CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13185/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso udito il difensore L' avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore fiducia di [OSCURATO:PERSONA], insiste nei motivi del ricorso e conclude con la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 16 luglio - 11 agosto 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza in data 17 giugno 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di reità in relazione al reato di detenzione e porto illegali di armi da guerra e armi comuni da sparo, commesso in san Cipriano d'Aversa e in Frignano sino all'8 maggio 2021. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di assenza di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero, osservando che il giudice della cautela, se aveva dato conto delle fonti di prova avvalendosi della richiesta cautelare, poi, nel selezionare il materiale probatorio rilevante, aveva compiuto autonome valutazioni, ed aveva quindi sintetizzato in una specifica scheda per ciascun indagato le prove a carico valutate. Quanto alla imputazione relativa alle armi (capo 4), il giudizio sulla gravità indiziaria era stato fondato sul contenuto di captazioni relative alla serata del 31 dicembre 2020 - comprovante la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di diverse armi, custodite dal Testa per conto di [OSCURATO:PERSONA] -, sull'intercettazioni successive al 30 aprile 2021 - che avevano consentito di individuare un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] come luogo dove erano custodite armi - e sulla perquisizione, effettuata 1'8 maggio 2021, che aveva portato al sequestro in quell'immobile di un kalashnikov, con caricatori e munizioni, di due pistole e di due fucili da caccia. Era emerso, inoltre, che le armi di Annibale erano a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nel febbraio 2021, aveva chiesto a Annibale la consegna di una pistola calibro 38, come in passato aveva ricevuto una pistola calibro 9x21. Il fatto era aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., avendo l'indagato messo il proprio arsenale a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], di cui conosceva il ruolo di vertice nel clan dei casalesi. Ulteriori dati sintomatici della consapevolezza dell'indagato risultavano dalla posizione favorita, nel mercato, che la ditta, esercente il commercio di prodotti agricoli, dell'indagato aveva assunto grazie all'intervento del clan dei casalesi. La gravità e l'attualità dei fatti fondavano il giudizio sul pericolo di recidiva e sulla necessità della massima misura cautelare. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati presentati due distinti atti di ricorso per cassazione da parte dei due difensori dell'indagato.2.1. Il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con l'unico motivo, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Il Tribunale, che aveva evidenziato come l'indagato avesse agevolato il clan dei casalesi cedendo armi e nel contempo avesse negato l'utilizzo di automobili, non aveva considerato che Annibale, non consapevole del profilo criminale di Reccia, si era limitato a dare in comodato armi al solo Reccia, e non ad un clan camorristico, e con la condizione che non venissero usate per commettere delitti. Inoltre, l'aggravante della agevolazione mafiosa è ascrivibile al concorrente non sulla base della mera consapevolezza della finalità agevolatrice del correo, bensì solo se anche il concorrente agisce per il fine di agevolare il sodalizio mafioso. 2.2. Il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen. con riguardo alla motivazione del rigetto dell'eccezione, proposta dalla difesa, di assenza, da parte dell'ordinanza genetica, di valutazione autonoma della gravità indiziaria. Sul punto, il Tribunale si era limitato a rilevare che l'ordinanza genetica non aveva accolto integralmente le richieste del pubblico ministero senza indicare da quali passaggi motivazionali si poteva desumere che il giudice della cautela avesse compiuta una specifica valutazione dei requisiti necessari per l'adozione di misura cautelare e quindi senza rispondere a quanto osservato dalla difesa, che aveva evidenziato come la ordinanza genetica avesse il medesimo contenuto della richiesta del pubblico ministero. Quanto alla gravità indiziaria, il Giudice per le indagini preliminari aveva omesso di valutare due conversazioni, oggetto di captazione, dalle quali risultava che Annibale non era il custode delle armi di [OSCURATO:PERSONA]. Anche con riguardo alle esigenze cautelari, l'ordinanza genetica non aveva compiuto autonoma valutazione. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione del giudizio in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Gli elementi di prova raccolti non consentivano di giungere ad un accertamento in ordine alla riferibilità al Reccia delle armi detenute da [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva manifestato resistenza alle richieste di cessione o comodato a terzi delle armi. Inoltre, l'assunto secondo il quale l'attività imprenditoriale di Annibale si sarebbe avvantaggiata del rapporto personale che il ricorrente aveva con [OSCURATO:PERSONA] era fondato solo su una intercettazione, rimasta priva di riscontri.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Entrambi gli atti di impugnazione deducono motivi infondati e quindi il ricorso va respinto. 1. In ordine al requisito, dell'ordinanza genetica, dell'autonoma valutazione dei presupposti della misura, l'ordinanza impugnata ha rilevato che il giudice aveva tratto dalla richiesta del pubblico ministero l'indicazione del materiale probatorio disponibile, ma ne aveva poi compiuto una specifica considerazione che, se per Annibale aveva portato all'accoglimento della richiesta, per altri indagati aveva condotto a esiti difformi. Inoltre, viene precisato che il rilievo difensivo circa la omessa valutazione di alcune captazione non è indicatore dell'assenza di autonomo giudizio da parte del giudice della cautela, trattandosi di dato che, semmai, può rilevare in ordine all'adeguatezza motivazionale del giudizio attinente al merito cautelare. Il primo motivo del ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia come solo apparente la motivazione con la quale il Tribunale ha giustificato il rigetto dell'eccezione proposta dalla difesa, ma il motivo è generico. La doglianza viene articolata con riguardo al giudizio sulla gravità indiziaria, rispetto al quale, in particolare, avrebbe rilievo la omessa considerazione di alcune captazioni, e alla sussistenza delle esigenze cautelari, profili rispetto ai quali non viene articolata alcuna censura di violazione di legge ovvero di carenza motivazionale, e il ricorrente non precisa in quali termini la denunciata assenza di autonoma valutazione avrebbe determinato una giustificazione censurabile nel giudizio di legittimità. La giurisprudenza ha precisato che la necessaria specificità dei motivi di impugnazione richiede il ricorso per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 333/2019 del 28/11/2018, ESPOSITO, Rv. 274760). 2. Entrambi i ricorsi hanno denunciato la carenza motivazionale in ordine all'aggravante dell'agevolazione del clan dei casalesi.I giudici del merito cautelare, ritenuta, e incontestata, la gravità indiziaria in relazione al concorso tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione e porto illegali delle armi rinvenute nell'immobile oggetto della perquisizione compiuta in data 8 maggio 2021, hanno giustificato il giudizio sulla aggravante in parola sul rilievo del ruolo associativo, di vertice, di [OSCURATO:PERSONA] e sulla consapevolezza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di tale posizione, circostanza desumibile anche dalle conversazioni aventi a oggetto l'appoggio dato dal clan all'attività commerciale del ricorrente. I due atti di impugnazione propongono censure motivazionali sotto due diversi profili. Il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha contestato la fondatezza dell'accertamento, da una parte, della riferibilità delle armi al Reccia e, dall'altra, della vicinanza al clan dei casalesi del ricorrente. Il ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la relazione tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] era stata solo personale e dunque il coinvolgimento di Reccia nella detenzione delle armi non era significativa della funzionalità di tale condotta agli interessi del clan. 3. Premesso che va riconosciuto l'interesse della difesa a impugnare una decisione cautelare solo in relazione ad una circostanza aggravante qualora, come nel caso dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., ne consegua una particolare disciplina del giudizio sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura (Sez. 1, n. 30531 del 30/06/2010, Bonfitto, Rv. 248320), i motivi proposti sono infondati. L'ordinanza impugnata ha motivato sia la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla detenzione delle armi, sia la consapevolezza, in capo al ricorrente, del ruolo associativo del primo, sia, infine, il rilievo finalistico di tipo agevolativo della condotta ascritta. Le captazioni hanno evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avessero partecipato la detenzione di armi a [OSCURATO:PERSONA], il quale in più occasioni si era rivolto al ricorrente per avere la disponibilità di un'arma da sparo. La consapevolezza in capo al ricorrente della posizione di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan dei casalesi e del rilievo associativo della gestione delle armi è stata desunta da alcuni commenti di [OSCURATO:PERSONA], il quale, a fronte della richiesta di fornire al Reccia armi, aveva manifestato cautela, spiegando che non si sarebbe poi potuto semplicemente restituire l'arma, che invece doveva essere trasferita ad altri per evitare, nel caso di un controllo delle forze dell'ordine, che gli fosse ascritta la responsabilità per i reati commessi con l'arma.Il sostegno fornito dal clan dei casalesi all'attività commerciale del ricorrente, desumibile da quanto apertamente riferito dal Reccia in una conversazione oggetto di captazione, costituiva ulteriore dato fattuale a riscontro della piena consapevolezza in capo al ricorrente del preminente ruolo associativo del Reccia. Agli effetti cautelari, la motivazione dell'ordinanza impugnata sulla sussistenza dell'aggravante contestata dunque esiste e non è inficiata da alcuna illogicità. 4. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp