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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17254/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la irrilevanza penale del fatto di cui al capo 1) per ricorrenza di un mero inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione del tutto congrua ed esente da evidenti illogicità anche nella parte in cui ha fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il criterio seguito di quantificazione della pena che ha omesso di richiamare i criteri seguiti e le ragioni a fondamento della scelta della pena base e degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione, è del tutto generico in presenza di una valutazione che ha espressamente tenuto conto della gravità dei fatti e della misura del danno arrecato alle persone offese; osservato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è del tutto aspecifico, essendosi ritenuto che i precedenti del reo, pur se non oggettivamente ostativi al beneficio, non consentono la formulazione di una prognosi positiva in ordine al suo comportamento futuro; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 23/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore sia della parte civile 21 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che della parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC, che hanno depositato conclusioni e nota spese, non avendo le stesse esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore delle parti civili 21 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] PLC.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce la irrilevanza penale del fatto di cui al capo 1) per ricorrenza di un mero inadempimento di carattere civilistico, è indeducibile perché proposto per la prima volta in sede di legittimità; considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione è manifestamente infondato in presenza (si veda pagg. 7-9 della sentenza impugnata) di una motivazione del tutto congrua ed esente da evidenti illogicità anche nella parte in cui ha fatto ricorso alla tecnica della motivazione per relationem; osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura il criterio seguito di quantificazione della pena che ha omesso di richiamare i criteri seguiti e le ragioni a fondamento della scelta della pena base e degli aumenti di pena per aggravanti e continuazione, è del tutto generico in presenza di una valutazione che ha espressamente tenuto conto della gravità dei fatti e della misura del danno arrecato alle persone offese; osservato che il quarto motivo di ricorso, che contesta l'omesso riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena è del tutto aspecifico, essendosi ritenuto che i precedenti del reo, pur se non oggettivamente ostativi al beneficio, non consentono la formulazione di una prognosi positiva in ordine al suo comportamento futuro; rilevato, pertanto, che il ricorso, a cui si è aggiunta memoria difensiva in data 23/03/2024, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che nessuna somma vada liquidata a titolo di spese a favore sia della parte civile 21 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che della parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC, che hanno depositato conclusioni e nota spese, non avendo le stesse esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr., Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione di spese a favore delle parti civili 21 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] PLC. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17254/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris