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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023

Cassazione n. 11367/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18671/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 69, presso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 564/2019 pubblicata il04/11/2019 RGN 344/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. con sentenza n. 564/2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della illegittimità del recesso della preponente RAI – Radiotelevisione Italiana (da ora RAI) dal rapporto di agenzia ed alla condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela e dell’indennità meritocratica;

2. la statuizione di conferma è stata fondata sull’accertamento della imputabilità al Salamone del decremento di produttività verificatosi nel corso del tempo;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1751 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere, in sintesi, ancorato la valutazione dell’inadempimento dell’agente alla progressiva contrazione degli abbonamenti al servizio pubblico radiotelevisivo che l’agente aveva l’incarico di promuovere; ciò -assume- in contrasto con il contenuto del mandato agenziale che era quello di contattare coloro che avevano evaso il pagamento del canone, non anche di conseguire la regolarizzazione del rapporto con la RAI; in questa prospettiva denunzia la non esigibilità della prestazione asseritamente rimasta inadempiuta dall’agente ed alla base del recesso dal rapporto e lamenta apparenza di motivazione a riguardo;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 cod. proc. censurando la sentenza impugnata per avere accertato l’inadempimento dell’agente senza che la preponente RAI, sulla quale ricadeva il relativo onere, avesse dimostrato, in assenza di un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, l’anomalia di tale diminuzione attraverso la comparazione con i risultati conseguiti da altri agenti operanti nelle medesime zone; la Corte di merito era incorsa in errore avendo desunto dalla riduzione delle provvigioni la negligente esecuzione del contratto da parte dell’agente laddove questi aveva rappresentato alla preponente che il calo era ricollegabile al naturale esaurimento del bacino di utenza dovuto al progressivo recupero nel corso del tempo degli evasori; censura inoltre la decisione per omessa valutazione del carattere di gravità dell’inadempimento;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1453, 1751, 2119 cod. civ. nonché degli artt.112 e 115 cod. proc. civ.; premesso il contenuto dell’incarico agenziale quale risultante dal contratto inter partes, censura la sentenza impugnata per avere addebitato all’agente anche la mancata accettazione di sedi diverse da quelle assegnate dalla società; ciò in violazione del principio di immutabilità delle ragioni alla base del recesso alle quali era estranea ogni questione connessa alla sede di assegnazione del mandato agenziale;

4. il primo motivo di ricorso deve essere respinto;

4.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che il pacifico calo delle provvigioni, verificatosi progressivamente nel tempo, fosse ascrivibile a negligenza dell’agente il quale era stato ripetutamente sollecitato dalla società preponente ad un maggior impegno anche con specifiche indicazioni in ordine alle modalità di espletamento dell’incarico; ha evidenziato che la società, per venire incontro alle esigenze del Salamone, aveva proposto a questi nuove zone con più opportunità di lavoro,che in mancanza di riscontro aveva assegnato all’agente due nuovi Comuni e che il giorno dopo l’assegnazione il Salamone aveva comunicato il proprio stato di malattia; la sentenza si sottrae alle censure articolate che non risultano pertinenti alle effettive ragioni della decisione in quanto il giudice di merito non ha mostrato di ritenere giustificato il recesso della preponente in ragione del solo calo di produttività (espresso dal rapporto tra “ presentazioni” e abbonamenti), ma ha espressamente considerato che sulla base degli elementi in atti tale minore produttività doveva considerarsi frutto di condotta negligente dell’agente; l’ accertamento che sorregge la decisione nonè incrinato dal principio in tema di onere probatorio della preponente in caso di recesso dal rapporto di agenzia, invocato dall’odierno ricorrente sulla base del precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 6008/2012 secondo la quale in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma secondo, cod. civ., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone.

Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova .

E’ sufficienteinfatti osservare che mancano gli stessi presuppo sti per il dispiegarsi dell’onere probatorio della preponente nei termini definiti dal giudice di legittimità, sia perché non risulta che fosse stata posta in discussione la significatività del calo registrato rispetto al dato nazionale sia perché, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, al Salamone era stato comunque assegnato il conseguimento dell’obiettivo rappresentato da un certo rapporto percentuale ( 40% tra abbonamenti ordinari acquisiti e relative presentazioni);5. il secondo motivo di ricorso è infondato; non è infatti dato rinvenire alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo nell’ipotesi –qui non ricorrente – in cui il giudice ha attribuito l’onere ad una parte diversa da quella gravata secondo la distribuzione dell’onere probatorio sancita dalla disposizione richiamata ed applicato tale criterio quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi; invero nello specifico il rigetto della pretesa dell’agente è frutto del concreto accertamento del giudice di merito, sulla base delle emergenze in atti, della sussistenza delle ragioni poste dalla società preponente alla base del recesso;

5.1. parimenti è da escludere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. risultando a riguardo dirimente la considerazione c he la Corte ha dimostrato di avere nel concreto svolto la prescritta verifica in ordine alla gravità dell’inadempimento dell’agente avendo valutato la relativa condotta alla luce delle obbligazioni fondamentali che incombono sull’agente, prima fra tutte quella avente ad oggetto la promozione degli affari nell’interesse della preponente;

5.2. infine non è dato rinvenire alcuna apparenza di motivazione essendo le ragioni del decisum, in particolare con riferimento alla condotta negligente dell’agente, del tutto percepibili nei loro presupposti fattuali e giuridici;

6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto muove da una ricostruzione delle ragioni della decisione non coerente con le argomentazione che sorreggono la motivazione.

In particolare, alcuna modifica delle originarie ragioni del recesso è dato rinvenire nella sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non ha affatto mostrato di considerare, come opina il ricorrente, che la mancata accettazione di ulteriori sedi proposte si configurava quale causa del recesso della preponente; nel contesto argomentativo della decisione, infatti, il riferimento a tale circostanza è utilizzato quale elemento che concorreva a delineare l’atteggiamento nel complesso poco collaborativo dell’agente e quindi a giustificare l’ascrivibilità a negligenza dello stesso del pacifico calo di provvigioni nel periodo considerato, posto alla base del recesso;

7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite liquidate secondo soccombenza;

8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d.

P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez.

Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18671/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 69, presso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 564/2019 pubblicata il04/11/2019 RGN 344/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. con sentenza n. 564/2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa all’accertamento della illegittimità del recesso della preponente RAI – Radiotelevisione Italiana (da ora RAI) dal rapporto di agenzia ed alla condanna di quest’ultima al pagamento dell’indennità di mancato preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela e dell’indennità meritocratica; 2. la statuizione di conferma è stata fondata sull’accertamento della imputabilità al Salamone del decremento di produttività verificatosi nel corso del tempo; 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi; la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1453 e 1751 cod. civ.; censura la sentenza impugnata per avere, in sintesi, ancorato la valutazione dell’inadempimento dell’agente alla progressiva contrazione degli abbonamenti al servizio pubblico radiotelevisivo che l’agente aveva l’incarico di promuovere; ciò -assume- in contrasto con il contenuto del mandato agenziale che era quello di contattare coloro che avevano evaso il pagamento del canone, non anche di conseguire la regolarizzazione del rapporto con la RAI; in questa prospettiva denunzia la non esigibilità della prestazione asseritamente rimasta inadempiuta dall’agente ed alla base del recesso dal rapporto e lamenta apparenza di motivazione a riguardo; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 cod. proc. censurando la sentenza impugnata per avere accertato l’inadempimento dell’agente senza che la preponente RAI, sulla quale ricadeva il relativo onere, avesse dimostrato, in assenza di un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, l’anomalia di tale diminuzione attraverso la comparazione con i risultati conseguiti da altri agenti operanti nelle medesime zone; la Corte di merito era incorsa in errore avendo desunto dalla riduzione delle provvigioni la negligente esecuzione del contratto da parte dell’agente laddove questi aveva rappresentato alla preponente che il calo era ricollegabile al naturale esaurimento del bacino di utenza dovuto al progressivo recupero nel corso del tempo degli evasori; censura inoltre la decisione per omessa valutazione del carattere di gravità dell’inadempimento; 3. con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e /o falsa applicazione degli artt. 1453, 1751, 2119 cod. civ. nonché degli artt.112 e 115 cod. proc. civ.; premesso il contenuto dell’incarico agenziale quale risultante dal contratto inter partes, censura la sentenza impugnata per avere addebitato all’agente anche la mancata accettazione di sedi diverse da quelle assegnate dalla società; ciò in violazione del principio di immutabilità delle ragioni alla base del recesso alle quali era estranea ogni questione connessa alla sede di assegnazione del mandato agenziale; 4. il primo motivo di ricorso deve essere respinto; 4.1. la sentenza impugnata ha ritenuto che il pacifico calo delle provvigioni, verificatosi progressivamente nel tempo, fosse ascrivibile a negligenza dell’agente il quale era stato ripetutamente sollecitato dalla società preponente ad un maggior impegno anche con specifiche indicazioni in ordine alle modalità di espletamento dell’incarico; ha evidenziato che la società, per venire incontro alle esigenze del Salamone, aveva proposto a questi nuove zone con più opportunità di lavoro,che in mancanza di riscontro aveva assegnato all’agente due nuovi Comuni e che il giorno dopo l’assegnazione il Salamone aveva comunicato il proprio stato di malattia; la sentenza si sottrae alle censure articolate che non risultano pertinenti alle effettive ragioni della decisione in quanto il giudice di merito non ha mostrato di ritenere giustificato il recesso della preponente in ragione del solo calo di produttività (espresso dal rapporto tra “ presentazioni” e abbonamenti), ma ha espressamente considerato che sulla base degli elementi in atti tale minore produttività doveva considerarsi frutto di condotta negligente dell’agente; l’ accertamento che sorregge la decisione nonè incrinato dal principio in tema di onere probatorio della preponente in caso di recesso dal rapporto di agenzia, invocato dall’odierno ricorrente sulla base del precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 6008/2012 secondo la quale in tema di contratto di agenzia, ove il preponente risolva in tronco il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 1751, comma secondo, cod. civ., adducendo il calo delle vendite nella zona affidata all'agente, senza che sia convenzionalmente stabilito un volume minimo di affari, e sorga contestazione sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia della contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito da altri agenti dello stesso preponente in altre zone. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova . E’ sufficienteinfatti osservare che mancano gli stessi presuppo sti per il dispiegarsi dell’onere probatorio della preponente nei termini definiti dal giudice di legittimità, sia perché non risulta che fosse stata posta in discussione la significatività del calo registrato rispetto al dato nazionale sia perché, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, al Salamone era stato comunque assegnato il conseguimento dell’obiettivo rappresentato da un certo rapporto percentuale ( 40% tra abbonamenti ordinari acquisiti e relative presentazioni);5. il secondo motivo di ricorso è infondato; non è infatti dato rinvenire alcuna violazione dell’art. 2697 cod. civ., configurabile solo nell’ipotesi –qui non ricorrente – in cui il giudice ha attribuito l’onere ad una parte diversa da quella gravata secondo la distribuzione dell’onere probatorio sancita dalla disposizione richiamata ed applicato tale criterio quale regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei relativi fatti costitutivi; invero nello specifico il rigetto della pretesa dell’agente è frutto del concreto accertamento del giudice di merito, sulla base delle emergenze in atti, della sussistenza delle ragioni poste dalla società preponente alla base del recesso; 5.1. parimenti è da escludere la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. risultando a riguardo dirimente la considerazione c he la Corte ha dimostrato di avere nel concreto svolto la prescritta verifica in ordine alla gravità dell’inadempimento dell’agente avendo valutato la relativa condotta alla luce delle obbligazioni fondamentali che incombono sull’agente, prima fra tutte quella avente ad oggetto la promozione degli affari nell’interesse della preponente; 5.2. infine non è dato rinvenire alcuna apparenza di motivazione essendo le ragioni del decisum, in particolare con riferimento alla condotta negligente dell’agente, del tutto percepibili nei loro presupposti fattuali e giuridici; 6. il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto muove da una ricostruzione delle ragioni della decisione non coerente con le argomentazione che sorreggono la motivazione. In particolare, alcuna modifica delle originarie ragioni del recesso è dato rinvenire nella sentenza impugnata in quanto la Corte di merito non ha affatto mostrato di considerare, come opina il ricorrente, che la mancata accettazione di ulteriori sedi proposte si configurava quale causa del recesso della preponente; nel contesto argomentativo della decisione, infatti, il riferimento a tale circostanza è utilizzato quale elemento che concorreva a delineare l’atteggiamento nel complesso poco collaborativo dell’agente e quindi a giustificare l’ascrivibilità a negligenza dello stesso del pacifico calo di provvigioni nel periodo considerato, posto alla base del recesso; 7. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e le spese di lite liquidate secondo soccombenza; 8. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 ( Cass. Sez. Un. n. 23535 del 2019); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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