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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 26967/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello contro il diniego dell'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata, ritenendo insufficienti, stante la condanna per la violazione dell'art 416- bis cod.pen., lo svolgimento di un'attività lavorativa e la dichiarazione pro futuro della volontà di allontanarsi dalle precedenti condotte antigiuridiche; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'ordinanza ha affermato la attuale persistenza della sua pericolosità sociale sulla base di elementi generici, quali le informazioni degli organi di polizia secondo cui egli è tuttora stabilmente inserito nell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", non fondate su alcun elemento oggettivo, e non ha tenuto conto della relazione dell'UEPE, secondo cui egli oggi riconosce la propria responsabilità per la condotta antigiuridica tenuta in passai:o, e ha dichiarato "l'intenzione di prenderne in futuro le distanze"; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica alcuno specifico vizio del provvedimento impugnato, la cui motivazione, al contrario, riprende in maniera corretta anche il contenuto della relazione dell'UEPE e trae da questa, ed in particolare dall'aFfermazione di una volontà solo futura del ricorrente di allontanarsi dalle precedenti logiche criminali, la conferma del suo ancora attuale inserimento in un'associazione criminale, riferito dalle informative di polizia, e la conseguente persistenza della sua pericolosità sociale; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 06 febbraio 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'appello contro il diniego dell'istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata, ritenendo insufficienti, stante la condanna per la violazione dell'art 416- bis cod.pen., lo svolgimento di un'attività lavorativa e la dichiarazione pro futuro della volontà di allontanarsi dalle precedenti condotte antigiuridiche; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione perché l'ordinanza ha affermato la attuale persistenza della sua pericolosità sociale sulla base di elementi generici, quali le informazioni degli organi di polizia secondo cui egli è tuttora stabilmente inserito nell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", non fondate su alcun elemento oggettivo, e non ha tenuto conto della relazione dell'UEPE, secondo cui egli oggi riconosce la propria responsabilità per la condotta antigiuridica tenuta in passai:o, e ha dichiarato "l'intenzione di prenderne in futuro le distanze"; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non indica alcuno specifico vizio del provvedimento impugnato, la cui motivazione, al contrario, riprende in maniera corretta anche il contenuto della relazione dell'UEPE e trae da questa, ed in particolare dall'aFfermazione di una volontà solo futura del ricorrente di allontanarsi dalle precedenti logiche criminali, la conferma del suo ancora attuale inserimento in un'associazione criminale, riferito dalle informative di polizia, e la conseguente persistenza della sua pericolosità sociale; ritenuto che, di fatto, il ricorrente chieda a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugnato e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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