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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23091/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza in data 6 giugno 2019, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti di anni due mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2.

Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione e violazione di legge c..kwc... t- in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla denegata(cocnessioencA delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. b.

3.1. Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità.

3.2. Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato.

È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggíamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o dì inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853)

4. Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma della Cassa delle Ammende, determinabile in euro tremila ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Piacenza in data 6 giugno 2019, ha applicato al predetto, ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena indicata dalle parti di anni due mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. 2. Il ricorrente prospetta il vizio di difetto di motivazione e violazione di legge c..kwc... t- in ordine all'affermazione di responsabilità ed alla denegata(cocnessioencA delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha reintrodotto nell'ordinamento processuale l'istituto del concordato sui motivi. b. 3.1. Dalla sentenza in verifica e dal verbale del processo di appello emerge che le parti risultavano avere raggiunto un accordo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per l'accoglimento del motivo riguardante il trattamento sanzionatorio e per la misura della pena da applicare al caso di specie, previa rinuncia da parte dell'imputato ai motivi che avevano investito il giudizio di responsabilità. 3.2. Pertanto, non è consentito proporre col ricorso per cassazione censure che attengano ai motivi oggetto di rinuncia, poiché sui relativi capi e punti risulta già essersi formato il giudicato in dipendenza delle scelte processuali liberamente effettuate dall'imputato. È stato sul punto affermato che «a seguito della reintroduzione del c.d. patteggíamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o dì inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853) 4. Tanto induce a dichiarare inammissibile il ricorso de plano secondo la previsione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma della Cassa delle Ammende, determinabile in euro tremila ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in
Sentenza Cassazione n. 23091/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris