CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 49713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nei preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - quale giudice della esecuzione - ha respinto l'istanza introdotta da [OSCURATO:PERSONA], tesa ad ottenere la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa in 5 aprile 2013 (irrevocabile il 17 dicembre 2014), con l'esclusione dell'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 99, quarto e quinto, comma cod. proc. pen. in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 dei 2015. A ragione della decisione osserva, riproducendo le argomentazioni già espresse dai giudice della cognizione, che l'avvenuta applicazione della recidiva è del tutto giustificato non solo dalla esistenza di numerosi precedenti penali per reati di significativo allarme sociale, ma anche dalla consumazione dell'ultimo reato in ordine di tempo nei corso dell'esecuzione della pena oggetto di precedente condanna. Tali circostanze, aggiunge, connotano una personalità criminale particolarmente accentuata anche per l'assenza di segnali di resipiscenza. 2. Avverso l'ordinanza Moscia ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - articolando due distinti motivi. 2.1 Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99, comma 5, cod. pen. in relazione all'art. 666 cod. proc. pen. Evidenzia che il giudice all'esecuzione non ha verificato in concreto, come imposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'automatismo sanzionatorio originariamente previsto dall'art. 99, quinto comma, cod. pen., se la reiterazione dell'illecito costituisca effettivo sintomo di una più accentuata capacità a delinquere dell'autore o della maggiore gravità del reato. 2.2 Con il secondo motivo deduce l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato e la sua contraddittorietà. Secondo il ricorrente, il Tribunale, discostandosi dalla consolidata giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, ha mantenuto l'aumento per la recidiva senza procedere alla necessaria valutazione della gravità dell'illecito commesso e della maggiore attitudine a delinquere, ma attribuendo rilevanza esclusiva alla presenza di precedenti condanne per delitti non colposi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 1. Va ricordato in premessa che per- costante ricognizione interpretativa dei sistema processuale, la giurisdizione esecutiva non può essere ritenuta un rimedio COH natura di impugnazione e pertanto eventuali errori applicativi di norme di diritto sostanziale o di procedura, verificatisi in cognizione, non sono deducibili in sede esecutiva, dato che tali - ipotetici - vizi sono rilevabili esclusivamente attraverso l'impugnazione dei provvedimenti che definiscono il grado di giudizio in cognizione (da ultimo Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep.2021, Lovric in motivazione). Le competenze attribuite al giudice della esecuzione - pur ampie - risultano tassativamente predeterminate dal legislatore nell'ambito di un disegno sistematico che prende in esame la ovvia necessità di dirimere dubbi, applicare benefici correlati a norme sopravvenute o risolvere conflitti intersoggettivi insorti nella fase successiva al giudicato (art. 667, art.668, art.672, art.674) e che non 2 033, consente - in via generale - al giudice della fase esecutiva di rilevare vizi dei procedimento o della decisione ma, al più, di integrare la decisione incompleta (art. 675, art.676, art. 183 disp. att. Cod. proc. pen.) o di prendere atto di aspetti non trattati in cognizione ed inerenti il riconoscimento del reato continuato, tra fatti posti a base di più decisioni irrevocabili (art. 671 cod. proc. pen.) Anche le ipotesi di revoca della sentenza per abrogazione o dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma incrirninatrice (art. 673 cod. proc. peri.) sono, di regola, ricollegabili a fatti «sopravvenuti» rispetto alla conclusione del procedimento che ha prodotto il titolo esecutivo, e solo in via eccezionale possono trovare applicazione in caso di non considerazione dell'intervenuto effetto abrogativo da parte del giudice (come precisato da Sez. U. n. 26259 del 29.10.2015, P.M. in proc. Mraidi, Rv 266872 e, più di recente, ribadito da Sez. U., n. 38809 dei 31/03/2022, Miraglia, in motivazione). Quanto al trattamento sanzionatorio, la stessa possibilità, ribadita dalla già citata Sez. U. n. 47766 del 26.6.2015, di rimediare - in sede esecutiva - alla avvenuta determinazione di una «pena illegale» non va letta come ricognizione di un potere ordinario, tale da consentire un sindacato in sede esecutiva in ogni caso di potenziale erroneità di statuizioni e/o argomentazioni concorrenti a determinare la sanzione, ma rappresenta una valvola di sicurezza dei sistema a fronte di un trattamento sanzionatorio elaborato, anche in parte, sulla base di norme dichiarate incostituzionali (ai sensi della legge n. 87 del 1953, art.30 come precisato da Sez. U. n. 42858 del 2014, Gatto) o contrastante con la interpretazione della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fornita dalla CEDU (Sez. U. n.18821 del 24.10.2013, Ercolano, Rv 258651) o ancora frutto di «palesi errori giuridici o materiali» commessi dai giudice della cognizione come una sanzione non prevista dall'ordinamento in rapporto al fatto dedotto in giudizio o determinata in modo superiore al massimo edittale, sì da ritenersi abnorme (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera). 2. Con specifico riferimento al tema di "facoltatività — dell'aumento di pena per la recidiva di cui all'art.99, quarto comma, cod. pen., nel solco dei delineati arresti delle Sezioni Unite successivi alle decisioni dichiarative di illegittimità costituzionale di norme incidenti sul trattamento sanzionatorlo, questa Corte ha ripetutamente affermato che Vaumento di pena disposto in data anteriore aia sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento di pena per recidiva reiterata - può essere rivalutato dal giudice dell'esecuzione. Quest'ultimo ha il compito di verificare se l'applicazione della recidiva fu sorretta, indipendentemente dalla previgente obbligatorietà, dal concorrente apprezzamento di merito della valenza dei precedenti penali (ex piurimis Sez. 1 n. 18546 del 13.7.2016, Mansi, Rv 269817). Muovendo dalla premessa che la declaratoria di illegittimità costituzionale è intervenuta esclusivamente sul meccanismo presuntivo della obbligatorietà (originariamente contenuto nell'art. 99, quinto comma, cod. pen.), si è in particolare precisato che il giudice dell'esecuzione: - deve verificare se, nonostante la - allora vigente - obbligatorietà dell'aumento di pena il giudice della cognizione aveva, comunque, reso motivazione espressa circa la '"meritevolezza" dell'incremento sanzionatorio nel caso concreto (in tal caso la domanda di rivalutazione sarebbe da dichiararsi manifestamente infondata); - deve apprezzare in concreto, qualora l'avvenuta applicazione della recidiva reiterata sia avvenuto in modo automatico "in quanto obbligatoria", se il nuovo reato era da ritenersi indicativo di un particolare incremento di pericolosità, in tal caso esprimendo una "propria" motivazione, se del caso idonea a mantenere inalterata la entità della pena inflitta con la decisione irrevocabile. 3. Tanto posto, il Giudice dell'esecuzione, non si è discostato dai principi sin qui enunciati ma, anzi, ne ha fatto puntuale applicazione. Nel prendere in esame gli effetti retroattivi della sopravvenuta - rispetto al giudicato - decisione della Corte Costituzionale, il Tribunale è pervenuto alla conclusione che il giudice della cognizione, lungi dal limitarsi a prendere atto dell'allora vigente obbligatorietà dell'aumento correlato alla recidiva, aveva, al contrario, positivamente scrutinato tutte le condizioni per l'applicazione della recidiva, ricollegando esplicitamente l'aumento di pena alla maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato. Al riguardo ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un ennesimo reato della stessa specie durante l'esecuzione della pena in affidamento in prova ai servizi sociali, per di più in epoca assai ravvicinata a quelli per cui aveva già riportato la condanna alla pena sostituita con la misura alternativa. Si tratta di valutazione pienamente conforme ai criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, ric. Calibè, Rv 247838 (e successivi arresti sul tema). In tale decisione si è evidenziato che nel giudizio sulla recidiva il giudice ha il dovere di accertare se la reiterazione dell'illecito sia, o meno, da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza. 4. Al rigetto del ricorso segue - ex lege - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ri