CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 23788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26484/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomiciliazione digitale ex lege -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliatain ROMA alla via Po n. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4557/2022depositata il 30/06/2022 . R.g. n. 26484 del 2022 Ad. 13/03/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/03/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. stipulò un contratto di finanziamento agevolato ai sensi del d.lgs. n. 181 del 21/04/2000, con [OSCURATO:SOCIETA]., per l’ammontare complessivo di ottantamila euro, oltre a dodicimila euro per il primo anno di attività, per la realizzazione di impianti sportivi in Abruzzo, con previsione contrattuale di invio della documentazione di avvenuta esecuzione dei lavori finanziati entro sei mesi dalla conclusione del contratto, avvenuta il 7/07/2011 e quindi entro il 7/01/2012. Il finanziamento non venne erogatoda [OSCURATO:SOCIETA]., seppure la società pubblica avesse fatto eseguire un’ispezione da una funzionaria della società [OSCURATO:PERSONA], nell’anno 2014 [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. convenne in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di ottenere il risarcimento deidanni conseguenti alla necessità di aver dovuto ricorrere al credito privato per effettuare i lavori divisati, sostenendo le relative spese anche di studio e progettazione. Il Tribunale di Roma, nel contradditorio con [OSCURATO:SOCIETA]., rigettata l’istanza di ordinanza di ingiunzione in corso di causa, ai sensi dell’art. 186 ter, c.p.c., e ritenuta la causa documentale, con sentenza n. 22676 del 11/11/20215, respinse la domanda. [OSCURATO:SOCIETA]. propose gravame e la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4457 del 30/06/2022,ha rigettato l’impugnazione. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a due motividi impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorsosono i seguenti. R.g. n. 26484 del 2022 Ad. 13/03/2025; estensore: C. Valle 1.1. Primomotivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1335 c.c. e dell’art. 2697 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.: la Corte d’appello ha malamente applicato i l principio di presunzione di conoscenza dell’atto di cui sia data prova, da parte del mittente, del rituale ricevimento da parte del destinatario e, inoltre, ha violato il principi o di ripartizione dell’onere della prova , poiché ha posto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. la prova del perfezionamento della trasmissione e ricezione di tutta la documentazione comprovante l’effettuazione dei lavori finanziati e per i quali non vi era stata erogazione del finanziamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è incentrato sulla presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ossia: l’avvenuta ricezione del plico, inviato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:SOCIETA]. nel termine contrattuale, contenente la documentazione comprovante l’effettuazione dei lavori e le spese sostenute,comporta la presunzione di avvenuta conoscenza da parte del destinatario di tutti i documenti comprovanti l’esecuzione dei lavori e l’avvenuta effettuazione dei relativi pagamenti. 1.2. Secondomotivo: violazione dell’art. 1175 c.c. e dunque del principio di correttezza ed anche del correlato principio di buona fede nell’esecuzione del contratto,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c . , per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla dedotta violazione del principio di correttezza. 1.3. Il primo motivo èbasato sullagiurisprudenza di questa Corte che pone la prova della mancata ricezione o quantomeno che i documenti non fossero nel plico a carico del mittente. 1.3.1. Il motivo è infondato. Invero lo scrutinio delle pronunce di questa Corte non è adeguatamente condotto dalla ricorrente , posto che omette di riferire compiutamente l’orientamento secondo il quale ( Cass. n. R.g. n. 26484 del 2022 Ad. 13/03/2025; estensore: C. Valle 40750 del 20/12/2021in motivazione) nel caso in cui il plico della raccomandata sia stato effettivamente consegnato è onere del destinatario provare che esso non contenga quanto affermato dal mittente, salvo il «caso in cui in cui il mittente affermi che la busta notificata contenesse non un solo atto, ma molteplici atti, ed il destinatario alleghi di averne rinvenuto uno solo (ex aliis, Sez. 6 -5, Ordinanza n. 20786 del 02/10/2014, Rv. 632712 -01)». Nella specie la difesa di [OSCURATO:SOCIETA]. si è incentrata sull’incompletezza della documentazione ricevuta con il plico consegnatole in data 7/01/2012, che era l’ultimo giorno utile per l’invio della documentazione comprovante l’effettuazione integrale dei lavori ammessi a finanziamento. La conseguenza del richiamato orientamento, che, come visto, non è costituito da un’unica pronuncia, siattaglia al caso di specie, perché [OSCURATO:SOCIETA] non ha negatodi avere ricevuto il plico inviatole dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ma ha sempre affermato di avere ricevuto soltanto una parte della documentazione, ossia che nel plico vi erano più atti e alcuni di quelli che avrebbero dovuto essere trasmessi non vi erano. A tanto consegue,di per ciò solo, l’infondatezza del primo motivo di ricorso. La difesa di parte ricorrente, inoltre, omette di prendere posizione sulla circostanza, di cui al controricorso, della specifica data di completamento dei lavori che avrebbero dovuto essere finanziati, in quanto [OSCURATO:SOCIETA]., n el proprio atto difensivo in questa fase di legittimità, afferma che la documentazione inviata le dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con il plico raccomandato p e rvenuto l e il 7/1/2012 era quella di cui venne chiesta l’ammissione, da parte della detta società, in corso di causa con la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., e che la data recata da detta documentazione sarebbe tutta successiva alla data, avente carattere di termine essenzialedel contratto, in quanto prevista per il completamento dei lavori, del 7/ 0 1/2012, atteso che la detta documentazione R.g. n. 26484 del 2022 Ad. 13/03/2025; estensore: C. Valle comproverebbe ipagamenti per i lavori effettuati nel settembre 2012 e, quindi, successivi altermine del 7/01/2012 . Il primo motivo è, quindi,rigettato. 1.4. Il secondo motivo, relativo alla violazione degli obblighi di correttezza e buona fededi cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. è del pari infondato: la deduzione della violazione degli obblighi di buona fede e correttezza è incentrata sulla mancata comunicazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. dell’incompletezza della documentazione, ma, stante la circostanza che la documentazione era stata inviata l’ultimo giorno utile, ossia lo stesso 7/01/2012, non si vede per quale ragione [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuto consentire una regolarizzazione, allorquando aveva riscontrato l’incompletezzadella documentazione inviata e, in carenza di una qualsivoglia richiesta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di prorogadel termine, dovesse procedere autonomamente al fine di consentire l’integrazione. Giova, peraltro, evidenziare che la prospettazione censoria di [OSCURATO:SOCIETA].,relativa alla violazione dell’art.1175 c.c.,non appare essere stata proposta quale specifico motivo di appello, giusta quanto risulta dalla pag. 24 del ricorso, laddove è richiamato quanto scritto a pag. 10 dell’atto di appello, ossia « che, in base al principio generale di correttezza di cui all’art. 1175 c.c., la convenuta avrebbe ben potuto far presente alla controparte contrattuale una tale anomala ed ingiustificata ricezione, ma non l’ha mai fatto prima dell’insorgere del giudizio». Trattasi di prospettazione che si limita a auspicare un risultato, ma non a criticare adeguatamente, così radicando un corrispondente dovere decisorio, la decisione del Tribunale in guisa tale che ne risulti un’omissione di pronuncia a carico della sentenza della Corte d’appello. Il secondo motivo è, peraltro, pure inammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, atteso che non risulta che la censura relativa alla violazione dei principi di buona fede e correttezza sia stata mantenuta anche nella precisazione delle R.g. n. 26484 del 2022 Ad. 13/03/2025; estensore: C. Valle conclusioni in fase di appello (Cass. n. 41205 del 22/12/2021 Rv. 663494 -01) 2. Il ricorso è, in conclusione, infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo in favore della società pubblica. 4. L a decisione di rigetto del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5 . 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis,