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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 34212/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 2915 /20 2 4 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in Benevento,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli, alla v ia Generale Orsini n. 42 , presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Fimiani che la rappresenta e dife nde giusta procura allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il [OSCURATO:PERSONA] don [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali allegate al controricorso, dagli AvvocatiModestino Acone e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domiciliano in Roma,alla via Buccari n. 3 , presso [OSCURATO:PERSONA] . - controricorrent i - [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - al quale è stato abbinato quello proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il [OSCURATO:PERSONA] don [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiModestino Acone e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma,alla via Buccari n. 3 , presso [OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Benevento,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli, alla v ia Generale Orsini n. 42 , presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Fimiani che la rappresenta e dife nde giusta procura allegata al controricorso. - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avverso la sentenza, n. cron. 3266 /202 4 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 27 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], “in qualità di rappresentante legale dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata […], nominato [OSCURATO:PERSONA] con decreto prot. 52741/2012 dalla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e per le società di vita Apostolica dell’11 luglio 2013”, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (per il prosieguo anche, breviter, l’Associazione) innanzi al Tribunale di Benevento esponendo che: i) l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (d’ora in avanti, anche, più semplicemente,Istituto) era stato fondato nel 1990; era stato dichiarato di diritto pontificio nel 1998; infine, per effetto del Concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato italiano, era stato civilmente riconosciuto, con decreto del Ministro degli Interni del 23 maggio 2010; ii) giusta quanto disposto dal diritto canonico, si era posto il problema di conciliare il precetto del voto di povertà previsto per i frati francescani con la gestione delle cd. temporalità, cioè del complesso dei beni terreni della Chiesa, ad essi pervenuti per effetti di lasciti e donazioni; iii) al predetto fine, era stata costituita, dapprima, nel 1994, l’“[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata” e, successivamente, nel 2012, l’Associazione “Missione del [OSCURATO:PERSONA]”, le quali, pur potendo diventare titolari delle cd. temporalità, altro non erano che un’emanazione diretta dell’Istituto attore; pertanto, tutti i contratti apparentemente stipulati con le suindicate associazioni avrebbero dovuto produrre i loro effetti in favore dell’Istituto medesimo, o, quantomeno, essere immediatamente disponibili dallo stesso a sua semplice richiesta; iv) per impedire che le temporalità soltanto fiduciariamente intestate alle predette associazioni venissero fraudolentemente sottratte alla disponibilità del reale proprietario, ossia l’Istituto, nei rispettivi statuti ed atti costitutivi delle predette associazioni erano state previste molteplici disposizioni volte a garantire un’azione di controllo e di alta sorveglianza da parte dell’Istituto e, in particolare, era stato stabilito che membri delle stesse potessero essere esclusivamente frati francescani componenti dell’Istituto e che ogni atto di disposizione o modifica statutaria dovesse avere la previa approvazione del [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo .

Inoltre, nello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano state fissate precise regole riguardanti l’accertamento della qualità di associato; le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio; la composizione del suo consiglio direttivo e la presidenza dell’assemblea; la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento; v) la Congregazione per gli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] e le Società di vita apostolica, al fine, tra l’altro, di promuovere l’unità interna degli istituti religiosi e la corretta gestione dei beni temporali, con proprio decreto n. prot. 52741/2012 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva nominato [OSCURATO:PERSONA] per la Congregazione dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata il Reverendo P. [OSCURATO:PERSONA], con le competenze attribuite dal diritto particolare ed universale al Governo Generale dell’Istituto; vi) con verbale di assemblea del 29 agosto2013, con atto per [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 4262 - racc. n. 2992, era stata approvata dall’assemblea dei soci dell’Associazione una modifica dello statuto che stravolgeva completamente le regole fino a quel momento vigenti, facendo venir meno il ruolo di controllo dell’Istituto, eliminando ogni riferimento al preventivo parere del Superiore Generale dell’Istituto, prevedendo che i soci membri, oltre che religiosi dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata,potessero essere anche laici cattolici praticanti, nonché rimuovendo il vincolo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devoluzione del patrimonio residuo all’Istituto, per prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarebbe stato devoluto ad altra associazione con analogo/affine scopo;vii) nel menzionato verbale assembleare del 29 agosto 2013,il Presidente dell’Associazione convenuta, [OSCURATO:PERSONA], assunta la presidenza dell’assemblea, aveva dichiarato che era presente l’intera compagine sociale in numero di sei associati (MaurizioAbate, [OSCURATO:PERSONA]Aulerio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ma le sue dichiarazioni, ricevute dal notaio, erano risultate false, perché non erano presenti, e mai erano stati convocati, i [OSCURATO:PERSONA], Robert BenjaminGilbert e [OSCURATO:PERSONA], benché fossero soci fondatori dell’Associazione e non avessero mai perso tale qualità; né il Presidente dell’Associazione aveva spiegato come fossero intervenuti, nel frattempo,i nuovi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; viii ) le modifiche statutarie apportate dovevano considerarsi nulle, in quanto: viii-a) erano state approvate durante la vigenza del precedente statuto, che subordinava l’approvazione delle stesse al previo consenso del Padre Generale –nel frattempo sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] giusta decreto di nomina dell’11luglio 2023 – che, invece, nel caso di specie non era stato interpellato ed era ignaro di tutto; viii-b) non era stata effettuata la convocazione degli associati [OSCURATO:PERSONA], Robert BenjaminGilbert, [OSCURATO:PERSONA], che mai avevano perso la qualità di soci, né risultando come e quando fossero stati esclusi o fossero receduti dall’associazione; viii-c) le modifiche statutarie erano state approvate in violazione dei presupposti e delle maggioranze richieste dall’art. 13 dello Statuto; ix) prima delle modifiche statutarie suddette,l’Associazione, in data 9 maggio 2013, con atto, per [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 3924 -racc. n. 2780, aveva acquistava dall’[OSCURATO:PERSONA] di Terrasanta i diritti di piena ed esclusiva proprietà su un compendio immobiliare sito in Roma, avente ingresso dalla via Boccea n. 590, al prezzo di € 2.300.000,00, provenientidall’Istituto, che, in più occasioni,aveva corrisposto somme all’Associazione e, in particolare, in prossimità della data di acquisto dell’immobile, aveva eseguito tre bonifici, due dell’importo di € 150.000,00, il 25 marzo 2013, e uno dell’importo di €103.000,00, in data 8 aprile 2013, per un totale di € 403.000,00; x) in conclusione, era evidente e provato documentalmente che fra l’Istituto e l’Associazione era stato costituito un negozio fiduciario, cioè un accordo in base al quale la predetta Associazione sarebbe stata intestataria delle “temporalità”, vale a dire di tutti i beni che sarebbero pervenuti nella disponibilità del primo, che tali beni sarebbero dovuti servire per gli scopi istituzionali di quest’ultimo e che, in caso di scioglimento dell’Associazione, sarebbero dovuti rientrare nella disponibilità dell’Istituto medesimo;tuttavia, l’Associazione si era resa inadempiente, rifiutandosi di rendere il conto del proprio operato e sottraendo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] il controllo sulla stessa, attraverso le modifiche statutarie fraudolentemente orchestrate al fine di sottrarre all’Istituto la disponibilità delle temporalitàindispensabili per le attività caritatevoli dell’Istituto stesso.

Tanto dedotto, gli attori chiesero: 1) accertarsi e dichiararsi l’esistenza di un negozio fiduciario concluso fra l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata e l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’intestazione fiduciaria di tutti i beni mobili ed immobili cd “temporalità”; 2) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento da parte dell’Associazione del “pactum fiduciae” ed emettersi sentenza costitutiva, in luogo dell’obbligo, non adempiuto, di trasferire i beni immobili ad essa pervenuta disponendo, in favore dell’Istituto, il trasferimento ai sensi dell'art.2932 cod. civ. dell’immobile suddetto; 3) in via subordinata e gradata, accertarsi e dichiararsi la nullità delle descritte modifiche statutarie apportate con il verbale per notar Calice del 29 agosto 2013 e, conseguentemente, dichiararsi la vigenza delle regole previste nello statuto approvato con atto per [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2012, per vizi formali ed in particolare per mancanza del numero legale, per mancanza di valida autorizzazione ad opera del legale rappresentante pro tempore dell'Istituto e per mancata convocazione degli associati, per mancata convocazione di tre associati; 4) in via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi di mancato accoglimento delle domande innanzi proposte, condannarsi l’Associazione alla restituzione di€ 403.000,00 (poi elevata ad € 2.400.000,00 nella loro prima memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ.) per l’indebita appropriazione di tale somma; 5) condannarsi l’Associazione a risarcire l’Istituto del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà e danno all’immagine, quantificati in € 50.000,00, o nelle diverse somme ritenute di giustizia da liquidare, se del caso, equitativamente.

A seguito di rinnovazione della originaria notificazione di tale citazione, ritenuta nulla dal tribunale, si costituì la convenuta eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi aveva agito in giudizio “in qualità di rappresentante legale dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, nominato [OSCURATO:PERSONA] con decreto Prot.

N. 52741/2012 dalla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e per le società di vita Apostolica dell’11 luglio 2013”, sebbene nel testo del decreto richiamato non vi fosse alcun riferimento al conferimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della “qualifica” di legale rappresentante dell’Istituto.

Quanto al merito, poi, negò l’esistenza del pactum fiduciaededotto da controparte e spiegò che il denaro dalla stessa utilizzato era stato versato, da sempre, sia dai Frati che dalle Suore dell’Immacolata sul conto corrente dell’Associazione, in quanto donato da generosi benefattori esclusivamente affinché la stessa potesse perseguire gli scopi per cui era stata costituita.

Sostenne, inoltre, che l’immobile sito in Roma, via Boccea n. 590, era stato regolarmente comprato da essa Associazione con valido contratto di compravendita, a fronte del pagamento del prezzo pattuito e che, anche dopo il 29 agosto 2013, mai ne aveva disposto continuando a destinarlo allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

In via subordinata, eccepì, innanzitutto, l’assoluto difetto di legittimazione/interesse “del soggetto attore” ad impugnare le modifiche statutarie contenute nell’atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto non risultava far parte dell’Associazione del cui Statuto si discuteva.

Quanto, poi, all’asserita assenza, alla seduta per l’approvazione delle modifiche statutarie, dei presunti “soci” attori (Fontanella, Mich e Gilbert), evidenziò che questi, contrariamente a quanto da loro affermato, non avendo mai partecipato attivamente alla vita associativa, si erano sostanzialmente dimessi per motivi personali correlati anche alla propria attività di apostolato ed erano stati sostituiti,nel tempo, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti presenti alla seduta del 29 agosto 2013, come attestato dal notaio rogante.

Contestò, infine, la pretesa nullità del verbale di assemblea del 29 agosto 2013, come invocata dall’Istituto e concluse chiedendo il rigetto di tutte le sue pretese.

L’adito Tribunale, con sentenza del 20 gennaio 2020, n. 122, rigettò le domande della parte attrice e compensò interamente le spese di lite.

2. Pronunciando sul gravame unitariamente promosso dall’Istituto, nonché dai Padr i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso quella decisione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 luglio 2024, n. 3266, resa nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], così dispose: «Rigetta l’appello proposto dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t.; 2) Accoglie l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della loro domanda, annulla la delibera assembleare dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 4262, racc. 2992, con cui era modificato lo Statuto sociale della predetta associazione;[…]».

Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver disatteso una richiesta di interruzione del giudizio formulata dal procuratore dell’Associazione appellata sul presupposto che, con decreto del Prefetto di Benevento del 19 febbraio 2024, era stata dichiarata l’estinzione dell’Associazione stessa, ed aver rimarcato che, «in mancanza di impugnazione, è calato il giudicato sulle pronunce della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione di un negozio fiduciario tra l’appellante Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata e l’appellata [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nonché della domanda di accertamento dell’inadempimento delpactum fiduciae da parte dell’Associazione appellata e di pronuncia di sentenza costitutiva,ex art. 2932 c.c., in attuazione dell’obbligo dell’Associazione appellata, da essa non adempiuto, di trasferire in favore dell’Istituto appellante il compendio immobiliare sito in Roma, via Boccea, n. 590», esaminò il primo motivo di appello con cui era stato ascritto al tribunale di avere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 23 cod. civ., l’impugnazione, proposta da parte attrice, della delibera assembleare del 29 agosto 2013 di modifica dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria, sul presupposto che detta “parte attrice” non avesse fornito la prova di rivestire la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria alla data del 29 agosto 2013, data di adozione della delibera impugnata.

In proposito, osservò, innanzitutto, che: i) «Per “parte attrice”, a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata, deve intendersi necessariamente solo l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e tanto perché nell’intestazione della sentenza di primo grado l’unica parte attrice indicata è il predetto Istituto, mentre non sono indicati, quali ulteriori attori, – né vi è ne ssun riferimento ad essi in tutta la sentenza - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante risultassero dall’atto di citazione chiaramente anch’essi attori, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Se così è, il primo motivo di appello, per le argomentazioni che lo sorreggono, è da intendersi proposto nell’interesse del solo Istituto appellante, come precisato nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli appellanti, mentre nell’interesse degli altri appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un apposito secondo motivo di appello»; ii) «[…], in materia di associazioni riconosciute, l’art. 23, comma 1, c.c., dispone che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato e del pubblico ministero.

Pertanto, il primo giudice escludeva la legittimazione ad agire in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata sul presupposto che detto Istituto non rivestisse la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria alla data di adozione della delibera impugnata.

L’Istituto appellante ha controargomentatoche l’interesse ad agire era fuori discussione, “perché l’attore agisce in quanto l’art. 13 dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] approvato prevedeva che sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto l’assemblea degli associati poteva deliberare previo il consenso del Padre Generale. [OSCURATO:PERSONA] per effetto del provvedimento della Congregazione era stato sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3 luglio 2023, cioè prima del verbale pernotar Calice del 29 agosto 2013 rep. 4642, racc. 2992”.

Pertanto, “[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata” – ha precisato l’Istituto appellante - faceva valere la nullità delle modifich e contenute nell’atto per notaio Calice del 29.8.2013 per: 1) mancanza del consenso del Padre Generale; 2) per mancanza delle maggioranze previste dall’art. 21 c.c.; 3) per mancata convocazione di tutti i soci; 4) per mancato raggiungimento del numero legale dei soci richiesto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

L’Istituto appellante, con un secondo ordine di argomentazioni, ha dedotto che l’art. 23 c.c. va riferito solo ai casi di annullabilità e non anche ai casi di nullità delle deliberazioni, richiamando Cass. civ., 4.2.1993, n. 1408, secondo cui le disposizioni sull’annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) –applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute –non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali (come nelle ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità o inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato.

Pertanto, poiché l’art. 23 c.c. disciplina solo le delibere annullabili e non anche quelle delibere i cui vizi sono talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali e, cioè, nulle, la mancanza dei requisiti minimi essenziali, che prima veniva sanzionata con la dichiarazione di inesistenza, a seguito della riforma del 2003/2004 deve essere ricondotta in via analogica alla disciplina di cui all’art. 2379 c.c., che prevede la nullità della delibera di “mancata convocazione dell’assemblea”, nonché che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.

Ne derivava che, poiché la delibera approvata con atto per notar Calice del 29.8.2023 era radicalmente nulla perché adottata, senza preventiva convocazione formale e con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto e con una partecipazione al voto di persone che non avevano diritto a votare, ben aveva il diritto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], ad impugnare la delibera e a chiedere la revoca del verbale assembleare impugnato, in applicazione analogica dell’art. 2379 c.c.».

Ritenne, poi che: i) «Il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Istituto appellante e tanto per le ragioni che seguono.

In realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, sia quale Padre Generale, sia quale [OSCURATO:PERSONA], nominato tale con decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non, invece, in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante all’epoca dell’adozione della deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado.

Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, nel quale egli agiva esclusivamente quale legale rappresentante dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (cfr. atto di citazione in primo grado, che reca la seguente intestazione: “[OSCURATO:PERSONA] al secolo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di l.r.p.t. dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata […] nominato [OSCURATO:PERSONA] con decreto prot. 52741/2012 dalla Congregazione per gli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] e per le società di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 luglio 2013”), tanto che la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, indica nell’intestazione: “Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t.”; né nel giudizio di appello, posto che l’atto di appello è stato proposto nell’interesse dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t. (nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che, benché attori in primo grado, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, non sono stati proprio indicati nella sentenza impugnata).

Pertanto, posto che [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è parte del presente giudizio, né in primo grado, né in secondo grado, e, quindi, non ha impugnato la delibera assembleare del 23.8.2013, che è stata solo impugnata dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante, il primo motivo di appello, che è proposto dal suddetto Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, ma mira a far valere l’interesse ad impugnare la delibera in capo a [OSCURATO:PERSONA], inproprio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire»; ii) «In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi che il primo motivo di appello mira a far valere l’interesse (non di [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ma) dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante, ad impugnare la delibera assembleare del 29.8.2013 di modifica dello Statuto dell’Associazione convenuto, il motivo di appello, del pari, non sarebbe fondato per le ragioni che seguono.

Ed invero, non sono condivisibili le ulteriori argomentazioni del primo motivo di appello, che, al fine di riconoscere l’interesse ad impugnare le delibere delle associazioni in capo a chiunque, e, quindi, anche in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, o all’Istituto del [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante (entrambi non rientrano in nessuna delle tre categorie di soggetti a cui l’art. 23 c.c. riconosce la legittimazione ad impugnare le delibere delle associazioni riconosciute), prospettano che l’art. 23 c.c. si applichi solo ai casi di delibere annullabili, e non anche ai casi di delibere nulle – casi in cui rientrerebbe la deliberazione del 29.8.2023 oggetto di impugnazione –alle quali, invece, si applicherebbe in via analogica l’art. 2379 c.c. Ed invero, il precedente invocato nel primo motivo di appello, Cass. civ., 4.2.1993, n. 1408 (secondo cui le disposizioni di cui all’art. 23 c.c. sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali, come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto, siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato) non è incontroverso, ma, anzi, risulta superato da sentenze della Corte di Cassazione successive, secondo cui quella dell’art. 23, comma 1, c.c. è una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale dell’art.1418 cc, il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime della nullità (Cass. civ., 18.6.2014, n. 13855; conforme, Cass. civ., 17.8.2018, n. 20764), o che affermano il principio secondo cui, ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 3, c.c., i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione (Cass. civ., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8456)».

3. Per la cassazione di questa sentenza sono stati promossi due autonomi ricorso: il primo, recante un motivo, dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], al quale hanno resistito, con unico controricorso, i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, mentre non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, recante tre motivi, dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, cui ha resistito, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto difese i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere che i ricorsi autonomamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 luglio 2024, n. 3266, notificata il 3 settembre 2024, devono considerarsi già riuniti exart. 335 cod. proc. civ., altresì ricordandosi che, come ancora ribadito da Cass. n. 5375 del 2024 (con richiamo ivi a Cass.n. 7829 del 2023, Cass. n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa, di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi».

Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, inoltre, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, il primo dei quali (notificato il 30 ottobre 2024) deve essere individuato in quello promosso dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], convertendosi quello dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (tempestivo perché notificato il 4 novembre 2024, nell’osservanza, quindi, del termine predetto) in ricorso incidentale.

A) Il ricorso principale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

L’unico formulato motivo di questo ricorso, rubricato «Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», contesta alla corte partenopea di avere riconosciuto l’interesse ad agire e, quindi, l’ammissibilità dell’azione di annullamento, proposta da alcuni soci fondatori assertivamente pretermessi, di una delibera assembleare di modifica dello statuto di una associazione riconosciuta, senza tener in alcun conto la sopravvenuta estinzione della stessa, disposta ex officio dalla Prefettura di Benevento per inattività, con conseguente scioglimento ed apertura di procedura liquidatoria, il tutto avvenuto e documentato in corso di causa.

Si assume, tra l’altro, che, «l’estinzione decretata dal Prefetto di Benevento, in uno all’avvenuto scioglimento effettuato ai sensi dell’art. 11, co. 1, disp. att. cod. civ. con delibera del 1.3.2024 a mezzo atto [OSCURATO:PERSONA], ha senza alcun dubbio imposto la cessazione delle funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, e l'insediamento dell’organo liquidatore; una volta venuti a conoscenza in giudizio del provvedimento prefettizio, dell’avvenuto scioglimento e della messa in liquidazione, gli attuali resistenti, non hanno neppure enunciato quale fosse il loro interesse all’appello con riguardo alle utilità personali attese (che, trattandosi di ente senza scopo di lucro, non si riesce neanche a comprendere quali possano essere!); di contro, alla luce di tale circostanza, era invece onere dei medesimi enunciare le ragioni che fondavano e fondano tale sussistenza di interesse, analogamente all'esigenza che, con riguardo al diverso tema della proponibilità dell'azione verso soggetto fallito o in liquidazione, l'attore dichiari l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritornoin bonis […].

Né, in senso contrario, potrebbe ritenersi un perdurante interesse alla caducazione della impugnata delibera sotto il profilo della possibile interferenza fra questa e le delibere successive, che dipendono appunto da quella dichiarata invalida, posto che la detta delibera di cui al verbale per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è mai stata sospesa.

Quindi alla luce del principio secondo il quale se una delibera, ancorché annullabile, non sia stata sospesa, e dunque sia stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto risultante dalla esecuzione della stessa è a sua volta legittimo, legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con le nuove maggioranze e composizioni, posto che la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento (che si verifica solo dopo il loro passaggio in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti […].

Deve allora convenirsi che, allo stato degli atti, in coincidenza con la declaratoria di estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nonché del conseguente scioglimento deliberato dall’assemblea dell’Associazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 11, co. 1, disp. att. cod. civ., era ed è venuto meno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppur in qualità di soci fondatori, non soltanto l'interesse ad impugnare la delibera di modifica statutaria, ma anche, ed a maggior ragione, quello a proseguire il giudizio di appello contro la decisione di primo grado, evidente essendo la mancanza di utilità giuridica personale derivabile dall'eventuale accoglimento dell’appello e, quindi, della domanda, stante la riferibilità della pronuncia ad un soggetto giuridico dichiarato estinto ed in fase di liquidazione, rispetto al quale la pronuncia invocata potrebbe avere ormai soltanto il valore astratto di una enunciazione teorica».

2. È doveroso premettere che questo ricorso è stato notificato dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ai soli religiosi, P adr i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non anche all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata.

Tuttavia, considerato che pure il medesimo Istituto ha promosso autonomo ricorso avverso la stessa sentenza della Corte di appello di Napoli nella parte in cui ha dichiarato il propriodifetto di legittimazione e di interesse ad impugnare la delibera assembleare suddetta, ritiene il Collegio di poter condividere la condotta processuale del primo che, chiaramenteinteressato al rigetto del ricorso proposto dalla menzionata Associazione e, quindi, alla conferma di detta sentenza in parte qua , ha scelto di aff iancarsi a quei religiosi nel lorocontroricorso.

Del resto , l’odierna ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni esposte a corredo della sua doglianza in modo affatto analogo nel controricorso con cui ha inteso resistere al ricorso (successivo rispetto al proprio) dell’Istituto.

2.1. Fermo quanto precede, entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso dell’Associazione predetta , come sollevate dalla parte qui controricorrente, si rivelanoinfondate.

La prima (“l’incarico di ricorrere in cassazione è stato dato da chi non è legale rappresentante dell’associazione, perché né liquidatore dell’associazione, né presidente del consiglio direttivo”), in ragione del fatto che l’efficacia retroattiva dell’annullamento di una delibera assembleare opera solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha pronunciato.

Nel caso di specie, la sentenza n. 3266/2024 della Corte d’appello di Napoli, oggetto del presente ricorso, non è passata in giudicato, sicchéè innegabile la sussistenza della legittimazione processualedi [OSCURATO:PERSONA], nominato presidente e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla delibera del 2013, poi, annullata, e da [OSCURATO:PERSONA], nominato liquidatore unico con la delibera assembleare per notaio Cimmino di Afragola dell’1 marzo 2024, atteso che, giusta il qui condivisoprincipio sostanzialmente desumibile da Cass. n. 4946 del 2013, se una delibera, ancorché annullabile, non sia stata sospesa, e dunque sia stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto risultante dalla esecuzione della stessa è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con le nuove maggioranze e composizioni, posto che la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento (che si verifica solo dopo il loro passaggio in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio temporesorti.

La seconda (“errata indicazione della norma violata nella rubrica del motivo, non essendo nemmeno possibile che la S.C. possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche svolte dall’associazione ricorrente”), perché è assolutamente chiaro, al di là di quanto indicato nella rubrica del motivo, ciò di cui si lamenta l’Associazione ricorrente.

Pertanto, è sufficiente ricordare che, come si legge in Cass. n. 12690 del 2018, «ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. Sez. 3, 29/08/2013, n. 19882, Rv. 627575 -01; Cass. Sez. 1, 24/03/2006, n. 6671, Rv. 587786 - 01).

In tale prospettiva, l'erronea in dicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determinaex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. Sez. 5, 03/08/2012, n. 14026, Rv. 623656 - 01) » .

Tale impostazione ermeneutica , del resto, è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013 , ha nno affermato che « l'onere della specificitàex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione,con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà de/l'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato».

2.2. Tanto premesso, il descritto motivo di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] rivela insuscettibile di accoglimento.

Invero, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nell’opinare che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e postula non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13385 e 5361 del 2025; Cass. n. 12733 del 2024).

In quanto condizione dell’azione, peraltro, l’interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5361 del 2025, Cass. n. 17029 del 2016; Cass. n. 14649 del 2013).

Questa Corte, inoltre, ha chiarito, da tempo ed affatto condivisibilmente, che l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda (cfr., tra le altre, Cass. n. 7635 del 2006) e, quindi, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale (cfr., e plurimis, Cass. n. 8135 del 2004) nei termini precedentemente evidenziati.

Sebbene, dunque, la specifica doglianza oggi esposta nel motivo siastata prospettata,per la prima volta, in questa sede – posto che, innanzi alla corte di appello, le medesime circostanze quiinvocate dalla ricorrente erano state allegate al diverso fine della richiesta di interruzione del giudizio, peraltro, disattesa da detta corte – è innegabile che la corrispondente questione giuridicadebba considerarsi qui comunque ammissibile , proprio muovendo dal presupposto che l’interesse ad agire deve persistere al momento della decisione e tenuto conto che i fatti su cui la stessa si fonda sono comunque anteriori all’odierno giudizio di legittimità.

Ne consegue, altresì, che se deve essere consentito far valere, oggi, per la prima volta, la dedotta mancata indicazione di un concreto interesse ad agire dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], invece,nel frattempo, ha chiesto ed ottenuto la dispensa dai voti religiosi , riferito e documentato nel loro controricorso), parimenti deve essere permesso a questi ultimi di specificarlo in questa sede .

In quest’ottica, dunque, andrà valutata l’osservazione del loro difensore secondo cui «né la dichiarazione prefettizia di estinzione,né la delibera di messa in liquidazione volontaria dell’associazione fanno venire meno l’interesse degli esponenti religiosi, una volta soci e membri dell’assemblea, al controllo della regolare gestione dell’associazione stessa, e ciò, ad esempio, in relazione ad un eventuale futuro giudizio di risarcimento danni nei confronti degli amministratori. […] Dacché, se è vero che l’associazione rimane in vita anche dopo che l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione (si noti che tale capo della sentenza non è stato impugnato), è altrettanto vero che i soci restano soci, per cui coloro che hanno impugnato le delibere (nel nostro caso, tre associati membri dell’assemblea) conservano l’interesse ad agire e ad ottenere la decisione sulle iniziative giudiziarie intraprese.

Diversamente, la dichiarazione di scioglimento volontario, pur se successiva alla dichiarazione prefettizia di estinzione, sarebbe un’arma troppo grande nelle mani di chi (come nel caso di specie) vuole ostacolare una iniziativa degli associati tesa a dimostrare la mala gestiodegli amministratori e del legale rappresentante»(cfr. pag. 16-20 del loro controricorso).

2.3. Orbene, osserva il Collegio che lo Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] allegato all’atto costitutivo della stessa del 12 novembre 2012, le cui disposizioni, ove divenga definitivo l’avvenuto annullamento della delibera assembleare del 29 agosto 2013 (che ebbe ad adottare rilevanti modifiche al menzionato Statuto, come appresso si dirà) pronunciato dalla sentenza qui impugnata, torneranno vigenti (in luogo di quelle, corrispondenti, modificate dalle delibera suddetta) prevede, tra l’altro: i) all’art. 27, che “È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanza di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione”; ii) al successivo art. 28, che “In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio.

Possono essere nominati liquidatori anche i consiglieri uscenti.

Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto all’Istituto religioso dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata[…] per le Sue finalità istituzionali di religione o per donarle alle loro missioni “ad gentes” o ad altra associazione con finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dall’assemblea”.

Il divieto posto dalla prima disposizione, dunque , investe solo la distribuzione di quanto ivi indicato “durante la vita dell’associazione”,sicché la medesima disposizione diventa completamente irrilevante allorquando, come concretamente verificatasi, nella specie, successivamente alla deliberazione oggi impugnata, sia avvenuto lo scioglimento dell’Associazione suddetta con avvio della liquidazione delsuo patrimonio.

A quest’ultima ipotesi, infatti, si riferisce specificamente la seconda di quelle disposizioni statutarie (art. 28), dalle quali emerge, innegabilmente, la devoluzione, in favore dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di quanto residuato una volta esaurita la fase di liquidazione: Istituto che, peraltro, deveutilizzare quanto devolutogli “ per le Sue finalità istituzionali di religione o per donarle alle loro missioni “ad gentes”o ad altra associazione con finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dall’assemblea”.

Nella sentenza oggi impugnata si legge, tra l’altro (cfr. pag. 4), che la modifica dello Statuto dell’Associazione approvato con la delibera del 29 agosto 2013 «stravolgeva completamente le regole fino a quel momento vigenti, facendo venir meno il ruolo di controllo dell’Istituto, eliminando ogni riferimento al preventivo parere del Superiore Generale dell’Istituto, prevedendo che i soci membri, oltre che religiosi dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata potessero essere anche laici cattolici praticanti, nonché rimuovendo il vincolo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devoluzione del patrimonio residuo del patrimonio all’Istituto, per prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarebbe stato devoluto ad altra associazione con analogo/affine scopo».

L’istituto, dunque, non veniva più considerato tra i destinatari dei beni in caso di scioglimento dell’associazione, restando la liquidazione dei beni un affare interno alle associazioni.

Ne consegue, allora, ad avviso del Collegio, che deve considerarsi tuttora sussistente un interesse concreto ed attuale (stante la fase di liquidazione in atto, circostanza, quest’ultima, sostanzialmente pacifica, oltreche desumibile dagli scritti di entrambe le parti in causa) dell’Istituto predetto alla decisione della odierna controversia da individuarsi , evidentemente, nell’intento di evitare che l’Associazionepossa liquid are il proprio patrimonio sulla base di uno statuto , dichiarato illegittimo prop rio dalla sentenza della c orte napoletana in questa sede impugnata , che esclude l ’istituto stesso da i destinatari dei beni in caso di scioglimento dell’Associazionemedesima.

La difesa di quest’ultima, nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. depositata il 5 novembre 2025, assume che «anche lo statuto del 2012 prevedeva la devoluzione“all’Istituto o ad altra associazione con finalità affini o analoghe, secondo le indicazioni dell’associazione”.

Non vi è quindi alcun automatismo: la scelta spetta all’assemblea o, in fase di liquidazione, al liquidatore.

L’annullamento della delibera 2013 non garantirebbe alcuna certezza sulla destinazione del patrimonio. […].

L’eventuale interesse sarebbe solo dell’Istituto, che tuttavia non è legittimato a contraddire, non essendo stato intimato» (cfr. pag. 12).

A tanto, però, è agevole replicare, da un lato, ed in via assolutamente dirimente, che l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, come si è già anticipato e meglio si dirà oltre, ha comunque proposto autonomo ricorso avverso la sentenza della corte napoletana n. 3266/2024 nella parte in cui quest’ultima gli ha negato la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare suddetta; dall’altro, che, come è assolutamente intuitivo, un’assemblea dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] composta secondo le norme del suo statuto come modificato da tale delibera (con la partecipazione, dunque, oltre che di religiosi dell’Istituto, anche di laici cattolici praticanti) sarebbe certamente differente rispetto ad una sua composizione giusta quanto sancito dal suo statuto ante modifica (con la partecipazione, cioè, di soli religiosi dell’Istituto medesimo), con le conseguenti ripercussioni anche sulla tipologia di decisioni concretamente adottabili in punto di destinazione del residuo della liquidazione del suo patrimonio ove sciolta l’Associazione stessa.

L’ulteriore rilievo della odierna ricorrente secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], invece, come si è già detto, ha chiesto ed ottenuto la dispensa dai voti religiosi) non trarrebbero comunque alcun vantaggio personale da tale devoluzione, poiché il divieto statutario di distribuzione di utili (art. 27) esclude qualsiasi utilità individuale, non tiene conto della inapplicabilità di quella disposizione statutaria, espressamente riferita al solo periodo di vita dell’associazione, alla fase di scioglimento di quest’ultima e di liquidazione del suo patrimonio.

È certamente vero, peraltro, che, anche in taleevenienza, giusta l’art. 28 dello Statuto del 2012 già riportato, quei Padri mai potrebbero beneficiare, almeno direttamente, di alcuna utilità individuale, ma ciò non esclude, ad avviso del Collegio, l’interesse di quei religiosi, riconosciuti dalla sentenza oggi impugnata come tuttora soci dell’Associazione medesima, al controllo della regolare gestione di quest’ultima, sicché, una volta stabilito nella medesima sentenza (senza che il relativo capo sia stato fatto oggetto di specifica impugnazione), che l’associazione rimane in vita anche dopo che l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione, quei soci che ne hanno impugnato le delibere conservano l’interesse ad agire e ad ottenere la decisione sulle iniziative giudiziarie intraprese.

Opinando diversamente, infatti, si otterrebbe l’effetto, tutt’altro che ragionevole, di far assumere al disposto scioglimento volontario dell’Associazione, benché successiv o alla dichiarazione prefettizia di sua estinzione, la sostanziale natura di strumento idoneo ad ostacolare, molto facilmente, iniziativedegli associati volte a contestare possibili fatti di mala gestio degli amministratori e del legale rappresentante dell’Associazione stessa.

B) Il ricorso (da qualificarsi come incidentale tempestivo) dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata.

1. I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». si sostiene che la motivazione con cui la corte napoletana ha dichiarato il primo motivo di appello inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’esponente istituto «costituisce l’ipotesi paradigmatica di motivazione apparente, poiché l’affermazione secondo la quale “…in realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, sia quale Padre Generale, sia quale [OSCURATO:PERSONA], nomi nato tale con decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non, invece, in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante all’epoca dell’adozione della deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca della introduzione del giudizio di primo grado…”, non spiega nulla, né chiarisce quali siano le “…argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello…” che condurrebbero ad una tale decisione.Spiegazioni, queste, vieppiù necessarie se solo si pensa che, come riconosciuto dalla Corte di merito, sia l’atto di citazione iniziale […], che l’atto di appello […], sono riferibili a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata»; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 c.c. anche in relazione all’art. 2379 c.c. ed agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Vengono censurate le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto comunque infondato il medesimo primo motivo di appello dell’Istituto oggi ricorrente.

Si assume che «l’art. 23 c.c., quanto alle delibere nulle, nel mentre comporta l’applicazione del termine prescrizionale quinquennale proprio delle delibere annullabili, non esclude, però, che le stesse possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 c.c. in relazione agli artt.81 e 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».

Viene contestata l’affermazione della corte territoriale che, nel rigettare il terzo motivo di appello dell’Istituto e degli altri tre religiosi (con cui si era lamentata l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della delibera del 29 agosto 2013 per notar Calice), ha ritenuto che «…il primo giudice si era pronunciato su detta domanda, dichiarandola inammissibile, con lamotivazione che l’Istituto attore non aveva dato la prova di rivestire la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di adozione della delibera impugnata…”, all’uopo rinviando, “…per quanto riguarda la questione dei casi in cui la delibera adottata dall’Associazione riconosciuta appellata sarebbe nulla e non annullabile,ex art. 23 c.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 23 c.c., potendo la delibera nulla essere impugnata da chiunque vi abbia interesse…a quanto affermato in sede di disamina del primo motivo di appello…».

Questo assunto viene oggi contestato «per le ragioni di cui ai precedenti motivi, in punto sia di ammissibilità, sia di fondatezza quanto alla legittimazione ed all’interesse ad agire da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella detta qualità». 2.Allo scrutinio dei suesposti motivi giova premettere, da un lato, che vale anche qui, stante quanto si sostiene nel controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del Cuore dell’Immacolata circa la carenza di interesse ad agire dell’Istituto suddetto, ciò che si è gi à detto respingendosi i l corrispondente motivo di ricorso formulato dall’Associazione medesima.

Dall’altro, chedalla sentenza qui impugnata emerge, affatto chiaramente, chela corte partenopea, dopo aver rimarcato, quanto al gravame innanzi alla stessa promosso dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, nonché daiPadri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che «Il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Istituto appellante», esaustivamente spiegandone le ragioni, haosservato, poi, che, «In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi che il primo motivo di appello mira a far valere l’interesse (non di [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ma) dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante, ad impugnare la delibera assembleare del 29.8.2013 di modificadello Statuto dell’Associazione convenuto, il motivo di appello, del pari, non sarebbe fondato»alla stregua delle argomentazioni successivamente esposte.

Si è al cospetto, dunque, evidentemente, di una tecnica di redazione motivazionale inquadrabile in una di questedue fattispecie: i) prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo di gravame, poi seguita da una giustificazione di infondatezza di quest’ultimo, sicché dovrebbe trovare applicazione il principio, consolidato nella qui condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandiin relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata ( cfr .

Cass., SU, n. 3840 del 2007; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. n. 27388 del 2022; Cass. n. 10240 del 2025).

È noto, infatti, che lemere argomentazioni ipotetiche e virtuali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Cass. n. 26724 del 2025; Cass., SU, n. 8087 del 2007.

Si veda pure Cass. n. 1770 del 2025, a tenore della quale «In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituentiobiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione»); i i ) indicazione di una pluralità di rationes decidendi, ciascuna delle quali autonomamente e logicamente sufficiente a giustificare la conclusione, in termini di rigetto del gravame, come adottata dalla corte distrettuale, sicché troverebbe applicazione il principio, parimenti consolidato nella qui condivisa giurisprudenza di questa Corte , secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata o impugnata con esito negativo, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass.n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017).

Diviene intuitivo, quindi, che, nella specie, solo ove si riveli fondato il primo motivo di impugnazione dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, volto, giova ricordarlo, a censurare la statuizione di inammissibilità del suo primo motivo di gravame come giustificata dalla corte distrettuale, residuerà l’interesse del medesimo Istituto all’effettivo scrutinio anche delle censure prospettate nei successivi motivi del proprio odierno ricorso.

2.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che il suddetto primo motivo di quest’ultimo ricorso sia infondato.

Invero,è opportuno ricordare che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il vigente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass.n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020).

Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice.

Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) –è, nella specie insussistente, atteso che la corte territoriale ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di ritenuta inammissibilità di quel motivo di gravame (cfr., amplius,pag. 17-20 della sentenza impugnata).

La stessa, invero, come si è già ampiamente evidenziato nel §

2. dei “Fatti di causa”: i) ha premesso che l’appellante Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata «ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 23 c.c., l’impugnazione, proposta da parte attrice, della delibera assembleare del 29 agosto 2013 di modifica dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria, sul presupposto che detta “parte attrice” non avesse fornito la prova di rivestire la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di adozione della delibera impugnata»; ii) ha chiarito, poi, che «Per “parte attrice”, a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata, deve intendersi necessariamente solo l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e tanto perché nell’intestazione della sentenza di primo grado l’unica parte attrice indicata è il predetto Istituto, mentre non sono indicati, quali ulteriori attori, – né vi nessun riferimento ad essi in tutta la sentenza - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante risultassero dall’atto di citazione chiaramente anch’essi attori, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].

Se così è, il primo motivo di appello, per le argomentazioni che lo sorreggono, è da intendersi proposto nell’interesse del solo Istituto appellante, come precisato nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli appellanti, mentre nell’interesse degli altri appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un apposito secondo motivo di appello»; iii) dopo aver precisato che , « in materia di associazioni riconosciute, l’art. 23, comma 1, c.c., dispone che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato e del pubblico ministero», ha ricordato, da un lato, che « il primo giudice escludeva la legittimazione ad agire in capo all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata sul presupposto che detto Istituto non rivestisse la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Mara alla data di adozione della delibera impugnata»; dall’altro, che « L’Istituto appellante ha controargomentato che l’interesse ad agire era fuori discussione, “perché l’attore agisce in quanto l’art. 13 dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] approvato prevedeva che sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto l’assemblea degli associati poteva deliberare previo il consenso del Padre Generale. [OSCURATO:PERSONA] per effetto del provvedimento della Congregazione era stato sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3 luglio 2023, cioè prima del verbale per notar Calice del 29 agosto 2013 rep. 4642, racc. 2992”.

Pertanto, “[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata” – ha precisato l’Istituto appellante - faceva valere la nullità delle modifiche contenute nell’atto per notaio Calice del 29.8.2013 per: 1) mancanza del consenso del Padre Generale; 2) per mancanza delle maggioranze previste dall’art. 21 c.c.; 3) per mancata convocazione di tutti i soci; 4) per mancato raggiungimento del numero legale dei soci richiesto per l’approvazione delle modifiche statutarie.

L’Istituto appellante, con un secondo ordine di argomentazioni, ha dedotto che […] , poiché l’art. 23 c.c. disciplina solo le delibere annullabili e non anche quelle delibere i cui vizi sono talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali e, cioè, nulle, la mancanza dei requisiti minimi essenziali, che prima veniva sanzionata con la dichiarazione di inesistenza, a seguito della riforma del 2003/2004 deve essere ricondotta in via analogica alla disciplina di cui all’art. 2379 c.c., che prevede la nullità della delibera di “mancata convocazione dell’assemblea”, nonché che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.Ne derivava che, poiché la delibera approvata con atto per notar Calice del 29.8.2023 era radicalmente nulla perché adottata, senza preventiva convocazione formale e con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto e con una partecipazione al voto di persone che non avevano diritto a votare, ben aveva il diritto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], ad impugnare la delibera e a chiedere la revoca del verbale assembleare impugnato, in applicazione analogica dell’art. 2379 c.c.»; iv) ha concluso, quindi, opinando che, «In realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, sia quale Padre Generale, sia quale [OSCURATO:PERSONA], nominato tale con decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non, invece, in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante all’epoca dell’adozione della deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado.

Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, nel quale egli agiva esclusivamente quale legale rappresentante dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata […], tanto che la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, indica nell’intestazione: “Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t.”; né nel giudizio di appello, posto che l’atto di appello è stato proposto nell’interesse dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t. (nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che, benchéattori in primo grado, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, non sono stati proprio indicati nella sentenza impugnata).

Pertanto, posto che [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è parte del presente giudizio, né in primo grado, néin secondo grado, e, quindi, non ha impugnato la delibera assembleare del 23.8.2013, che è stata solo impugnata dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante, il primo motivo di appello, che è proposto dal suddetto Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, ma mira a far valere l’interesse ad impugnare la delibera in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire».

Si tratta di una motivazione che, ad avviso del Collegio,esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iterlogico, ed in cui il riferimento a «tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello» altro non significa che la corte partenopea ha inteso rinviare , all’integrale contenuto, in parte qua,di un atto di provenienza, appunto, d ella ivi parte appellante,che, valutato nel suo complesso, l’ha persuasa nel senso dell’adottata conclusione in termini di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agirein capo a [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, deveconsiderarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto, nuovamente ricordandosi che il vizio di motivazione omessa o apparente va apprezza to non già rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020).

3. Dalla infondatezza, per le ragioni appena spiegate, del primo motivo di questo ricorso, consegue la inammissibilità dei sui motivi secondo e terzo in ragione dei principi tutti e delle complessive considerazioni di cui al precedente § 2., da intendersi qui riprodotte per intuibili ragioni di sintesi.

C) Conclusioni e regime delle spese. 1.In conclusione, dunque, gli odierni ricorsi proposti, rispettivamente, dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata dev ono essere respint i entrambi , potendosi interamente compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascunadelle parti ricorrenti suddette, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proprio ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n . 2 2915 /20 2 4 r.g. propost o da: [OSCURATO:PERSONA], con sede in Benevento,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli, alla v ia Generale Orsini n. 42 , presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Fimiani che la rappresenta e dife nde giusta procura allegata al ricorso. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il [OSCURATO:PERSONA] don [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, in virtù di procure speciali allegate al controricorso, dagli AvvocatiModestino Acone e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domiciliano in Roma,alla via Buccari n. 3 , presso [OSCURATO:PERSONA] . - controricorrent i - [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - al quale è stato abbinato quello proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, il [OSCURATO:PERSONA] don [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiModestino Acone e [OSCURATO:PERSONA], con i quali elettivamente domicilia in Roma,alla via Buccari n. 3 , presso [OSCURATO:PERSONA] . - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], con sede in Benevento,alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Napoli, alla v ia Generale Orsini n. 42 , presso lo studio dell’AvvocatoGiuseppe Fimiani che la rappresenta e dife nde giusta procura allegata al controricorso. - controricorrent e - [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]. - intimat i - avverso la sentenza, n. cron. 3266 /202 4 , del la [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 19/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 27 dicembre 2014, [OSCURATO:PERSONA], “in qualità di rappresentante legale dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata […], nominato [OSCURATO:PERSONA] con decreto prot. 52741/2012 dalla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e per le società di vita Apostolica dell’11 luglio 2013”, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (per il prosieguo anche, breviter, l’Associazione) innanzi al Tribunale di Benevento esponendo che: i) l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (d’ora in avanti, anche, più semplicemente,Istituto) era stato fondato nel 1990; era stato dichiarato di diritto pontificio nel 1998; infine, per effetto del Concordato tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato italiano, era stato civilmente riconosciuto, con decreto del Ministro degli Interni del 23 maggio 2010; ii) giusta quanto disposto dal diritto canonico, si era posto il problema di conciliare il precetto del voto di povertà previsto per i frati francescani con la gestione delle cd. temporalità, cioè del complesso dei beni terreni della Chiesa, ad essi pervenuti per effetti di lasciti e donazioni; iii) al predetto fine, era stata costituita, dapprima, nel 1994, l’“[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata” e, successivamente, nel 2012, l’Associazione “Missione del [OSCURATO:PERSONA]”, le quali, pur potendo diventare titolari delle cd. temporalità, altro non erano che un’emanazione diretta dell’Istituto attore; pertanto, tutti i contratti apparentemente stipulati con le suindicate associazioni avrebbero dovuto produrre i loro effetti in favore dell’Istituto medesimo, o, quantomeno, essere immediatamente disponibili dallo stesso a sua semplice richiesta; iv) per impedire che le temporalità soltanto fiduciariamente intestate alle predette associazioni venissero fraudolentemente sottratte alla disponibilità del reale proprietario, ossia l’Istituto, nei rispettivi statuti ed atti costitutivi delle predette associazioni erano state previste molteplici disposizioni volte a garantire un’azione di controllo e di alta sorveglianza da parte dell’Istituto e, in particolare, era stato stabilito che membri delle stesse potessero essere esclusivamente frati francescani componenti dell’Istituto e che ogni atto di disposizione o modifica statutaria dovesse avere la previa approvazione del [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto medesimo . Inoltre, nello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] erano state fissate precise regole riguardanti l’accertamento della qualità di associato; le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio; la composizione del suo consiglio direttivo e la presidenza dell’assemblea; la nomina dei liquidatori in caso di scioglimento; v) la Congregazione per gli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] e le Società di vita apostolica, al fine, tra l’altro, di promuovere l’unità interna degli istituti religiosi e la corretta gestione dei beni temporali, con proprio decreto n. prot. 52741/2012 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva nominato [OSCURATO:PERSONA] per la Congregazione dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata il Reverendo P. [OSCURATO:PERSONA], con le competenze attribuite dal diritto particolare ed universale al Governo Generale dell’Istituto; vi) con verbale di assemblea del 29 agosto2013, con atto per [OSCURATO:PERSONA], rep. n. 4262 - racc. n. 2992, era stata approvata dall’assemblea dei soci dell’Associazione una modifica dello statuto che stravolgeva completamente le regole fino a quel momento vigenti, facendo venir meno il ruolo di controllo dell’Istituto, eliminando ogni riferimento al preventivo parere del Superiore Generale dell’Istituto, prevedendo che i soci membri, oltre che religiosi dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata,potessero essere anche laici cattolici praticanti, nonché rimuovendo il vincolo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devoluzione del patrimonio residuo all’Istituto, per prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarebbe stato devoluto ad altra associazione con analogo/affine scopo;vii) nel menzionato verbale assembleare del 29 agosto 2013,il Presidente dell’Associazione convenuta, [OSCURATO:PERSONA], assunta la presidenza dell’assemblea, aveva dichiarato che era presente l’intera compagine sociale in numero di sei associati (MaurizioAbate, [OSCURATO:PERSONA]Aulerio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ma le sue dichiarazioni, ricevute dal notaio, erano risultate false, perché non erano presenti, e mai erano stati convocati, i [OSCURATO:PERSONA], Robert BenjaminGilbert e [OSCURATO:PERSONA], benché fossero soci fondatori dell’Associazione e non avessero mai perso tale qualità; né il Presidente dell’Associazione aveva spiegato come fossero intervenuti, nel frattempo,i nuovi soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; viii ) le modifiche statutarie apportate dovevano considerarsi nulle, in quanto: viii-a) erano state approvate durante la vigenza del precedente statuto, che subordinava l’approvazione delle stesse al previo consenso del Padre Generale –nel frattempo sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] giusta decreto di nomina dell’11luglio 2023 – che, invece, nel caso di specie non era stato interpellato ed era ignaro di tutto; viii-b) non era stata effettuata la convocazione degli associati [OSCURATO:PERSONA], Robert BenjaminGilbert, [OSCURATO:PERSONA], che mai avevano perso la qualità di soci, né risultando come e quando fossero stati esclusi o fossero receduti dall’associazione; viii-c) le modifiche statutarie erano state approvate in violazione dei presupposti e delle maggioranze richieste dall’art. 13 dello Statuto; ix) prima delle modifiche statutarie suddette,l’Associazione, in data 9 maggio 2013, con atto, per [OSCURATO:PERSONA] rep. n. 3924 -racc. n. 2780, aveva acquistava dall’[OSCURATO:PERSONA] di Terrasanta i diritti di piena ed esclusiva proprietà su un compendio immobiliare sito in Roma, avente ingresso dalla via Boccea n. 590, al prezzo di € 2.300.000,00, provenientidall’Istituto, che, in più occasioni,aveva corrisposto somme all’Associazione e, in particolare, in prossimità della data di acquisto dell’immobile, aveva eseguito tre bonifici, due dell’importo di € 150.000,00, il 25 marzo 2013, e uno dell’importo di €103.000,00, in data 8 aprile 2013, per un totale di € 403.000,00; x) in conclusione, era evidente e provato documentalmente che fra l’Istituto e l’Associazione era stato costituito un negozio fiduciario, cioè un accordo in base al quale la predetta Associazione sarebbe stata intestataria delle “temporalità”, vale a dire di tutti i beni che sarebbero pervenuti nella disponibilità del primo, che tali beni sarebbero dovuti servire per gli scopi istituzionali di quest’ultimo e che, in caso di scioglimento dell’Associazione, sarebbero dovuti rientrare nella disponibilità dell’Istituto medesimo;tuttavia, l’Associazione si era resa inadempiente, rifiutandosi di rendere il conto del proprio operato e sottraendo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] il controllo sulla stessa, attraverso le modifiche statutarie fraudolentemente orchestrate al fine di sottrarre all’Istituto la disponibilità delle temporalitàindispensabili per le attività caritatevoli dell’Istituto stesso. Tanto dedotto, gli attori chiesero: 1) accertarsi e dichiararsi l’esistenza di un negozio fiduciario concluso fra l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata e l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’intestazione fiduciaria di tutti i beni mobili ed immobili cd “temporalità”; 2) accertarsi e dichiararsi l’inadempimento da parte dell’Associazione del “pactum fiduciae” ed emettersi sentenza costitutiva, in luogo dell’obbligo, non adempiuto, di trasferire i beni immobili ad essa pervenuta disponendo, in favore dell’Istituto, il trasferimento ai sensi dell'art.2932 cod. civ. dell’immobile suddetto; 3) in via subordinata e gradata, accertarsi e dichiararsi la nullità delle descritte modifiche statutarie apportate con il verbale per notar Calice del 29 agosto 2013 e, conseguentemente, dichiararsi la vigenza delle regole previste nello statuto approvato con atto per [OSCURATO:PERSONA] del 12 novembre 2012, per vizi formali ed in particolare per mancanza del numero legale, per mancanza di valida autorizzazione ad opera del legale rappresentante pro tempore dell'Istituto e per mancata convocazione degli associati, per mancata convocazione di tre associati; 4) in via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi di mancato accoglimento delle domande innanzi proposte, condannarsi l’Associazione alla restituzione di€ 403.000,00 (poi elevata ad € 2.400.000,00 nella loro prima memoria exart. 183, comma 6, cod. proc. civ.) per l’indebita appropriazione di tale somma; 5) condannarsi l’Associazione a risarcire l’Istituto del danno esistenziale per violazione dei principi di correttezza e lealtà e danno all’immagine, quantificati in € 50.000,00, o nelle diverse somme ritenute di giustizia da liquidare, se del caso, equitativamente. A seguito di rinnovazione della originaria notificazione di tale citazione, ritenuta nulla dal tribunale, si costituì la convenuta eccependo, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi aveva agito in giudizio “in qualità di rappresentante legale dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, nominato [OSCURATO:PERSONA] con decreto Prot. N. 52741/2012 dalla Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e per le società di vita Apostolica dell’11 luglio 2013”, sebbene nel testo del decreto richiamato non vi fosse alcun riferimento al conferimento in favore del [OSCURATO:PERSONA] della “qualifica” di legale rappresentante dell’Istituto. Quanto al merito, poi, negò l’esistenza del pactum fiduciaededotto da controparte e spiegò che il denaro dalla stessa utilizzato era stato versato, da sempre, sia dai Frati che dalle Suore dell’Immacolata sul conto corrente dell’Associazione, in quanto donato da generosi benefattori esclusivamente affinché la stessa potesse perseguire gli scopi per cui era stata costituita. Sostenne, inoltre, che l’immobile sito in Roma, via Boccea n. 590, era stato regolarmente comprato da essa Associazione con valido contratto di compravendita, a fronte del pagamento del prezzo pattuito e che, anche dopo il 29 agosto 2013, mai ne aveva disposto continuando a destinarlo allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. In via subordinata, eccepì, innanzitutto, l’assoluto difetto di legittimazione/interesse “del soggetto attore” ad impugnare le modifiche statutarie contenute nell’atto per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto non risultava far parte dell’Associazione del cui Statuto si discuteva. Quanto, poi, all’asserita assenza, alla seduta per l’approvazione delle modifiche statutarie, dei presunti “soci” attori (Fontanella, Mich e Gilbert), evidenziò che questi, contrariamente a quanto da loro affermato, non avendo mai partecipato attivamente alla vita associativa, si erano sostanzialmente dimessi per motivi personali correlati anche alla propria attività di apostolato ed erano stati sostituiti,nel tempo, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti presenti alla seduta del 29 agosto 2013, come attestato dal notaio rogante. Contestò, infine, la pretesa nullità del verbale di assemblea del 29 agosto 2013, come invocata dall’Istituto e concluse chiedendo il rigetto di tutte le sue pretese. L’adito Tribunale, con sentenza del 20 gennaio 2020, n. 122, rigettò le domande della parte attrice e compensò interamente le spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame unitariamente promosso dall’Istituto, nonché dai Padr i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso quella decisione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 luglio 2024, n. 3266, resa nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], così dispose: «Rigetta l’appello proposto dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t.; 2) Accoglie l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della loro domanda, annulla la delibera assembleare dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per atto del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], rep. 4262, racc. 2992, con cui era modificato lo Statuto sociale della predetta associazione;[…]». Per quanto qui ancora di interesse, quella corte, dopo aver disatteso una richiesta di interruzione del giudizio formulata dal procuratore dell’Associazione appellata sul presupposto che, con decreto del Prefetto di Benevento del 19 febbraio 2024, era stata dichiarata l’estinzione dell’Associazione stessa, ed aver rimarcato che, «in mancanza di impugnazione, è calato il giudicato sulle pronunce della sentenza di primo grado di rigetto della domanda di accertamento e dichiarazione di un negozio fiduciario tra l’appellante Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata e l’appellata [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], nonché della domanda di accertamento dell’inadempimento delpactum fiduciae da parte dell’Associazione appellata e di pronuncia di sentenza costitutiva,ex art. 2932 c.c., in attuazione dell’obbligo dell’Associazione appellata, da essa non adempiuto, di trasferire in favore dell’Istituto appellante il compendio immobiliare sito in Roma, via Boccea, n. 590», esaminò il primo motivo di appello con cui era stato ascritto al tribunale di avere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 23 cod. civ., l’impugnazione, proposta da parte attrice, della delibera assembleare del 29 agosto 2013 di modifica dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria, sul presupposto che detta “parte attrice” non avesse fornito la prova di rivestire la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria alla data del 29 agosto 2013, data di adozione della delibera impugnata. In proposito, osservò, innanzitutto, che: i) «Per “parte attrice”, a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata, deve intendersi necessariamente solo l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e tanto perché nell’intestazione della sentenza di primo grado l’unica parte attrice indicata è il predetto Istituto, mentre non sono indicati, quali ulteriori attori, – né vi è ne ssun riferimento ad essi in tutta la sentenza - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante risultassero dall’atto di citazione chiaramente anch’essi attori, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Se così è, il primo motivo di appello, per le argomentazioni che lo sorreggono, è da intendersi proposto nell’interesse del solo Istituto appellante, come precisato nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli appellanti, mentre nell’interesse degli altri appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un apposito secondo motivo di appello»; ii) «[…], in materia di associazioni riconosciute, l’art. 23, comma 1, c.c., dispone che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato e del pubblico ministero. Pertanto, il primo giudice escludeva la legittimazione ad agire in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata sul presupposto che detto Istituto non rivestisse la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria alla data di adozione della delibera impugnata. L’Istituto appellante ha controargomentatoche l’interesse ad agire era fuori discussione, “perché l’attore agisce in quanto l’art. 13 dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] approvato prevedeva che sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto l’assemblea degli associati poteva deliberare previo il consenso del Padre Generale. [OSCURATO:PERSONA] per effetto del provvedimento della Congregazione era stato sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3 luglio 2023, cioè prima del verbale pernotar Calice del 29 agosto 2013 rep. 4642, racc. 2992”. Pertanto, “[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata” – ha precisato l’Istituto appellante - faceva valere la nullità delle modifich e contenute nell’atto per notaio Calice del 29.8.2013 per: 1) mancanza del consenso del Padre Generale; 2) per mancanza delle maggioranze previste dall’art. 21 c.c.; 3) per mancata convocazione di tutti i soci; 4) per mancato raggiungimento del numero legale dei soci richiesto per l’approvazione delle modifiche statutarie. L’Istituto appellante, con un secondo ordine di argomentazioni, ha dedotto che l’art. 23 c.c. va riferito solo ai casi di annullabilità e non anche ai casi di nullità delle deliberazioni, richiamando Cass. civ., 4.2.1993, n. 1408, secondo cui le disposizioni sull’annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (art. 23 c.c.) –applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle associazioni non riconosciute –non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali (come nelle ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità o inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato. Pertanto, poiché l’art. 23 c.c. disciplina solo le delibere annullabili e non anche quelle delibere i cui vizi sono talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali e, cioè, nulle, la mancanza dei requisiti minimi essenziali, che prima veniva sanzionata con la dichiarazione di inesistenza, a seguito della riforma del 2003/2004 deve essere ricondotta in via analogica alla disciplina di cui all’art. 2379 c.c., che prevede la nullità della delibera di “mancata convocazione dell’assemblea”, nonché che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse. Ne derivava che, poiché la delibera approvata con atto per notar Calice del 29.8.2023 era radicalmente nulla perché adottata, senza preventiva convocazione formale e con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto e con una partecipazione al voto di persone che non avevano diritto a votare, ben aveva il diritto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], ad impugnare la delibera e a chiedere la revoca del verbale assembleare impugnato, in applicazione analogica dell’art. 2379 c.c.». Ritenne, poi che: i) «Il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Istituto appellante e tanto per le ragioni che seguono. In realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, sia quale Padre Generale, sia quale [OSCURATO:PERSONA], nominato tale con decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non, invece, in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante all’epoca dell’adozione della deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado. Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, nel quale egli agiva esclusivamente quale legale rappresentante dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (cfr. atto di citazione in primo grado, che reca la seguente intestazione: “[OSCURATO:PERSONA] al secolo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di l.r.p.t. dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata […] nominato [OSCURATO:PERSONA] con decreto prot. 52741/2012 dalla Congregazione per gli Istituti di [OSCURATO:PERSONA] e per le società di [OSCURATO:PERSONA] dell’11 luglio 2013”), tanto che la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, indica nell’intestazione: “Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t.”; né nel giudizio di appello, posto che l’atto di appello è stato proposto nell’interesse dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t. (nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che, benché attori in primo grado, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, non sono stati proprio indicati nella sentenza impugnata). Pertanto, posto che [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è parte del presente giudizio, né in primo grado, né in secondo grado, e, quindi, non ha impugnato la delibera assembleare del 23.8.2013, che è stata solo impugnata dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante, il primo motivo di appello, che è proposto dal suddetto Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, ma mira a far valere l’interesse ad impugnare la delibera in capo a [OSCURATO:PERSONA], inproprio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire»; ii) «In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi che il primo motivo di appello mira a far valere l’interesse (non di [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ma) dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante, ad impugnare la delibera assembleare del 29.8.2013 di modifica dello Statuto dell’Associazione convenuto, il motivo di appello, del pari, non sarebbe fondato per le ragioni che seguono. Ed invero, non sono condivisibili le ulteriori argomentazioni del primo motivo di appello, che, al fine di riconoscere l’interesse ad impugnare le delibere delle associazioni in capo a chiunque, e, quindi, anche in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, o all’Istituto del [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante (entrambi non rientrano in nessuna delle tre categorie di soggetti a cui l’art. 23 c.c. riconosce la legittimazione ad impugnare le delibere delle associazioni riconosciute), prospettano che l’art. 23 c.c. si applichi solo ai casi di delibere annullabili, e non anche ai casi di delibere nulle – casi in cui rientrerebbe la deliberazione del 29.8.2023 oggetto di impugnazione –alle quali, invece, si applicherebbe in via analogica l’art. 2379 c.c. Ed invero, il precedente invocato nel primo motivo di appello, Cass. civ., 4.2.1993, n. 1408 (secondo cui le disposizioni di cui all’art. 23 c.c. sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali, come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto, siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato) non è incontroverso, ma, anzi, risulta superato da sentenze della Corte di Cassazione successive, secondo cui quella dell’art. 23, comma 1, c.c. è una speciale forma di annullabilità che deroga al principio generale dell’art.1418 cc, il quale detta, per i negozi contrari a norme imperative, il diverso regime della nullità (Cass. civ., 18.6.2014, n. 13855; conforme, Cass. civ., 17.8.2018, n. 20764), o che affermano il principio secondo cui, ai sensi degli artt. 23, comma 1, e 24, comma 3, c.c., i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione (Cass. civ., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8456)». 3. Per la cassazione di questa sentenza sono stati promossi due autonomi ricorso: il primo, recante un motivo, dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], al quale hanno resistito, con unico controricorso, i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nonché l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, mentre non ha svolto difese [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, recante tre motivi, dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, cui ha resistito, con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto difese i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sono state depositate memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere che i ricorsi autonomamente proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 luglio 2024, n. 3266, notificata il 3 settembre 2024, devono considerarsi già riuniti exart. 335 cod. proc. civ., altresì ricordandosi che, come ancora ribadito da Cass. n. 5375 del 2024 (con richiamo ivi a Cass.n. 7829 del 2023, Cass. n. 394 del 2021 e Cass. n. 15582 del 2020), per giurisprudenza consolidata, e qui condivisa, di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 33809 del 2019; Cass. n. 28259 del 2019; Cass. n. 5695 del 2015), «il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia, quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta ed ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi». Per intuitive finalità di maggior chiarezza e specificità di questa esposizione, inoltre, si ritiene opportuno procedere al separato esame di ciascuno dei ricorsi predetti, il primo dei quali (notificato il 30 ottobre 2024) deve essere individuato in quello promosso dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], convertendosi quello dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata (tempestivo perché notificato il 4 novembre 2024, nell’osservanza, quindi, del termine predetto) in ricorso incidentale. A) Il ricorso principale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. L’unico formulato motivo di questo ricorso, rubricato «Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt.100 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», contesta alla corte partenopea di avere riconosciuto l’interesse ad agire e, quindi, l’ammissibilità dell’azione di annullamento, proposta da alcuni soci fondatori assertivamente pretermessi, di una delibera assembleare di modifica dello statuto di una associazione riconosciuta, senza tener in alcun conto la sopravvenuta estinzione della stessa, disposta ex officio dalla Prefettura di Benevento per inattività, con conseguente scioglimento ed apertura di procedura liquidatoria, il tutto avvenuto e documentato in corso di causa. Si assume, tra l’altro, che, «l’estinzione decretata dal Prefetto di Benevento, in uno all’avvenuto scioglimento effettuato ai sensi dell’art. 11, co. 1, disp. att. cod. civ. con delibera del 1.3.2024 a mezzo atto [OSCURATO:PERSONA], ha senza alcun dubbio imposto la cessazione delle funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, e l'insediamento dell’organo liquidatore; una volta venuti a conoscenza in giudizio del provvedimento prefettizio, dell’avvenuto scioglimento e della messa in liquidazione, gli attuali resistenti, non hanno neppure enunciato quale fosse il loro interesse all’appello con riguardo alle utilità personali attese (che, trattandosi di ente senza scopo di lucro, non si riesce neanche a comprendere quali possano essere!); di contro, alla luce di tale circostanza, era invece onere dei medesimi enunciare le ragioni che fondavano e fondano tale sussistenza di interesse, analogamente all'esigenza che, con riguardo al diverso tema della proponibilità dell'azione verso soggetto fallito o in liquidazione, l'attore dichiari l'intenzione di avvalersi di un'eventuale condanna solo in esito al ritornoin bonis […]. Né, in senso contrario, potrebbe ritenersi un perdurante interesse alla caducazione della impugnata delibera sotto il profilo della possibile interferenza fra questa e le delibere successive, che dipendono appunto da quella dichiarata invalida, posto che la detta delibera di cui al verbale per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non è mai stata sospesa. Quindi alla luce del principio secondo il quale se una delibera, ancorché annullabile, non sia stata sospesa, e dunque sia stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto risultante dalla esecuzione della stessa è a sua volta legittimo, legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con le nuove maggioranze e composizioni, posto che la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento (che si verifica solo dopo il loro passaggio in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio tempore sorti […]. Deve allora convenirsi che, allo stato degli atti, in coincidenza con la declaratoria di estinzione dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] nonché del conseguente scioglimento deliberato dall’assemblea dell’Associazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai sensi dell’art. 11, co. 1, disp. att. cod. civ., era ed è venuto meno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], seppur in qualità di soci fondatori, non soltanto l'interesse ad impugnare la delibera di modifica statutaria, ma anche, ed a maggior ragione, quello a proseguire il giudizio di appello contro la decisione di primo grado, evidente essendo la mancanza di utilità giuridica personale derivabile dall'eventuale accoglimento dell’appello e, quindi, della domanda, stante la riferibilità della pronuncia ad un soggetto giuridico dichiarato estinto ed in fase di liquidazione, rispetto al quale la pronuncia invocata potrebbe avere ormai soltanto il valore astratto di una enunciazione teorica». 2. È doveroso premettere che questo ricorso è stato notificato dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ai soli religiosi, P adr i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non anche all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata. Tuttavia, considerato che pure il medesimo Istituto ha promosso autonomo ricorso avverso la stessa sentenza della Corte di appello di Napoli nella parte in cui ha dichiarato il propriodifetto di legittimazione e di interesse ad impugnare la delibera assembleare suddetta, ritiene il Collegio di poter condividere la condotta processuale del primo che, chiaramenteinteressato al rigetto del ricorso proposto dalla menzionata Associazione e, quindi, alla conferma di detta sentenza in parte qua , ha scelto di aff iancarsi a quei religiosi nel lorocontroricorso. Del resto , l’odierna ricorrente ha riproposto le stesse argomentazioni esposte a corredo della sua doglianza in modo affatto analogo nel controricorso con cui ha inteso resistere al ricorso (successivo rispetto al proprio) dell’Istituto. 2.1. Fermo quanto precede, entrambe le eccezioni di inammissibilità del ricorso dell’Associazione predetta , come sollevate dalla parte qui controricorrente, si rivelanoinfondate. La prima (“l’incarico di ricorrere in cassazione è stato dato da chi non è legale rappresentante dell’associazione, perché né liquidatore dell’associazione, né presidente del consiglio direttivo”), in ragione del fatto che l’efficacia retroattiva dell’annullamento di una delibera assembleare opera solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha pronunciato. Nel caso di specie, la sentenza n. 3266/2024 della Corte d’appello di Napoli, oggetto del presente ricorso, non è passata in giudicato, sicchéè innegabile la sussistenza della legittimazione processualedi [OSCURATO:PERSONA], nominato presidente e legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla delibera del 2013, poi, annullata, e da [OSCURATO:PERSONA], nominato liquidatore unico con la delibera assembleare per notaio Cimmino di Afragola dell’1 marzo 2024, atteso che, giusta il qui condivisoprincipio sostanzialmente desumibile da Cass. n. 4946 del 2013, se una delibera, ancorché annullabile, non sia stata sospesa, e dunque sia stata legittimamente eseguita, il nuovo assetto risultante dalla esecuzione della stessa è a sua volta legittimo, e legittime sono, perciò, le successive deliberazioni assunte con le nuove maggioranze e composizioni, posto che la retroattività degli effetti delle sentenze di annullamento (che si verifica solo dopo il loro passaggio in giudicato) non è assoluta, ma incontra dei limiti, anche al fine di garantire la certezza dei rapporti medio temporesorti. La seconda (“errata indicazione della norma violata nella rubrica del motivo, non essendo nemmeno possibile che la S.C. possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche svolte dall’associazione ricorrente”), perché è assolutamente chiaro, al di là di quanto indicato nella rubrica del motivo, ciò di cui si lamenta l’Associazione ricorrente. Pertanto, è sufficiente ricordare che, come si legge in Cass. n. 12690 del 2018, «ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l'esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass. Sez. 3, 29/08/2013, n. 19882, Rv. 627575 -01; Cass. Sez. 1, 24/03/2006, n. 6671, Rv. 587786 - 01). In tale prospettiva, l'erronea in dicazione della norma violata nella rubrica del motivo non determinaex se l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. Sez. 5, 03/08/2012, n. 14026, Rv. 623656 - 01) » . Tale impostazione ermeneutica , del resto, è stata autorevolmente avallata dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 17931 del 2013 , ha nno affermato che « l'onere della specificitàex art. 366, n. 4 cod. proc. civ., secondo cui il ricorso deve indicare "i motivi per i quali si chiede la cassazione,con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano", non debba essere inteso quale assoluta necessità di formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisa individuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazione di norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di altri testi normativi, comportando, invece, l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà de/l'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 360 citato». 2.2. Tanto premesso, il descritto motivo di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] rivela insuscettibile di accoglimento. Invero, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità è assolutamente costante nell’opinare che l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e postula non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 13385 e 5361 del 2025; Cass. n. 12733 del 2024). In quanto condizione dell’azione, peraltro, l’interesse ad agire deve sussistere fino al momento della decisione, quale espressione del bisogno di tutela giurisdizionale (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5361 del 2025, Cass. n. 17029 del 2016; Cass. n. 14649 del 2013). Questa Corte, inoltre, ha chiarito, da tempo ed affatto condivisibilmente, che l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda (cfr., tra le altre, Cass. n. 7635 del 2006) e, quindi, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale (cfr., e plurimis, Cass. n. 8135 del 2004) nei termini precedentemente evidenziati. Sebbene, dunque, la specifica doglianza oggi esposta nel motivo siastata prospettata,per la prima volta, in questa sede – posto che, innanzi alla corte di appello, le medesime circostanze quiinvocate dalla ricorrente erano state allegate al diverso fine della richiesta di interruzione del giudizio, peraltro, disattesa da detta corte – è innegabile che la corrispondente questione giuridicadebba considerarsi qui comunque ammissibile , proprio muovendo dal presupposto che l’interesse ad agire deve persistere al momento della decisione e tenuto conto che i fatti su cui la stessa si fonda sono comunque anteriori all’odierno giudizio di legittimità. Ne consegue, altresì, che se deve essere consentito far valere, oggi, per la prima volta, la dedotta mancata indicazione di un concreto interesse ad agire dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], invece,nel frattempo, ha chiesto ed ottenuto la dispensa dai voti religiosi , riferito e documentato nel loro controricorso), parimenti deve essere permesso a questi ultimi di specificarlo in questa sede . In quest’ottica, dunque, andrà valutata l’osservazione del loro difensore secondo cui «né la dichiarazione prefettizia di estinzione,né la delibera di messa in liquidazione volontaria dell’associazione fanno venire meno l’interesse degli esponenti religiosi, una volta soci e membri dell’assemblea, al controllo della regolare gestione dell’associazione stessa, e ciò, ad esempio, in relazione ad un eventuale futuro giudizio di risarcimento danni nei confronti degli amministratori. […] Dacché, se è vero che l’associazione rimane in vita anche dopo che l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione (si noti che tale capo della sentenza non è stato impugnato), è altrettanto vero che i soci restano soci, per cui coloro che hanno impugnato le delibere (nel nostro caso, tre associati membri dell’assemblea) conservano l’interesse ad agire e ad ottenere la decisione sulle iniziative giudiziarie intraprese. Diversamente, la dichiarazione di scioglimento volontario, pur se successiva alla dichiarazione prefettizia di estinzione, sarebbe un’arma troppo grande nelle mani di chi (come nel caso di specie) vuole ostacolare una iniziativa degli associati tesa a dimostrare la mala gestiodegli amministratori e del legale rappresentante»(cfr. pag. 16-20 del loro controricorso). 2.3. Orbene, osserva il Collegio che lo Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] allegato all’atto costitutivo della stessa del 12 novembre 2012, le cui disposizioni, ove divenga definitivo l’avvenuto annullamento della delibera assembleare del 29 agosto 2013 (che ebbe ad adottare rilevanti modifiche al menzionato Statuto, come appresso si dirà) pronunciato dalla sentenza qui impugnata, torneranno vigenti (in luogo di quelle, corrispondenti, modificate dalle delibera suddetta) prevede, tra l’altro: i) all’art. 27, che “È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanza di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione”; ii) al successivo art. 28, che “In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio. Possono essere nominati liquidatori anche i consiglieri uscenti. Quanto residuerà, esaurita la liquidazione, verrà devoluto all’Istituto religioso dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata[…] per le Sue finalità istituzionali di religione o per donarle alle loro missioni “ad gentes” o ad altra associazione con finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dall’assemblea”. Il divieto posto dalla prima disposizione, dunque , investe solo la distribuzione di quanto ivi indicato “durante la vita dell’associazione”,sicché la medesima disposizione diventa completamente irrilevante allorquando, come concretamente verificatasi, nella specie, successivamente alla deliberazione oggi impugnata, sia avvenuto lo scioglimento dell’Associazione suddetta con avvio della liquidazione delsuo patrimonio. A quest’ultima ipotesi, infatti, si riferisce specificamente la seconda di quelle disposizioni statutarie (art. 28), dalle quali emerge, innegabilmente, la devoluzione, in favore dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di quanto residuato una volta esaurita la fase di liquidazione: Istituto che, peraltro, deveutilizzare quanto devolutogli “ per le Sue finalità istituzionali di religione o per donarle alle loro missioni “ad gentes”o ad altra associazione con finalità analoghe secondo le indicazioni fornite dall’assemblea”. Nella sentenza oggi impugnata si legge, tra l’altro (cfr. pag. 4), che la modifica dello Statuto dell’Associazione approvato con la delibera del 29 agosto 2013 «stravolgeva completamente le regole fino a quel momento vigenti, facendo venir meno il ruolo di controllo dell’Istituto, eliminando ogni riferimento al preventivo parere del Superiore Generale dell’Istituto, prevedendo che i soci membri, oltre che religiosi dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata potessero essere anche laici cattolici praticanti, nonché rimuovendo il vincolo, in caso di scioglimento dell’Associazione, di devoluzione del patrimonio residuo del patrimonio all’Istituto, per prevedere che, in caso di scioglimento, il patrimonio sarebbe stato devoluto ad altra associazione con analogo/affine scopo». L’istituto, dunque, non veniva più considerato tra i destinatari dei beni in caso di scioglimento dell’associazione, restando la liquidazione dei beni un affare interno alle associazioni. Ne consegue, allora, ad avviso del Collegio, che deve considerarsi tuttora sussistente un interesse concreto ed attuale (stante la fase di liquidazione in atto, circostanza, quest’ultima, sostanzialmente pacifica, oltreche desumibile dagli scritti di entrambe le parti in causa) dell’Istituto predetto alla decisione della odierna controversia da individuarsi , evidentemente, nell’intento di evitare che l’Associazionepossa liquid are il proprio patrimonio sulla base di uno statuto , dichiarato illegittimo prop rio dalla sentenza della c orte napoletana in questa sede impugnata , che esclude l ’istituto stesso da i destinatari dei beni in caso di scioglimento dell’Associazionemedesima. La difesa di quest’ultima, nella propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. depositata il 5 novembre 2025, assume che «anche lo statuto del 2012 prevedeva la devoluzione“all’Istituto o ad altra associazione con finalità affini o analoghe, secondo le indicazioni dell’associazione”. Non vi è quindi alcun automatismo: la scelta spetta all’assemblea o, in fase di liquidazione, al liquidatore. L’annullamento della delibera 2013 non garantirebbe alcuna certezza sulla destinazione del patrimonio. […]. L’eventuale interesse sarebbe solo dell’Istituto, che tuttavia non è legittimato a contraddire, non essendo stato intimato» (cfr. pag. 12). A tanto, però, è agevole replicare, da un lato, ed in via assolutamente dirimente, che l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, come si è già anticipato e meglio si dirà oltre, ha comunque proposto autonomo ricorso avverso la sentenza della corte napoletana n. 3266/2024 nella parte in cui quest’ultima gli ha negato la legittimazione ad impugnare la delibera assembleare suddetta; dall’altro, che, come è assolutamente intuitivo, un’assemblea dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] composta secondo le norme del suo statuto come modificato da tale delibera (con la partecipazione, dunque, oltre che di religiosi dell’Istituto, anche di laici cattolici praticanti) sarebbe certamente differente rispetto ad una sua composizione giusta quanto sancito dal suo statuto ante modifica (con la partecipazione, cioè, di soli religiosi dell’Istituto medesimo), con le conseguenti ripercussioni anche sulla tipologia di decisioni concretamente adottabili in punto di destinazione del residuo della liquidazione del suo patrimonio ove sciolta l’Associazione stessa. L’ulteriore rilievo della odierna ricorrente secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], invece, come si è già detto, ha chiesto ed ottenuto la dispensa dai voti religiosi) non trarrebbero comunque alcun vantaggio personale da tale devoluzione, poiché il divieto statutario di distribuzione di utili (art. 27) esclude qualsiasi utilità individuale, non tiene conto della inapplicabilità di quella disposizione statutaria, espressamente riferita al solo periodo di vita dell’associazione, alla fase di scioglimento di quest’ultima e di liquidazione del suo patrimonio. È certamente vero, peraltro, che, anche in taleevenienza, giusta l’art. 28 dello Statuto del 2012 già riportato, quei Padri mai potrebbero beneficiare, almeno direttamente, di alcuna utilità individuale, ma ciò non esclude, ad avviso del Collegio, l’interesse di quei religiosi, riconosciuti dalla sentenza oggi impugnata come tuttora soci dell’Associazione medesima, al controllo della regolare gestione di quest’ultima, sicché, una volta stabilito nella medesima sentenza (senza che il relativo capo sia stato fatto oggetto di specifica impugnazione), che l’associazione rimane in vita anche dopo che l’assemblea abbia deliberato lo scioglimento volontario e la messa in liquidazione, quei soci che ne hanno impugnato le delibere conservano l’interesse ad agire e ad ottenere la decisione sulle iniziative giudiziarie intraprese. Opinando diversamente, infatti, si otterrebbe l’effetto, tutt’altro che ragionevole, di far assumere al disposto scioglimento volontario dell’Associazione, benché successiv o alla dichiarazione prefettizia di sua estinzione, la sostanziale natura di strumento idoneo ad ostacolare, molto facilmente, iniziativedegli associati volte a contestare possibili fatti di mala gestio degli amministratori e del legale rappresentante dell’Associazione stessa. B) Il ricorso (da qualificarsi come incidentale tempestivo) dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata. 1. I formulati motivi di questo ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». si sostiene che la motivazione con cui la corte napoletana ha dichiarato il primo motivo di appello inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’esponente istituto «costituisce l’ipotesi paradigmatica di motivazione apparente, poiché l’affermazione secondo la quale “…in realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, sia quale Padre Generale, sia quale [OSCURATO:PERSONA], nomi nato tale con decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non, invece, in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante all’epoca dell’adozione della deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca della introduzione del giudizio di primo grado…”, non spiega nulla, né chiarisce quali siano le “…argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello…” che condurrebbero ad una tale decisione.Spiegazioni, queste, vieppiù necessarie se solo si pensa che, come riconosciuto dalla Corte di merito, sia l’atto di citazione iniziale […], che l’atto di appello […], sono riferibili a [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata»; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 c.c. anche in relazione all’art. 2379 c.c. ed agli artt. 81 e 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Vengono censurate le argomentazioni con cui la corte distrettuale ha ritenuto comunque infondato il medesimo primo motivo di appello dell’Istituto oggi ricorrente. Si assume che «l’art. 23 c.c., quanto alle delibere nulle, nel mentre comporta l’applicazione del termine prescrizionale quinquennale proprio delle delibere annullabili, non esclude, però, che le stesse possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 c.c. in relazione agli artt.81 e 100 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Viene contestata l’affermazione della corte territoriale che, nel rigettare il terzo motivo di appello dell’Istituto e degli altri tre religiosi (con cui si era lamentata l’omessa pronuncia sulla domanda di annullamento della delibera del 29 agosto 2013 per notar Calice), ha ritenuto che «…il primo giudice si era pronunciato su detta domanda, dichiarandola inammissibile, con lamotivazione che l’Istituto attore non aveva dato la prova di rivestire la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di adozione della delibera impugnata…”, all’uopo rinviando, “…per quanto riguarda la questione dei casi in cui la delibera adottata dall’Associazione riconosciuta appellata sarebbe nulla e non annullabile,ex art. 23 c.c., con conseguente inapplicabilità dell’art. 23 c.c., potendo la delibera nulla essere impugnata da chiunque vi abbia interesse…a quanto affermato in sede di disamina del primo motivo di appello…». Questo assunto viene oggi contestato «per le ragioni di cui ai precedenti motivi, in punto sia di ammissibilità, sia di fondatezza quanto alla legittimazione ed all’interesse ad agire da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella detta qualità». 2.Allo scrutinio dei suesposti motivi giova premettere, da un lato, che vale anche qui, stante quanto si sostiene nel controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] del Cuore dell’Immacolata circa la carenza di interesse ad agire dell’Istituto suddetto, ciò che si è gi à detto respingendosi i l corrispondente motivo di ricorso formulato dall’Associazione medesima. Dall’altro, chedalla sentenza qui impugnata emerge, affatto chiaramente, chela corte partenopea, dopo aver rimarcato, quanto al gravame innanzi alla stessa promosso dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, nonché daiPadri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che «Il primo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell’Istituto appellante», esaustivamente spiegandone le ragioni, haosservato, poi, che, «In ogni caso, anche ove dovesse ritenersi che il primo motivo di appello mira a far valere l’interesse (non di [OSCURATO:PERSONA], in proprio, ma) dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] è il legale rappresentante, ad impugnare la delibera assembleare del 29.8.2013 di modificadello Statuto dell’Associazione convenuto, il motivo di appello, del pari, non sarebbe fondato»alla stregua delle argomentazioni successivamente esposte. Si è al cospetto, dunque, evidentemente, di una tecnica di redazione motivazionale inquadrabile in una di questedue fattispecie: i) prospettazione di una ragione di inammissibilità del motivo di gravame, poi seguita da una giustificazione di infondatezza di quest’ultimo, sicché dovrebbe trovare applicazione il principio, consolidato nella qui condivisa giurisprudenza di legittimità, secondo cui, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandiin relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata ( cfr . Cass., SU, n. 3840 del 2007; Cass. n. 11675 del 2020; Cass. n. 27388 del 2022; Cass. n. 10240 del 2025). È noto, infatti, che lemere argomentazioni ipotetiche e virtuali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili (cfr. Cass. n. 26724 del 2025; Cass., SU, n. 8087 del 2007. Si veda pure Cass. n. 1770 del 2025, a tenore della quale «In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituentiobiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione»); i i ) indicazione di una pluralità di rationes decidendi, ciascuna delle quali autonomamente e logicamente sufficiente a giustificare la conclusione, in termini di rigetto del gravame, come adottata dalla corte distrettuale, sicché troverebbe applicazione il principio, parimenti consolidato nella qui condivisa giurisprudenza di questa Corte , secondo cui, ove la corrispondente motivazione della sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata sul punto, l'omessa o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, le censure relative alle altre, le quali, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata o impugnata con esito negativo, non potrebbe produrre in alcun caso l'annullamento, in parte qua, della sentenza (cfr., e multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 19277 del 2025; Cass. n. 5102 del 2024; Cass. n. 4067 del 2024; Cass. n. 26801 del 2023; Cass. n. 4355 del 2023; Cass. n. 4738 del 2022; Cass. n. 22697 del 2021; Cass., SU, n. 10012 del 2021; Cass. n. 3194 del 2021; Cass. n. 15075 del 2018; Cass.n. 18641 del 2017; Cass. n. 15350 del 2017). Diviene intuitivo, quindi, che, nella specie, solo ove si riveli fondato il primo motivo di impugnazione dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, volto, giova ricordarlo, a censurare la statuizione di inammissibilità del suo primo motivo di gravame come giustificata dalla corte distrettuale, residuerà l’interesse del medesimo Istituto all’effettivo scrutinio anche delle censure prospettate nei successivi motivi del proprio odierno ricorso. 2.1. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che il suddetto primo motivo di quest’ultimo ricorso sia infondato. Invero,è opportuno ricordare che, come ancora ribadito, in motivazione, da Cass. nn. 20894 e 8671 del 2025, nonché da Cass. nn. 19423, 16118, 13621, 9807 e 6127 del 2024, il vigente testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass.n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023) o di sua “contraddittorietà” (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). In particolare, come ancora chiarito dalle recenti Cass. nn. 20894 e 9218 del 2025 (cfr. in motivazione), il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199, 1522 e 395 del 2021; Cass. nn. 23684 e 20042 del 2020). Ne deriva che è possibile ravvisare una “motivazione apparente” nel caso in cui le argomentazioni del giudice di merito siano del tutto inidonee a rivelare le ragioni della decisione e non consentano l'identificazione dell'iter logico seguito per giungere alla conclusione fatta propria nel dispositivo risolvendosi in espressioni assolutamente generiche, tali da non permettere di comprendere la ratio decidendiseguita dal giudice. Un simile vizio – da apprezzarsi, peraltro, non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020) –è, nella specie insussistente, atteso che la corte territoriale ha illustrato gli assunti posti a base dell’adottata soluzione di ritenuta inammissibilità di quel motivo di gravame (cfr., amplius,pag. 17-20 della sentenza impugnata). La stessa, invero, come si è già ampiamente evidenziato nel § 2. dei “Fatti di causa”: i) ha premesso che l’appellante Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata «ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 23 c.c., l’impugnazione, proposta da parte attrice, della delibera assembleare del 29 agosto 2013 di modifica dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria, sul presupposto che detta “parte attrice” non avesse fornito la prova di rivestire la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Maria alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di adozione della delibera impugnata»; ii) ha chiarito, poi, che «Per “parte attrice”, a cui fa riferimento il primo giudice nella sentenza impugnata, deve intendersi necessariamente solo l’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], e tanto perché nell’intestazione della sentenza di primo grado l’unica parte attrice indicata è il predetto Istituto, mentre non sono indicati, quali ulteriori attori, – né vi nessun riferimento ad essi in tutta la sentenza - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante risultassero dall’atto di citazione chiaramente anch’essi attori, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. Se così è, il primo motivo di appello, per le argomentazioni che lo sorreggono, è da intendersi proposto nell’interesse del solo Istituto appellante, come precisato nella comparsa conclusionale da ultimo depositata dagli appellanti, mentre nell’interesse degli altri appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto un apposito secondo motivo di appello»; iii) dopo aver precisato che , « in materia di associazioni riconosciute, l’art. 23, comma 1, c.c., dispone che le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell’ente, di qualunque associato e del pubblico ministero», ha ricordato, da un lato, che « il primo giudice escludeva la legittimazione ad agire in capo all’[OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata sul presupposto che detto Istituto non rivestisse la qualità di associato dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Mara alla data di adozione della delibera impugnata»; dall’altro, che « L’Istituto appellante ha controargomentato che l’interesse ad agire era fuori discussione, “perché l’attore agisce in quanto l’art. 13 dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] approvato prevedeva che sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto l’assemblea degli associati poteva deliberare previo il consenso del Padre Generale. [OSCURATO:PERSONA] per effetto del provvedimento della Congregazione era stato sostituito dal [OSCURATO:PERSONA] in data 3 luglio 2023, cioè prima del verbale per notar Calice del 29 agosto 2013 rep. 4642, racc. 2992”. Pertanto, “[OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA] dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata” – ha precisato l’Istituto appellante - faceva valere la nullità delle modifiche contenute nell’atto per notaio Calice del 29.8.2013 per: 1) mancanza del consenso del Padre Generale; 2) per mancanza delle maggioranze previste dall’art. 21 c.c.; 3) per mancata convocazione di tutti i soci; 4) per mancato raggiungimento del numero legale dei soci richiesto per l’approvazione delle modifiche statutarie. L’Istituto appellante, con un secondo ordine di argomentazioni, ha dedotto che […] , poiché l’art. 23 c.c. disciplina solo le delibere annullabili e non anche quelle delibere i cui vizi sono talmente gravi da privare l’atto dei requisiti minimi essenziali e, cioè, nulle, la mancanza dei requisiti minimi essenziali, che prima veniva sanzionata con la dichiarazione di inesistenza, a seguito della riforma del 2003/2004 deve essere ricondotta in via analogica alla disciplina di cui all’art. 2379 c.c., che prevede la nullità della delibera di “mancata convocazione dell’assemblea”, nonché che le delibere possano essere impugnate da chiunque vi abbia interesse.Ne derivava che, poiché la delibera approvata con atto per notar Calice del 29.8.2023 era radicalmente nulla perché adottata, senza preventiva convocazione formale e con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto e con una partecipazione al voto di persone che non avevano diritto a votare, ben aveva il diritto [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di [OSCURATO:PERSONA], ad impugnare la delibera e a chiedere la revoca del verbale assembleare impugnato, in applicazione analogica dell’art. 2379 c.c.»; iv) ha concluso, quindi, opinando che, «In realtà, tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello sono volte a riconoscere l’interesse ad impugnare la delibera del 29.8.2013 in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, sia quale Padre Generale, sia quale [OSCURATO:PERSONA], nominato tale con decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e non, invece, in capo all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante all’epoca dell’adozione della deliberazione del 29.8.2013 ed all’epoca dell’introduzione del giudizio di primo grado. Tuttavia, [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è stato mai parte del giudizio di primo grado, nel quale egli agiva esclusivamente quale legale rappresentante dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata […], tanto che la sentenza di primo grado, sul punto non impugnata, indica nell’intestazione: “Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t.”; né nel giudizio di appello, posto che l’atto di appello è stato proposto nell’interesse dell’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, in persona del legale rapp.te p.t. (nonché di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che, benchéattori in primo grado, unitamente all’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, non sono stati proprio indicati nella sentenza impugnata). Pertanto, posto che [OSCURATO:PERSONA], in proprio, non è parte del presente giudizio, né in primo grado, néin secondo grado, e, quindi, non ha impugnato la delibera assembleare del 23.8.2013, che è stata solo impugnata dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, di cui [OSCURATO:PERSONA] era il legale rappresentante, il primo motivo di appello, che è proposto dal suddetto Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata, ma mira a far valere l’interesse ad impugnare la delibera in capo a [OSCURATO:PERSONA], in proprio, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire». Si tratta di una motivazione che, ad avviso del Collegio,esplicita le ragioni della decisione, rendendone agevolmente individuabile l’iterlogico, ed in cui il riferimento a «tutte le argomentazioni in cui si articola il primo motivo di appello» altro non significa che la corte partenopea ha inteso rinviare , all’integrale contenuto, in parte qua,di un atto di provenienza, appunto, d ella ivi parte appellante,che, valutato nel suo complesso, l’ha persuasa nel senso dell’adottata conclusione in termini di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agirein capo a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, deveconsiderarsi soddisfatto l’onere minimo motivazionale di cui si è detto, nuovamente ricordandosi che il vizio di motivazione omessa o apparente va apprezza to non già rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva (cfr. Cass. nn. 19423 e 5375 del 2024; Cass. n. 35947 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020). 3. Dalla infondatezza, per le ragioni appena spiegate, del primo motivo di questo ricorso, consegue la inammissibilità dei sui motivi secondo e terzo in ragione dei principi tutti e delle complessive considerazioni di cui al precedente § 2., da intendersi qui riprodotte per intuibili ragioni di sintesi. C) Conclusioni e regime delle spese. 1.In conclusione, dunque, gli odierni ricorsi proposti, rispettivamente, dall’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e dall’Istituto dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Immacolata dev ono essere respint i entrambi , potendosi interamente compensare tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità, stante la reciproca soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascunadelle parti ricorrenti suddette, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il proprio ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contrib
Sentenza Cassazione n. 34212/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris