Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 16973/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24452/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 254/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il22/02/2018, R.G.N. 1268/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

R.G. 24452/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.2.2018 n. 254, la Corte d’appello di Roma rigettava gli appelli riuniti proposti entrambi dall’Inps avverso le distinte sentenze del tribunale di Roma di cui una aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla ricostituzione della pensione goduta al 1°.8.1993 e alla liquidazione del supplemento di pensione condannando l’Inps al pagamento delle relative differenze ancora dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale (sentenza del tribunale di Roma n. 2889/15), mentre l’altra, sulla base del riconoscimento dell’an del diritto, previo espletamento di ctu contabile, condannava l’Istituto previdenziale al pagamento del minor importo di € 4.683,78 (rispetto alla somma di € 25.986,81 richiesta), quale differenza lorda, includendo l’indennità di funzione nella base del computo della pensione e ciò fino ad agosto 2016 (sentenza del tribunale di Roma n. 7631/16).

Il tribunale, in riferimento al riconoscimento del diritto alla ricomprensione dell’indennità di funzione per cui è controversia nella base pensionabile, ha rilevato che la stessa non risulta essere stata collegata ad eventi specifici di durata predeterminata, pertanto, doveva ritenersi essere un emolumento dotato dei requisiti di fissità e continuatività con conseguente attitudine al computo nella predetta base pensionabile, così come tutti gli altri emolumenti aventi le medesme caratteristiche.

La Corte d’appello, da parte sua, a supporto degli assunti di rigetto del gravame dell’Inps e nel confermare la sentenza di primo grado, ha precisato che una volta che l’emolumento sia stato goduto da parte del dipendente, non importa che lo stesso sia venuto meno nel corso del rapporto; infatti, la eventuale sua r evoca non incide sul computo della pensione integrativa.

Inoltre, ad avviso della Corte territoriale, era onere dell’Inps produrre il Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza ovvero indicare la disposizione in base alla quale avrebbe dovuto escludersi la computabilità dell’emolumento in questione, quando questo non sia più in godimento all’atto del pensionamento.

Dal rigetto dell’appello sull’accertamento del diritto al ricalcolo conseguiva, poi, il rigetto dell’appello avverso la quantificazione – già operata in primo grado -delle differenze economiche maturate fino all’agosto del 2016.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., con riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare, del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, perché erroneamente, la Corte d’appello ha ritenuto di dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento di pensione integrativa, col computo della indennità di funzione percepita negli anni 1990-1991, pur se non più in godimento all’atto del collocamento in quiescenza (1.8.93) sulla base del [OSCURATO:PERSONA] che non era stato depositato dal ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 21 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego Inps, dell’art. 15 comma 2 della legge n. 88/89 e dell’art. 64 della legge n. 144/99, con riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’indennità di posizione oggetto di controversia, potesse essere computata all’interno della pensione integrativa, benché si trattasse di voce retributiva contingente caratterizzata dalla occasionalità e transitorietà della sua fruizione, per la temporaneità della copertura dell’incarico di “capo ufficio” cui era correlata.

Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva posto a carico dell’Istituto l’onere di produrre il Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego Inps o quantomeno l’Istituto avrebbe dovuto indicare la disposizione che comportava l’esclusione della computabilità dell’emolumento in questione nel computo della pensione integrativa quando non sia più in godimento all’atto del pensionamento, quando invece era, ad avviso dell’Inps, preciso onere del dipendente, allegare e provare i fatti a fondamento del preteso diritto.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per tardività dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 325 comma 2 c.p.c., avendo il controricorrente notificato la sentenza, ai fini del decorso del termine breve.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, la notifica va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relazione di notificazione, del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore, con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (Cass. sez. un. n. 20866/20).

Nella specie, la notifica è stata effettuata presso la sede dell’Inps di Roma, sita in via C. Beccaria n. 29, in persona del legale rappresentante, pertanto tale notifica, alla stregua degli insegnamenti sopra indicati, non è idonea a far decorrere il termine breve.

Il primo motivo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,”In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione.

Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto” (Cass. sez. un. n. 7154/10, Cass. n. 4/16, non massimata, mentre Cass. n. 13536/19, si occupa della distinta questione che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto emolumenti non fissi e non continuativi non possono essere ricompresi nel trattamento pensionistico).

Nella specie, sebbene l’indennità pur goduta in corso di rapporto non fosse fruita all’atto della cessazione dal servizio, ma solo per alcuni anni, deve nondimeno ritenersi che fosse fissa e continuativa e non certo legata ad eventi specifici di durata predeterminata o condizionata al raggiungimento di taluni risultati, trattandosi di emolumento correlato alla funzione propria della qualifica ricoperta di “capo ufficio” che era stata formalmente riconosciuta e non atteneva nemmeno a richiesta fondata sull'avvenuto accertato svolgimento, di fatto, di mansioni superiori;tale indennità era stata percepita per il periodo (anni 90-91) nel qualeera stata esercitata la predetta funzione formalmente riconosciuta di “capo ufficio” e che l’art. 15 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio Inps prevede come utilmente calcolabile nella base pensionistica integrativa.

Il terzo motivo è inammissibile, perché, da una parte, censura l’accertamento espresso dalla Corte d’appello che l’indennità oggetto di controversia fosse fissa e continuativa per il periodo di percezione correlato all’incarico di “capo ufficio” riconosciuto formalmente e, legittimamente conteggiato nella base pensionistica, mentre per il resto, la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto che l’indennità non dovesse essere conteggiata, perché non più in godimento al momento di cessazione dal servizio, era un assunto non contemplato da nessuna previsione normativa e/o contrattuale, né l’Inps aveva provato nulla in contrario.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo.

Sussisto i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso.

Condanna l’Inps a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24452/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 254/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMAdepositata il22/02/2018, R.G.N. 1268/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 24452/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 22.2.2018 n. 254, la Corte d’appello di Roma rigettava gli appelli riuniti proposti entrambi dall’Inps avverso le distinte sentenze del tribunale di Roma di cui una aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla ricostituzione della pensione goduta al 1°.8.1993 e alla liquidazione del supplemento di pensione condannando l’Inps al pagamento delle relative differenze ancora dovute, nei limiti della prescrizione quinquennale (sentenza del tribunale di Roma n. 2889/15), mentre l’altra, sulla base del riconoscimento dell’an del diritto, previo espletamento di ctu contabile, condannava l’Istituto previdenziale al pagamento del minor importo di € 4.683,78 (rispetto alla somma di € 25.986,81 richiesta), quale differenza lorda, includendo l’indennità di funzione nella base del computo della pensione e ciò fino ad agosto 2016 (sentenza del tribunale di Roma n. 7631/16). Il tribunale, in riferimento al riconoscimento del diritto alla ricomprensione dell’indennità di funzione per cui è controversia nella base pensionabile, ha rilevato che la stessa non risulta essere stata collegata ad eventi specifici di durata predeterminata, pertanto, doveva ritenersi essere un emolumento dotato dei requisiti di fissità e continuatività con conseguente attitudine al computo nella predetta base pensionabile, così come tutti gli altri emolumenti aventi le medesme caratteristiche. La Corte d’appello, da parte sua, a supporto degli assunti di rigetto del gravame dell’Inps e nel confermare la sentenza di primo grado, ha precisato che una volta che l’emolumento sia stato goduto da parte del dipendente, non importa che lo stesso sia venuto meno nel corso del rapporto; infatti, la eventuale sua r evoca non incide sul computo della pensione integrativa. Inoltre, ad avviso della Corte territoriale, era onere dell’Inps produrre il Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza ovvero indicare la disposizione in base alla quale avrebbe dovuto escludersi la computabilità dell’emolumento in questione, quando questo non sia più in godimento all’atto del pensionamento. Dal rigetto dell’appello sull’accertamento del diritto al ricalcolo conseguiva, poi, il rigetto dell’appello avverso la quantificazione – già operata in primo grado -delle differenze economiche maturate fino all’agosto del 2016. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., con riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. ed in particolare, del comma 2, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, perché erroneamente, la Corte d’appello ha ritenuto di dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostituzione del trattamento di pensione integrativa, col computo della indennità di funzione percepita negli anni 1990-1991, pur se non più in godimento all’atto del collocamento in quiescenza (1.8.93) sulla base del [OSCURATO:PERSONA] che non era stato depositato dal ricorrente. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 21 e 27 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego Inps, dell’art. 15 comma 2 della legge n. 88/89 e dell’art. 64 della legge n. 144/99, con riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’indennità di posizione oggetto di controversia, potesse essere computata all’interno della pensione integrativa, benché si trattasse di voce retributiva contingente caratterizzata dalla occasionalità e transitorietà della sua fruizione, per la temporaneità della copertura dell’incarico di “capo ufficio” cui era correlata. Con il terzo motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c., con riferimento alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost. e in particolare, del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva posto a carico dell’Istituto l’onere di produrre il Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto d’impiego Inps o quantomeno l’Istituto avrebbe dovuto indicare la disposizione che comportava l’esclusione della computabilità dell’emolumento in questione nel computo della pensione integrativa quando non sia più in godimento all’atto del pensionamento, quando invece era, ad avviso dell’Inps, preciso onere del dipendente, allegare e provare i fatti a fondamento del preteso diritto. In via preliminare, va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per tardività dell’impugnazione, ai sensi dell’art. 325 comma 2 c.p.c., avendo il controricorrente notificato la sentenza, ai fini del decorso del termine breve. Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, la notifica va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata; di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione, nella relazione di notificazione, del suo procuratore quale destinatario anche solo presso il quale quella è eseguita, non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio, non potendo surrogarsi l’omessa indicazione della direzione della notifica al difensore, con la circostanza che il suo nominativo risulti dall’epigrafe della sentenza notificata, per il carattere neutro o non significativo di tale sola circostanza (Cass. sez. un. n. 20866/20). Nella specie, la notifica è stata effettuata presso la sede dell’Inps di Roma, sita in via C. Beccaria n. 29, in persona del legale rappresentante, pertanto tale notifica, alla stregua degli insegnamenti sopra indicati, non è idonea a far decorrere il termine breve. Il primo motivo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,”In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell'INPS, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell'ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall'ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dall'art. 64 della legge 17 maggio 1999 n. 144) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l'espressa inclusione. Non osta che l'elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto” (Cass. sez. un. n. 7154/10, Cass. n. 4/16, non massimata, mentre Cass. n. 13536/19, si occupa della distinta questione che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto emolumenti non fissi e non continuativi non possono essere ricompresi nel trattamento pensionistico). Nella specie, sebbene l’indennità pur goduta in corso di rapporto non fosse fruita all’atto della cessazione dal servizio, ma solo per alcuni anni, deve nondimeno ritenersi che fosse fissa e continuativa e non certo legata ad eventi specifici di durata predeterminata o condizionata al raggiungimento di taluni risultati, trattandosi di emolumento correlato alla funzione propria della qualifica ricoperta di “capo ufficio” che era stata formalmente riconosciuta e non atteneva nemmeno a richiesta fondata sull'avvenuto accertato svolgimento, di fatto, di mansioni superiori;tale indennità era stata percepita per il periodo (anni 90-91) nel qualeera stata esercitata la predetta funzione formalmente riconosciuta di “capo ufficio” e che l’art. 15 del regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale impiegatizio Inps prevede come utilmente calcolabile nella base pensionistica integrativa. Il terzo motivo è inammissibile, perché, da una parte, censura l’accertamento espresso dalla Corte d’appello che l’indennità oggetto di controversia fosse fissa e continuativa per il periodo di percezione correlato all’incarico di “capo ufficio” riconosciuto formalmente e, legittimamente conteggiato nella base pensionistica, mentre per il resto, la Corte territoriale ha ritenuto che il fatto che l’indennità non dovesse essere conteggiata, perché non più in godimento al momento di cessazione dal servizio, era un assunto non contemplato da nessuna previsione normativa e/o contrattuale, né l’Inps aveva provato nulla in contrario. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite che sono liquidate come in dispositivo. Sussisto i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite, che liquida nell’importo di € 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente de
Sentenza Cassazione n. 16973/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris