CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 30737/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 7468 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domiciliano PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -UNIVERSITA’ della CALABRIA, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]’ e [OSCURATO:PERSONA], con cui elett. domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la SENTENZA n.1344/2019 del 19 dicembre 2019 , RG 1304/2017, emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANZARO Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00per compensi professionali , euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28n