CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06579/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti pronunce irrevocabili: 1- sentenza del 21 novembre 2019 della Corte d'appello di L'Aquila, irrevocabile il 14 luglio 2020; 2 - sentenza del 23 aprile 2021 della Corte d'appello di L'Aquila, irrevocabile il 6 luglio 2021; 3 - sentenza del 27 gennaio 2021 della Corte d'appello di L'Aquila, irrevocabile il 19 settembre 2021. Diversamente, rigettava la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti pronunce irrevocabili: 4 - sentenza del 6 agosto 2018 del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 16 settembre 2018; 5 - sentenza del 10 ottobre 2020 del Giudice per le indagini preliminari di Pescara, irrevocabile il 7 aprile 2022. 2. Con successiva ordinanza del giorno 08 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava la disciplina della continuazione anche in relazione alla sentenza di cui al n. 4, rigettando la richiesta in merito alla sentenza di cui al n. 5. 3. A seguito di annullamento con rinvio della Prima sezione della Corte di cassazione, il Giudice per le indagini preliminari di Pescara, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 15 aprile 2025, si determinava ad applicare la continuazione anche in relazione alla sentenza di cui al n. 5. 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza da ultimo citata articolando un unico motivo, proposto per violazione di legge in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., con il quale lamenta che il giudice per le indagini preliminari è incorso in due errori, in quanto: - con riferimento alla sentenza di cui al n. 4, ha rideterminato l'aumento per la continuazione nella misura di 6 mesi di reclusione, là dove, diversamente, lo stesso era stato già indicato nella misura di mesi 3 di reclusione; - nel ricalcolare la pena complessiva, ha individuato quale pena base, sulla quale operare gli aumenti, quella inflitta con la sentenza di cui al n. 3, in relazione al delitto di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, là dove, diversamente, avrebbe dovuto individuarla in quella prevista per il delitto di tentato omicidio di cui alla sentenza al n. 5, sulla quale applicare gli ulteriori aumenti per le sentenze di cui ai nn. 1, 2 e 3, nonché l'aumento di mesi tre di reclusione per la continuazione con la sentenza di cui al n. 4, come già determinato. 5. Ad avviso della difesa, si tratta di errori determinati dalla circostanza che, con l'ordinanza del 15 aprile 2025, oggi impugnata, il giudice per le indagini preliminari ha disposto, in relazione alla pena stabilita per le sentenze indicate ai nn. 1, 2 e 3 - già unificate ai sensi dell'art. 81 cod. pen., e non interessate dalle successive ordinanze -, l'aumento di mesi 6 di reclusione - e non quello di mesi 3 di reclusione, già in precedenza determinato - in merito alla sentenza n. 4, nonché l'aumento di anni 7 di reclusione in relazione alla condanna per il delitto di tentato omicidio, di cui alla sentenza n. 5, che, invece, in ragione della pena edittale, rappresenta la violazione più grave, sulla quale applicare gli aumenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Dal tenore letterale dell'ordinanza del 15 aprile 2025, oggi impugnata, si evidenzia con chiarezza quali siano stati gli errori in cui è incorso il giudice per le indagini preliminari, in sede di esecuzione. 3. Gli errori traggono origine dalla circostanza che la pena base, sulla quale operare gli aumenti, è stata individuata in quella già determinata per le sentenze indicate ai nn. 1, 2 e 3, là dove, diversamente, la violazione più grave, sulla cui pena applicare gli aumenti per la continuazione, è rappresentata dal delitto di tentato omicidio di cui alla sentenza indicata al n. 5, nonché dalla circostanza che in relazione alla sentenza indicata al n. 4 è stato applicato l'aumento di mesi sei di reclusione, là dove, diversamente, lo stesso era stato determinato nella misura di mesi 3 di reclusione. 4. Per le esposte ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara, in diversa persona fisica, che procederà a riesaminare l'istanza, ponendo rimedio ai rilevati errori. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Pescara in diversa p