CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 09763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
virtù di procuraspeciale in atti;ricorrentecontroArca Jonica, Agenzia per la casa e l’abitare (subentrata ex lege alloIACP), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procuraspeciale in atti;controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 109/2020,pubblicata il 12/03/2020;udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe;[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon il contratto di appalto stipulato il 22/02/2010, lo [OSCURATO:PERSONA] diTaranto, a cui è succeduta per legge [OSCURATO:PERSONA], affidava a [OSCURATO:SOCIETA]. iNumero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026lavori di completamento dell’intervento di ristrutturazione edilizia di n.96 casette semirurali nel quartiere Tamburi di Taranto.Il 22/02/2010 il committente procedeva ad una consegna parzialedei lavori.In data 26/01/2011 il committente consegnava i lavori, precisandoche il termine di 270 giorni per l’ultimazione decorreva dalla data didetta consegna definitiva, e, nel relativo verbale, l’impresa iscrivevaalcune riserve per i danni correlati allo slittamento dei terminicontrattuali e alla forzata ridotta produzione.Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’appaltatrice apponevariserve agli stati di avanzamento dei lavori, deducendo che le quantitàdelle opere contabilizzate non corrispondevano a quelle effettivamenterealizzate e che, inoltre, erano stati eseguiti lavori aggiuntivi ritenutinecessari ed indispensabili.Con nota del 15/10/2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. comunicava l’ultimazione deilavori e in data 28/11/2011 la committente prendeva di fatto inconsegna gli immobili, nei quali immetteva gli assegnatari.In data 09/02/1992 la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva allo [OSCURATO:PERSONA] lo svincolo dellapolizza fideiussoria.L’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il D.L. emetteva un ordine di servizio per contestarealcune opere relative al SAL n. 6 e in data 02/04/2012 il RUP Arch.[OSCURATO:PERSONA] imponeva l’esecuzione dei lavori contestati.A fronte del diniego di riconoscimento del credito vantatodall’appaltatrice, con atto di citazione del 01/12/2013, [OSCURATO:SOCIETA]. agivain giudizio contro [OSCURATO:PERSONA] per far valere i crediti derivanti dalle riserveiscritte nel corso dei lavori e per ottenere il rimborso delle spesesostenute per il ritardato svincolo della garanzia prestata oltre il limitecontrattuale, con rivalutazione e interessi.Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1767/2018, accoglieva inparte le domande, condannando la committente al pagamento dellasomma complessiva di € 428.548,04 oltre interessi, nonché al2 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026pagamento degli oneri economici per il mancato svincolo della polizzafideiussoria alla data di fine lavori.L’[OSCURATO:PERSONA], succeduta allo [OSCURATO:PERSONA], proponeva appello principalecontro tale decisione e la [OSCURATO:SOCIETA]. formulava appello incidentale.La Corte d’appello di Lecce, con la sentenza in questa sedeimpugnata, accoglieva l’appello principale e, respinto quelloincidentale, rigettava le domande in origine proposte da [OSCURATO:SOCIETA]Con riferimento al credito vantato per lavori aggiuntivi, indicatidall’appaltatrice come indispensabili e necessari ai sensi dell’art. 1660c.c., accertato in primo grado per l’importo di € 363.073,13, la Cortedi merito, nell’accogliere il corrispondente motivo di appello, ritenevache, per gli appalti pubblici, l’art. 1660 c.c. è derogato dall’art. 134d.P.R. n. 554 del 1999 – ove è stabilito che «nessuna variazione oaddizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatorese non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvatadalla stazione appaltante, il mancato rispetto di tale disposizione nondà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessain pristino a carico dell’appaltatore … Qualora per uno dei casi previstidalla legge sia necessario introdurre nel, corso dell'esecuzionevariazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove laredazione, di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivinell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante» –aggiungendo che, l'art. 10 DM n. 145/2000, che espressamenterichiama la norma sopra riportata, precisa che «nessuna modificazioneai lavori appaltali può essere attuata ad iniziativa esclusivadell'appaltatore; La violazione del divieto, salvo diversa valutazione delresponsabile del procedimento, comporta l’obbligo dell'appaltatore didemolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessuncaso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavorimedesimi».3 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026Ad opinione della Corte di merito, inoltre, la norma di chiusura delsistema era data dall’ultimo comma del menzionato art. 134 d.P.R. n.554 del 1999, ove è chiarito che il Direttore dei Lavori è l’unicoresponsabile delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciatoeseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenutaregolare autorizzazione.Esaminando infine l’elenco delle opere rivendicate dalla [OSCURATO:SOCIETA]come necessarie ed indispensabili per il completamento a regola d'artedei lavori appaltati, la Corte d’appello rilevava, da un lato, che sitrattava per la maggior parte di opere commesse "a corpo", per cuivaleva l'ulteriore divieto di compensi aggiuntivi posto dall’art. 53 d.lgs.n. 163 del 2006, e, dall’altro, che alcuni dei lavori erano evidentementevoluttuari, come per esempio la sostituzione degli infissi esterni conaltri di diverso tipo, l'apposizione di klinker sulle facciate dei fabbricatie la finitura in marmo dei gradini delle scale.La menzionata Corte riteneva ugualmente fondate le doglianzedell’[OSCURATO:PERSONA] concernenti i maggiori compensi liquidati in sentenzaper le opere appaltate a corpo (€ 962,84 ) e a misura (€ 34.000,62).Per le opere appaltate a corpo, la Corte richiamava ancora una voltail disposto dell’art. 53 d.lgs. n. 163 del 2006, secondo cui «per i lavoriappaltati a corpo il corrispettivo è fisso e invariabile e·non può esseremodificato sulla base della verifica della quantità e delle qualità deifattori produttivi che si rendano necessari rispetto a quelli preventivatie necessari per la realizzazione dell'opera a regola d'arte, finita in ognisua parte e conforme al progetto».Per le opere eseguite a misura, la medesima Corte osservava chele stesse erano state contabilizzate in partita·provvisoria, secondoquanto consentito dall’art 165 d.P.R. n. 554 del 1999, e quindiandavano nuovamente iscritte in sede di contabilizzazione definitiva,non ancora perfezionatesi al momento dell'introduzione del giudizio,dal momento che il Direttore dei Lavori, avendo rilevato alcuni vizi e4 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026difformità, aveva invitato la ditta ad eliminarli e ne era sorto altrocontenzioso davanti al Tribunale.La Corte d’appello riteneva fondata anche la censura riguardantel’accoglimento della domanda di rifusione dei maggiori oneri derivantidal mancato svincolo della polizza fideiussoria, evidenziando che o siconsiderava come data di ultimazione dei lavori il 15/10/2011, secondoquanto assumeva la ditta, ed allora andava osservato che, a normadell’art 101 d.P.R. n. 554 del 1999, la polizza si svincolaautomaticamente decorso il termine di 12 mesi dall’ultimazione deilavori, ovvero, come ritenuto più fondato dalla stessa Corte d’appello,la mancata emissione del certificato di collaudo (a causa delcontenzioso insorto in ordine ai vizi e alle difformità denunziate dalDirettore dei Lavori e non eliminati dall'appaltatrice) era da ritenersiostativa allo svincolo della polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 113d.lgs. n. 163 del 2006.Nell’esaminare l’appello incidentale, la Corte territoriale ritenevaassorbito il primo motivo di doglianza, relativo alla liquidazione degliinteressi sulla somma liquidata in primo grado, tenuto conto che talesomma era risultata non dovuta in sede di gravame, e infondati gli altridue.Quanto ai pretesi danni per la ritardata consegna dei lavori, la Corterichiamava il disposto dell’art. 129 d.P.R. n. 554 del 1999 e, pertanto,tenuto conto che, nella specie, l’impresa non aveva esercitato la facoltàdi recedere dal contratto, riteneva che nulla fosse dovuto.In ordine ai danni prospettati dall’impresa come conseguenti allaforzata e diminuita produzione, determinata dalla tardiva richiesta delleautorizzazioni amministrative e conseguente parziale consegna deilavori, dalla mancata produzione delle progettazioni esecutive e dalladifformità dei luoghi, nonché dall'assenza di cooperazione da parte delRUP e della DL, la Corte affermava che le relative riserve non eranostate tempestivamente iscritte nei libri contabili dell’appalto nei modi e5 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026nei termini, di legge, come già correttamente rilevato dal CTU eriportato nella prima sentenza, essendo state le relative richiesteformulate per la prima volta nell'atto di citazione, aggiungendo che: idanni da parziale e incompleta consegna dei lavori dovevano esseredenunciati con la richiesta di recesso ai sensi del menzionato art. 129d.P.R. n. 554 del 1999; l'addebito da mancata consegna dellaprogettazione esecutiva e difformità dei luoghi appare non era fondato,avendo l’impresa proceduto alla piena accettazione degli elaboratiprogettuali esistenti e dello stato dei luoghi all'atto della sottoscrizionedel contratto di appalto; la mancata cooperazione da parte del RUP edel DL era tutta da dimostrare.Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi di doglianza.[OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoriedifensive.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 165 e 174 d.P.R. n. 554 del 1999, ai sensidell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al rigetto dellarichiesta di maggiori compensi per le opere eseguite a misura (€34.000,62), operato dalla Corte d’appello, in ragione della mancataiscrizione della relativa riserva in sede di contabilizzazione definitiva, laquale non si era perfezionata per il riscontro di vizi e difformità, che laDL aveva invitato ad eliminare, così determinando l’insorgenza di altrocontenzioso. Ad opinione della ricorrente, la committenza non avevamai invitato l’appaltatrice a prendere cognizione della contabilità finale,avendo, pertanto, la Corte d’appello addebitato alla società il mancatocompimento di un adempimento ad essa impossibile, mentre gliostacoli indicati alla redazione della contabilità finale, costituiti daicontestati vizi e difformità, erano inconferenti.6 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 134 e 198 d.P.R. n. 554 del 1999, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in relazione al rigetto della richiestadi maggiori compensi per lavorazioni extra, dall’impresa ritenuteindispensabili e necessarie (€ 363.073,13), operato senza tenere contoche nella specie non si trattava di lavorazioni d’iniziativa dell’impresa odi opere voluttuarie, ma di lavorazioni ordinate dalla direzione lavori,trascurando anche la circostanza che la committenza, non solo nonaveva redatto il conto finale, ma non aveva neppure effettuato ilcollaudo delle opere, così eludendo il disposto dell’art. 198 d.P.R. n.554 del 1999, avrebbe consentito di riscontrare la presenza dilavorazioni meritevoli di collaudo anche se non preventivamenteautorizzate.Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 1660 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., sempre in relazione al rigetto della richiesta di maggioricompensi per lavorazioni extra, non avendo la Corte d’appelloconsiderato che l’art. 1660 c.c. non era derogato dall’art. 134 d.P.R. n.554 del 1999 e dal DM n. 145/2000.Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101, 192 e 205 d.P.R. n. 554 del 1999, nonchédell’art. 113 d.lgs. n. 163 del 2006, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., in relazione alla questione dei danni connessi al mancatosvincolo della polizza fideiussoria. La ricorrente ha affermato che, laCorte d’appello non ha tenuto conto che il legislatore ha previsto untermine massimo entro il quale deve essere portato a termine ilcollaudo (non oltre sei mesi dalla fine dei lavori, ai sensi dell’art. 192,comma 1, d.P.R. n. 554 del 1999), senza che vi sia alcuna norma cheesoneri da tale incombente per la presenza di contese tra le parti. [OSCURATO:SOCIETA]. ha, poi, aggiunto che, comunque, il contenzioso insorto inconseguenza dei vizi e delle difformità riscontrate dalla committenza,7 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026si era concluso con la condanna dello [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delladifferenza di € 119.684,39, oltre IVA, somma determinatacompensando il credito dell’impresa con il modesto credito di €4.181,50 della committenza per difformità delle opere. La stessa parteha, infine, evidenziato che, ai sensi dell’art. 205 d.P.R. n. 554 del 1999,alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e delcertificato di regolare esecuzione si procede allo svincolo dellacauzione, la quale, ai sensi dell’art. 101 d.P.R. cit., deve permanerefino all’emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolareesecuzione dei lavori o comunque decorsi dodici mesi dalla data diultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sicché la Corted’appello ha erroneamente applicato l’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 163del 2006, poiché nella specie non si è trattato di progressivo svincolodella polizza a seguito dell’emissione degli stati di avanzamento deilavori.Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 129 d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all’art.25 DM n. 145/2000, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., inrelazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno lamentatoper la protrazione del vincolo contrattuale nel periodo compreso tra il19/11/2010 e il 26/01/2011, avendo la Corte d’appello richiamato ildisposto dell’art. 129 d.P.R. cit., pur non riguardando la fattispecie inesame una richiesta di ristoro per ritardata consegna dei lavori,essendo intervenuta una consegna parziale il 22/02/2010 e poi laconsegna definitiva il 26/01/2011. La ricorrente ha dedotto di avereprospettato un pregiudizio derivante da sottoproduzione nel periodocompreso tra il 19/11/2010 e il 26/01/2011, derivante dallaprotrazione del vincolo contrattuale, con la conseguenza che nonpoteva chiedere di recedere dal contratto, pur avendo subito un danno,il cui pregiudizio poteva ritenersi risarcibile applicando il dispostodell’art. 25 DM 145/2000, giacché il periodo di protrazione del cantiere8 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026era equiparabile ad una sospensione illegittima dell’appalto per colpadella committenza.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.2.1. Come ribadito di recente dalle Sezioni Unite, deve, infatti,ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparentededuzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, dimancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fattistorici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).Nel caso di specie, la censura, pur richiamando la violazione dinorme di diritto, si sostanzia nella allegazione di circostanze di fattoasseritamente non considerate, consistenti nella mancatapresentazione della contabilità finale, impeditiva della rinovataiscrizione della riserva. La doglianza non attinge, inoltre, la ratio delladecisione, ove la mancata redazione della contabilità finale è statacollegata al riscontro di vizi e difformità, che la parte ha genericamentededotto come irrilevanti, senza spiegare per quali ragioni lo fossero.3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.La ricorrente ha, prima di tutto, affermato che, contrariamente aquanto ritenuto dalla Corte d’appello, le ulteriori lavorazioni di cuiaveva chiesto il pagamento non erano frutto dell’autonoma iniziativadell’impresa, ma erano state espressamente richieste dalla DL,aggiungendo, poi, che, se la committenza avesse rispettato laprocedura prevista dall’art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999, avrebbe potutorilevare che si trattava di lavorazioni meritevoli di collaudo.La deduzione in ordine alla circostanza che si era trattato dilavorazioni espressamente richieste dalla DL direzione lavori è del tuttogenerica ed assertiva, senza alcuno specifico riferimento a risultanzeprocessuali dalle quali potessero emergere tali richieste, né alcunaindicazione in ordine alla rilevanza ai fini della decisione di tale9 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026circostanza, emergendo, anzi, che, per stessa allegazione della parte,l’autorizzazione postuma, ai sensi dell’art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999,avrebbe dovuto essere concessa dal responsabile del procedimento odalla stazione appaltante e non dalla DL.La parte ricorrente ha, poi, dedotto che, nel corso della proceduradisciplinata dell’art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999, dette lavorazioniavrebbero potuto essere riconosciute come meritevoli di collaudo, manon ha evidenziato di avere formulato tale rilievo nel corso del giudiziodi merito, né la questione risulta essere stata esaminata nella sentenzaimpugnata, presentandosi, pertanto, del tutto nuova e, dunque,inammissibile in sede di legittimità.La meritevolezza di collaudo, poi, implica un accertamento in fattoche, nella specie è stato solo oggetto di apodittica e genericaasserzione della ricorrente, non avendo quest’ultima operato neppureuna descrizione dei lavori interessati, in ordine ad alcuni dei quali,peraltro, la Corte d’appello ha operato una chiara valutazione, incontrasto con quella solo affermata dall’impresa, laddove lamenzionata Corte ha ritenuto quanto segue: «Esaminando infinel'elenco delle maggiori e/o·differenti opere rivendicate dalla Lies srlcome "necessarie ed indispensabili" per il completamento a regolad'arte dei lavori appaltati, si evince·da un lato che trattasi per lamaggior parte di opere commesse "a corpo", per cui vale l'ulterioredivieto di compensi aggiuntivi posto dall'art 53 DLgs 163/2006,dall'altro l'evidente voluttuarietà di alcuni dei lavori indicati, come peresempio la sostituzione degli infissi esterni con altri di diverso tipo,l'apposizione di klinker sulle facciate dei fabbricati e la finitura inmarmo dei gradini delle scale.»4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.4.1. Com’è noto, l’art. 1660 c.c. stabilisce quanto segue: «Se perl'esecuzione dell'opera a regola d'arte è necessario apportare variazioni10 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinarele variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. …»L’art. 25 l. n. 109 del 1994 (vigente fino all’entrata in vigore deld.lgs. n. 163 del 2006), con riferimento agli appalti pubblici, hastabilito, invece, quanto segue: «1. Le varianti in corso d'operapossono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori,esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenzederivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b)per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalregolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità diutilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momentodella progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti esempre che non alterino l'impostazione progettuale; b-bis) per lapresenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali siinterviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti onon prevedibili nella fase progettuale; c) nei casi previsti dall'articolo1664, secondo comma, del codice civile; d) per il manifestarsi di errorio di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o inparte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal casoil responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazioneall'Osservatorio e al progettista. … 3. Non sono considerati varianti aisensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori perrisolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo nonsuperiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori dellecategorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumentodell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sonoinoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, levarianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramentodell'opera e dalla sua funzionalità, sempreché non comportino11 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivantida circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipuladel contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puòsuperare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e devetrovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.Successivamente, l’art. 132 d.lgs. n. 163 del 2006, riproducendosostanzialmente l’articolo appena riportato ed operando ulteriorirestrizioni, ha previsto quanto segue: «1. Le varianti in corso d'operapossono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori,esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenzederivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b)per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalregolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazioneche possono determinare, senza aumento di costo, significativimiglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che nonalterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerentialla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi incorso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella faseprogettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codicecivile; e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progettoesecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazionedell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile delprocedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio eal progettista. … 3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti didettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 percento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione erestauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavorodell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del12 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltreammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, inaumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e allasua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali esiano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanzesopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 percento dell'importo originario del contratto e deve trovare coperturanella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. …».L’art. 134 d.P.R. n. 554 del 1999 (regolamento di attuazione dellal. n. 109 del 1994), nella specie ancora applicabile, ha precisato che:«1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essereintrodotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori epreventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto dellecondizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge. 2. Il mancatorispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori nonautorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore,dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo ledisposizioni del direttore dei lavori. 3. Qualora per uno dei casi previstidalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzionevariazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove laredazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivinell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. 4.L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenuteopportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbiaordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavoricompresi nell'appalto. 5. Gli ordini di variazione fanno espressoriferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo25, comma 3, primo periodo della Legge. 6. Le variazioni sono valutateai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non13 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissatoil prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi anorma dell'articolo 136. 7. L'accertamento delle cause, delle condizionie dei presupposti che a norma dell'articolo 25, comma 1, della Leggeconsentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato alresponsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazionea seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 8.Nel caso di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), della Legge, ilresponsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori,descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità allastazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momentodella redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa leragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori nonpossano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causadi atti o provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] o di altraautorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazioneappaltante. Nel caso previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera b-bis)della Legge la descrizione del responsabile del procedimento ha adoggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione allaspecificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. 9.Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazionirichiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazioneappaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualoracomportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nelquadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie divariante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempreche non alterino la sostanza del progetto. 10. Sono approvate dalresponsabile del procedimento, previo accertamento della loro nonprevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 25, comma 3, secondoperiodo, della Legge che prevedano un aumento della spesa nonsuperiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed14 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento perimprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventualieconomie da ribassi conseguiti in sede di gara. 11. I componentidell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti dellerispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dallainosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delleconseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazionio addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione,sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a benisoggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali eambientali.»Anche il già menzionato disposto dell’art. 198 d.P.R. n. 554 del1999 si riferisce alle lavorazioni addizionali, laddove è stabilito che «1.Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, manon preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato dicollaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo iprovvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimentotrasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, conproprio parere, alla stazione appaltante. 2. L'eventuale riconoscimentodelle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile delprocedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricatodalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciateeseguire.»4.2. In più occasioni, questa Corte ha affermato che, in tema diappalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuatidall'appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati - per iquali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno (Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 19776 del 25/07/2018; Cass., Sez. 1, Sentenzan. 15029 del 21/07/2016) - possono, eccezionalmente, dar luogo acompenso alla quadruplice condizione solo se tali lavori siano oggettodi tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di15 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall'Amministrazionecommittente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavoricommissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle speseapprovate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22528 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 8275 del 23/03/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanzan. 29988 del 31/12/2020).4.3. Dal confronto dei testi normativi, supportati dallagiurisprudenza appena richiamata, è pertanto evidente che,contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, in materia di appaltipubblici, sussiste una disciplina del tutto particolare, diversa da quellaprevista nel codice civile, ed in rapporto di specialità rispetto ad essa,ove sono tipizzate le ipotesi in cui è consentito apportare variazioni alprogetto ed è stabilita una particolare procedura per la loroapprovazione, anche postuma, senza che sia possibile invocare lanatura indispensabile ed essenziale delle ulteriori lavorazioni, perconsentire all’appaltatore di adire le vie legali e così ottenere dalgiudice la condanna dall’ente committente al pagamento dellamaggiorazione di prezzo, ai sensi dell’art. 1660 c.c.5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.La ricorrente ha stigmatizzato il mancato collaudo delle opere,deducendo che ha comportato per l’impresa oneri economici, dalmomento che ha impedito lo svincolo della polizza fideiussoria.Nella parte in cui ha dedotto che nessuna norma consentiva ilmancato rispetto dei temini dei tempi previsti per il collaudo dall’art.192 d.P.R. n. 554 del 1999 in ragione della presenza di contrasti tra leparti, la ricorrente non ha attinto la ratio della decisione che hacollegato la mancata emissione del certificato di collaudo alla presenzadi vizi e difformità, denunciati dalla DL e non eliminati dall’impresa, enon alla mera presenza di contese tra le parti, così operando unacensura aspecifica in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.16 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026La ricorrente ha, poi, dedotto che non era provato che il mancatocollaudo fosse dipeso da colpa dell’appaltatore, richiamando unestratto contenenti alcune considerazioni della CTU e, aggiungendo, aconferma della propria opinione, che il contenzioso insorto a seguitodella contestazione dei vizi e delle difformità si era concluso conl’accertamento di un consistente credito dell’impresa (€ 118.562,83) afronte di un modestissimo credito dell’Amministrazione per difformitàdelle opere (€ 4.181,50), detratto in compensazione.Tale doglianza si sostanzia in una censura in fatto in ordine allaall’esiguità dei vizi e delle difformità denunciate, del tutto estranea allaviolazione e falsa applicazione di norme di diritto denunciata,sostanziandosi in una doglianza che attiene al merito, come taleinammissibile in sede di legittimità.Nella parte in cui la censura è, poi, riferita al ritenuto richiamooperato dalla Corte d’appello all’art. 113, comma 3, d.lgs. n. 163 del2006 è del tutto svincolata dal tenore della decisione, in violazioneanch’essa dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., tenuto conto che nellasentenza impugnata non vi è alcun riferimento allo svincolo progressivodella garanzia fideiussoria, cui la disposizione fa riferimento, avendo laCorte d’appello semplicemente affermato che la mancata emissione delcertificato di collaudo (a causa del contenzioso insorto in ordine ai vizie alle difformità denunciate dal direttore dei lavori e non eliminatidall’impresa) era ostativo allo svincolo della polizza ai sensi dell’art.113 d.lgs. n. 163 de 2006.6. Il quinto motivo è inammissibile.La ricorrente ha dedotto di non avere posto a fondamento delladomanda risarcitoria la ritardata consegna parziale dei lavori,intervenuta il 22/02/2010, come ritenuto dalla Corte d’appello, ma diavere lamentato un danno da sottoproduzione di cantiere, che hariguardato il periodo di tempo trascorso tra il 19/11/2010 (270 giornidalla consegna parziale del precedente febbraio) ed il 26/01/2011, data17 di 18Numero registro generale 13214/2020Numero sezionale 3618/2025Numero di raccolta generale 9763/2026Data pubblicazione 16/04/2026della consegna definitiva, in relazione al quale non era dunqueapplicabile il disposto dell’art. 129 d.P.R. n. 554 del 1999.Tale censura è del tutto generica e priva di alcun riferimento aglinon è riportato neppure per estratto, con una doglianza che non superail vaglio di ammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6,c.p.c.7. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.8. La statuizione sulle spese segue la soccombenza.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello spettante per il ricorso proposto, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dallacontroricorrente, che liquida in € 11.000,00 per compenso ed € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello spettante per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 28/10/2025.Il PresidenteLuigi Abete18 di 18