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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36497/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16030/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Polibio n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e Misure cautelari Tributi Comune di Licata; -intimato - avverso la sentenza n. 161/01/2012, depositata il 20 dicembre 2012, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. – sulla base di nove motivi [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 161/01/2012, depositata il 20 dicembre 2012, con la quale laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure, rilevando la legittimità dell’impugnato preavviso di fermo in relazione alla rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte; -resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.mentre il Comune di Licata non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. – in via pregiudiziale va rilevato che parte ricorrente ha depositato memorie, con documentale allegata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto le cartelle di pagamento presupposte dall’atto impugnato oggetto di definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, dunque per annullamento dei carichi iscritti a ruolo di importo inferiore ad € 1.000,00 (art. 4) e per definizione agevolata, quanto ora alla cartella di pagamento n. 29120010034131170000(art. 3); - in allegato a dett e memori e è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate sin qui previste nel piano di rateizzazione;

2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n.29394). -si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); 2.1 – in ordine , poi, al dedotto annullamento dei carichi iscritti a ruolo per importo inferiore ad € 1.000,00 (secondo le condizioni poste dal d.l. n. 119 del 2018, art. 4, cit.), la sollecitata dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve essere interpretata quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, interesse che deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente e fino alla decisione della causa (v., ex plurimis,Cass., 12 novembre 2020, n. 25625);

3. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo ai fatti (sopravvenuti) che ne hanno determinato l’esito, mentre nei confronti di parte ricorrente non s ussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contenderee compensa, tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16030/2013R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legisdomicilia; e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Polibio n. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e Misure cautelari Tributi Comune di Licata; -intimato - avverso la sentenza n. 161/01/2012, depositata il 20 dicembre 2012, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 novembre 2022,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. – sulla base di nove motivi [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 161/01/2012, depositata il 20 dicembre 2012, con la quale laCommissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, avverso la decisione di prime cure, rilevando la legittimità dell’impugnato preavviso di fermo in relazione alla rituale notificazione delle cartelle di pagamento presupposte; -resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.mentre il Comune di Licata non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. – in via pregiudiziale va rilevato che parte ricorrente ha depositato memorie, con documentale allegata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto le cartelle di pagamento presupposte dall’atto impugnato oggetto di definizione ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018, dunque per annullamento dei carichi iscritti a ruolo di importo inferiore ad € 1.000,00 (art. 4) e per definizione agevolata, quanto ora alla cartella di pagamento n. 29120010034131170000(art. 3); - in allegato a dett e memori e è stata, quindi, prodotta documentazione relativa, rispettivamente, alla comunicazione dell’agente della riscossione, recante la determinazione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento delle rate sin qui previste nel piano di rateizzazione; 2. - la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n.29394). -si è, peraltro, rilevato che in tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata, poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi, il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso (Cass., 6 agosto 2019, n. 20967; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394); 2.1 – in ordine , poi, al dedotto annullamento dei carichi iscritti a ruolo per importo inferiore ad € 1.000,00 (secondo le condizioni poste dal d.l. n. 119 del 2018, art. 4, cit.), la sollecitata dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve essere interpretata quale dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, interesse che deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente e fino alla decisione della causa (v., ex plurimis,Cass., 12 novembre 2020, n. 25625); 3. – le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo ai fatti (sopravvenuti) che ne hanno determinato l’esito, mentre nei confronti di parte ricorrente non s ussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui addeCass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contenderee compensa, tra
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