è statocorrettamente ritenuto inammissibile e la relativa censura, evidentemente, non può essereproposta, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.6. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO [OSCURATO:PERSONA]