CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43192/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dall'imputato con il Pubblico ministero per due episodi di bancarotta fraudolenta aggravata; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che sostiene l'erronea applicazione dell'articolo 445 cod. proc. pen. in relazione all'applicazione della pena accessoria prevista dall'art. 216, ultimo comma, R.D. 267/1942 e alla condanna alle spese processuali è fondato, in quanto, essendo la pena applicata inferiore ai due anni di pena detentiva, il giudice non poteva pronunciare condanna al pagamento delle spese del procedimento disporre l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza ai sensi di quanto disposto dall'art. 445 cod. proc. pen.; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, che elimina. Così deciso il 04/1