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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 32669/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29685-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/03/2020 R.G.N. 393/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporti di lavoro R.G.N.29685/2020 Cron.

Rep.

Ud.09/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]:

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale dell’INPS e respinto quello incidentale della parte privata, ha rigettato le domande originarie da quest’ultima proposte e volte ad accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall’INPS.

1.1. A fondamento del decisum, per quanto solo rileva in questa sede, ha, in primo luogo, negatol’operatività dell’ipotesi decadenziale di cui all’art. 8 del d.P.R. n . 818 del 1957 che presuppone il riconoscimento della posizione assicurativa; ciò che, invece, erain discussione tra le parti e oggetto della lite.

1.2. Ha, poi , escluso la natura subordinata dei rapporti controversi( intercorrenti tra la ricorrente e le società indicate in atti), nonostante la formale qualificazione degli stessi come di lavoro subordinato.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con due motivi.

L’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA]:

3. Con il primo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento all’art. 111 Cost.

3.1. Deduce la ricorrente che la Corte di appello sarebbe incorsa in una «serie di errori logici e interpretativi che [ … ] attengono alla mancata motivazione ed alla omissione di fatti pur oggetto di discussione».

Il percorso argomentativo risulterebbe confuso e contraddittorio.

4. Con il secondo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è dedotta la violazione degli artt. 1321,1324,1325,1362, 1371, 2094 e ss.c.c. in relazione alla statuizione di insussistenza delle caratteristiche della subordinazione.

5. Le censure si prestano ad una trattazione congiunta e sono inammissibili.

5.1. Il rilievo circa la carenza motivazionale della decisione impugnata omette di considerare che le Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno attribuito importanza solo al l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da integrare un error in procedendo per nullità della sentenza.

5.2. Essa ricorre nel caso di « mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di « motivazione apparente», di « contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di « motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass.

SS.UU. n. 16599 del 2016).

5.3. Nessuna di tal i evenienze r icorre nella specie ove è ben percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale e fondato , per la qualificazione dei rapporti controversi, sulla prevalenza, rispetto al dato formale, di quello effettivo, ancorato cioè al concreto atteggiarsi degli stessi nel la fase del loro svolgimento.

5.4. A tal fine la Corte territoriale, avvalendosi di indici di fatto già ripetutamente apprezzati da questa Corte di legittimità come sintomatici della subordinazione, ha valorizzato , in negativo, l'elemento della eterodirezione.

Ha escluso cioè la sussistenza di un controllo della lavoratrice da parte de i responsabili delle società che, formalmente, figuravano come datrici di lavoroe, n ella sostanza, ha evidenziato l’assenza di un effettivoinserimento della ricorrente nell’organizzazione delle stesse.

5.5. Il secondo motivo, sub specie di violazione di legge , sollecita solo una diversa ricostruzione degli elementi di prova.

Le critiche si collocano su unpiano generale e , in definitiva , contrappongono una soggettiva valutazione d egli elementi di causa al motivato apprezzamento della Corte territoriale, incentrato su plurimi e convergenti elementi che gli argomenti del ricorso non scalfiscono efficacemente.

5.6. Per quanto innanzi, s egue l’inammissibilità del ricorso.

Non si provvede sulle spese in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Inps.

Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso.

Ai sensi deld.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29685-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/03/2020 R.G.N. 393/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporti di lavoro R.G.N.29685/2020 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 [OSCURATO:PERSONA]: 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale dell’INPS e respinto quello incidentale della parte privata, ha rigettato le domande originarie da quest’ultima proposte e volte ad accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall’INPS. 1.1. A fondamento del decisum, per quanto solo rileva in questa sede, ha, in primo luogo, negatol’operatività dell’ipotesi decadenziale di cui all’art. 8 del d.P.R. n . 818 del 1957 che presuppone il riconoscimento della posizione assicurativa; ciò che, invece, erain discussione tra le parti e oggetto della lite. 1.2. Ha, poi , escluso la natura subordinata dei rapporti controversi( intercorrenti tra la ricorrente e le società indicate in atti), nonostante la formale qualificazione degli stessi come di lavoro subordinato. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con due motivi. L’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato. [OSCURATO:PERSONA]: 3. Con il primo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento all’art. 111 Cost. 3.1. Deduce la ricorrente che la Corte di appello sarebbe incorsa in una «serie di errori logici e interpretativi che [ … ] attengono alla mancata motivazione ed alla omissione di fatti pur oggetto di discussione». Il percorso argomentativo risulterebbe confuso e contraddittorio. 4. Con il secondo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è dedotta la violazione degli artt. 1321,1324,1325,1362, 1371, 2094 e ss.c.c. in relazione alla statuizione di insussistenza delle caratteristiche della subordinazione. 5. Le censure si prestano ad una trattazione congiunta e sono inammissibili. 5.1. Il rilievo circa la carenza motivazionale della decisione impugnata omette di considerare che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno attribuito importanza solo al l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da integrare un error in procedendo per nullità della sentenza. 5.2. Essa ricorre nel caso di « mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di « motivazione apparente», di « contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di « motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016). 5.3. Nessuna di tal i evenienze r icorre nella specie ove è ben percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale e fondato , per la qualificazione dei rapporti controversi, sulla prevalenza, rispetto al dato formale, di quello effettivo, ancorato cioè al concreto atteggiarsi degli stessi nel la fase del loro svolgimento. 5.4. A tal fine la Corte territoriale, avvalendosi di indici di fatto già ripetutamente apprezzati da questa Corte di legittimità come sintomatici della subordinazione, ha valorizzato , in negativo, l'elemento della eterodirezione. Ha escluso cioè la sussistenza di un controllo della lavoratrice da parte de i responsabili delle società che, formalmente, figuravano come datrici di lavoroe, n ella sostanza, ha evidenziato l’assenza di un effettivoinserimento della ricorrente nell’organizzazione delle stesse. 5.5. Il secondo motivo, sub specie di violazione di legge , sollecita solo una diversa ricostruzione degli elementi di prova. Le critiche si collocano su unpiano generale e , in definitiva , contrappongono una soggettiva valutazione d egli elementi di causa al motivato apprezzamento della Corte territoriale, incentrato su plurimi e convergenti elementi che gli argomenti del ricorso non scalfiscono efficacemente. 5.6. Per quanto innanzi, s egue l’inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Inps. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi deld.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c
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