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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06293/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza di riparazione per la detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], in carcere dal 17 luglio all'i agosto 2013 e agli arresti domiciliari fino al 16 ottobre 2013, in relazione ai reati di associazione per delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata ed altro in relazione ad una vicenda afferente la vendita di un vasto complesso di proprietà del comune di Narni ad una società riferibile alla Diocesi di [OSCURATO:PERSONA]Amelia, dai quali è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 1 febbraio 2020 perché il fatto non sussiste.

La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione in quanto il comportamento dello Zitti avrebbe dato corso alla emissione della ordinanza custodiale, individuando gli estremi della colpa nel non aver «esitato a farsi coinvolgere in logiche di tipo sostanzialistico, estranee all'esigenza di rispettare e garantire rigorosamente - in tutti i passaggi della procedura - le prerogative proprie dell'operare della P.A.». 3.Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso lo Zitti affidandolo a tre motivi. 3.1 Con il primo si deduce l'omessa valutazione della memoria depositata alla Corte territoriale con la quale, tra l'altro, erano state prodotte l'ordinanza di accoglimento della Corte di appello di Perugia relativa all'istanza ex art. 314 cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nei reati contestati al ricorrente e destinatario della stessa misura emessa dal Gip di Terni; la sentenza con la quale la Quarta Sezione penale ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso il provvedimento di accoglimento suddetto.

La Corte non ha spiegato le ragioni per le quali i due originari imputati abbiano meritato un diverso trattamento considerato tra l'altro, che Zitti, a differenza dello [OSCURATO:PERSONA], sin dall'interrogatorio di garanzia, ha fornito una ricostruzione dei fatti che poi, il Tribunale di Terni ha fatto propria.

Ciò a maggior ragione ove si consideri che "il contesto affaristico" valorizzato dalla Corte della riparazione non ha valenza soggettiva ma riguarderebbe, ove sussistente, tanto le posizioni degli esponenti pubblici quanto quelle dei rappresentanti della società privata acquirente, tra cui appunto il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità poiché la Corte della riparazione, nel motivare la sussistenza dei profili di colpa ostativi alla riparazione ha utilizzato conversazioni captate in altro procedimento dichiarate inutilizzabili dal Tribunale di Terni e che, dunque, non potevano essere poste a fondamento della decisione adottata.

2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con particolare riferimento alla contraddittorietà laddove la Corte della riparazione, dopo avere ricostruito il merito del giudizio alla stregua di quanto ha fatto il Tribunale, perviene a conclusioni incompatibili con la stessa.

All'esito di una parcellizzata sintesi della sentenza, i giudici hanno ritenuto che «le peculiari condotte tenute dal prevenuto sullo sfondo di un contesto affaristico del tutto singolare» avrebbero reso ravvisabile una lettura ex ante delle vicende emerse, connotata da indizi di rilevanza penale senza tenere conto del fatto che si trattava dei medesimi elementi a disposizione del giudice di merito (documentazione, intercettazioni peraltro dichiarate inutilizzabili e alcuni contributi dichiarativi acquisiti al dibattimento).

L'ordinanza, dunque, secondo il ricorrente, tenta di rinvenire nelle pieghe della sentenza di assoluzione profili di colpa senza individuare gli elementi noti al momento della adozione e del mantenimento della misura.

Si ravvisa, inoltre, un profilo di carenza motivazionale che si risolve nel travisamento del contenuto della sentenza assolutoria che ha escluso la sussistenza dei reati per insuperabili ragioni giuridiche alla luce delle quali ogni irregolarità della procedura che avrebbe potuto rilevare, al più, sul piano amministrativo è divenuta irrilevante.

In particolare le condotte contestate ai sensi dell'art. 353 cod. pen. si sono rivelate ontologicamente inidonee a turbare la gara come rilevato dal Tribunale; lo stesso dicasi per il reato di truffa aggravata per la quale il Tribunale ha evidenziato la contraddizione insita già nell'imputazione laddove si ipotizzava un danno, tanto in capo al venditore (Comune) quanto all'acquirente (Curia), peraltro, in un contesto in cui il prezzo del bene è stato pagato e sono stati corrisposti gli interessi.

Nell'escludere poi il reato di cui all'art. 416 cod. pen. la sentenza ha sottolineato la mancanza di un programma criminoso eivdenziando che ulteriori delitti ove sussistenti sarebbero stati da ricondurre alla categoria del reato continuato.

3. Il P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

Vale la pena ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato va tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione.

Quest'ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto piuttosto se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento "detenzione".

In relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

Ha chiarito questa Corte che il giudice della riparazione «non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampioi spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate» (Sez. 4 n. 372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Garda de Medina, Rv. 263197).

3. Fatta questa premessa l'ordinanza impugnata mostra che il giudice della riparazione incorre in un errore prospettico, censurato dal ricorrente, quando rimarca che la Corte della riparazione ha affermato come esistenti, comportamenti che invece, come si dirà oltre, sono stati neutralizzati dai giudici di merito.

4. Va innanzitutto rilevato, con riferimento alla omessa valutazione della memoria depositata per l'udienza del 7 settembre 2023 e della relativa documentazione allegata, che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non costituendo causa di nullità della decisione, può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (Sez. 5 n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 - 01).

La parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare gli argomenti decisivi per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato.

A tanto la difesa ha provveduto rilevando di aver prodotto provvedimento emesso dalla Corte di appello di Perugia con il quale è stata accolta analoga istanza nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e destinatario della medesima misura emessa dal Gip di Terni nonché la sentenza di questa Corte che ha rigettato il ricorso proposto avverso detto provvedimento di accoglimento dell'istanza di riparazione, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'ordinanza impugnata in questa sede non fa alcun cenno in merito alla produzione allegata alla memoria di cui si è detto.

5. Sotto altro profilo, la Corte della riparazione, nell'individuare in capo allo Zitti profili di colpa grave ostativi all'accoglimento, ha utilizzato intercettazioni telefoniche che sono state dichiarate inutilizzabili.

In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti» (Sez. 4 n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285828 - 01).

Nella parte motiva di detta pronuncia, si fa espresso richiamo al principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667) secondo cui «l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso- per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione».

Operata la distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" si rileva che tale distinzione «non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime.

Dunque, il principio del divieto, per il giudice della riparazione, di tenere conto di prove anche solo fisiologicamente inutilizzabili affermato con riferimento agli esiti delle intercettazioni trova la sua ratio nella rilevanza costituzionale del bene della segretezza e libertà della comunicazione».

L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati avendo utilizzato, ai fini del decidere, conversazioni frutto di captazioni che espressamente il Tribunale di Trani ha dichiarato inutilizzabili. 6 Coglie, altresì, nel segno il terzo motivo di ricorso laddove si deduce che i giudici della riparazione, dopo avere passato in rassegna profili "parcellizzati" della sentenza con essa non si sono realmente confrontati rispetto alle motivazioni addotte per escludere la sussistenza delle singole fattispecie di reato in origine contestate, peraltro, sulla scorta del medesimo materiale a disposizione del giudice della cautela.

La Corte della riparazione, invero, esclusi dai giudici del merito profili di rilevanza penale a quelle che al più costituivano profili di irre.golalità/illegittimità della procedura amministrativa, ha equiparato detti profili alla partecipazione ai gravi delitti contestati, quantomeno sul piano della loro apparenza ex ante, per quanto poi esclusi, e ciò ha fatto senza considerare la lettura della intera vicenda offerta sin dall'interrogatorio di garanzia reso dal funzionario, delle ragioni del suo operato e delle modalità dell'azione, peraltro, poi, integralmente recepite nella sentenza di assoluzione.

A tale proposito è sufficiente leggere le pagine 76 e 77 della sentenza di assoluzione dalle quali si ricava che per effetto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 51/2020 che «esclude l'utilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel contesto di altro e collegato procedimento ... non è possibile valutare l'esito delle intercettazioni neppure in favore degli imputati e con il consenso dei difensori».

7. Per quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Perugia ha rigettato l'istanza di riparazione per la detenzione patita da [OSCURATO:PERSONA], in carcere dal 17 luglio all'i agosto 2013 e agli arresti domiciliari fino al 16 ottobre 2013, in relazione ai reati di associazione per delinquere, turbativa d'asta, truffa aggravata ed altro in relazione ad una vicenda afferente la vendita di un vasto complesso di proprietà del comune di Narni ad una società riferibile alla Diocesi di [OSCURATO:PERSONA]Amelia, dai quali è stato assolto con sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 1 febbraio 2020 perché il fatto non sussiste. La Corte territoriale ha ravvisato l'insussistenza dei presupposti del diritto alla riparazione in quanto il comportamento dello Zitti avrebbe dato corso alla emissione della ordinanza custodiale, individuando gli estremi della colpa nel non aver «esitato a farsi coinvolgere in logiche di tipo sostanzialistico, estranee all'esigenza di rispettare e garantire rigorosamente - in tutti i passaggi della procedura - le prerogative proprie dell'operare della P.A.». 3.Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso lo Zitti affidandolo a tre motivi. 3.1 Con il primo si deduce l'omessa valutazione della memoria depositata alla Corte territoriale con la quale, tra l'altro, erano state prodotte l'ordinanza di accoglimento della Corte di appello di Perugia relativa all'istanza ex art. 314 cod. proc. pen., proposta da [OSCURATO:PERSONA], coimputato di [OSCURATO:PERSONA], concorrente nei reati contestati al ricorrente e destinatario della stessa misura emessa dal Gip di Terni; la sentenza con la quale la Quarta Sezione penale ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso il provvedimento di accoglimento suddetto. La Corte non ha spiegato le ragioni per le quali i due originari imputati abbiano meritato un diverso trattamento considerato tra l'altro, che Zitti, a differenza dello [OSCURATO:PERSONA], sin dall'interrogatorio di garanzia, ha fornito una ricostruzione dei fatti che poi, il Tribunale di Terni ha fatto propria. Ciò a maggior ragione ove si consideri che "il contesto affaristico" valorizzato dalla Corte della riparazione non ha valenza soggettiva ma riguarderebbe, ove sussistente, tanto le posizioni degli esponenti pubblici quanto quelle dei rappresentanti della società privata acquirente, tra cui appunto il coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità poiché la Corte della riparazione, nel motivare la sussistenza dei profili di colpa ostativi alla riparazione ha utilizzato conversazioni captate in altro procedimento dichiarate inutilizzabili dal Tribunale di Terni e che, dunque, non potevano essere poste a fondamento della decisione adottata. 2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con particolare riferimento alla contraddittorietà laddove la Corte della riparazione, dopo avere ricostruito il merito del giudizio alla stregua di quanto ha fatto il Tribunale, perviene a conclusioni incompatibili con la stessa. All'esito di una parcellizzata sintesi della sentenza, i giudici hanno ritenuto che «le peculiari condotte tenute dal prevenuto sullo sfondo di un contesto affaristico del tutto singolare» avrebbero reso ravvisabile una lettura ex ante delle vicende emerse, connotata da indizi di rilevanza penale senza tenere conto del fatto che si trattava dei medesimi elementi a disposizione del giudice di merito (documentazione, intercettazioni peraltro dichiarate inutilizzabili e alcuni contributi dichiarativi acquisiti al dibattimento). L'ordinanza, dunque, secondo il ricorrente, tenta di rinvenire nelle pieghe della sentenza di assoluzione profili di colpa senza individuare gli elementi noti al momento della adozione e del mantenimento della misura. Si ravvisa, inoltre, un profilo di carenza motivazionale che si risolve nel travisamento del contenuto della sentenza assolutoria che ha escluso la sussistenza dei reati per insuperabili ragioni giuridiche alla luce delle quali ogni irregolarità della procedura che avrebbe potuto rilevare, al più, sul piano amministrativo è divenuta irrilevante. In particolare le condotte contestate ai sensi dell'art. 353 cod. pen. si sono rivelate ontologicamente inidonee a turbare la gara come rilevato dal Tribunale; lo stesso dicasi per il reato di truffa aggravata per la quale il Tribunale ha evidenziato la contraddizione insita già nell'imputazione laddove si ipotizzava un danno, tanto in capo al venditore (Comune) quanto all'acquirente (Curia), peraltro, in un contesto in cui il prezzo del bene è stato pagato e sono stati corrisposti gli interessi. Nell'escludere poi il reato di cui all'art. 416 cod. pen. la sentenza ha sottolineato la mancanza di un programma criminoso eivdenziando che ulteriori delitti ove sussistenti sarebbero stati da ricondurre alla categoria del reato continuato. 3. Il P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. Vale la pena ricordare che, per giurisprudenza costante di questa Corte, l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato va tenuta distinta da quella propria del giudice della riparazione. Quest'ultimo, pur dovendo operare sullo stesso materiale del giudice di merito, deve seguire un iter logico motivazionale del tutto autonomo perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato quanto piuttosto se queste si sono poste come fattore condizionante alla produzione dell'evento "detenzione". In relazione a tale aspetto della decisione il giudice ha piena libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo quanto per controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione di natura civilistica, sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Ha chiarito questa Corte che il giudice della riparazione «non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull'imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampioi spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate» (Sez. 4 n. 372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Garda de Medina, Rv. 263197). 3. Fatta questa premessa l'ordinanza impugnata mostra che il giudice della riparazione incorre in un errore prospettico, censurato dal ricorrente, quando rimarca che la Corte della riparazione ha affermato come esistenti, comportamenti che invece, come si dirà oltre, sono stati neutralizzati dai giudici di merito. 4. Va innanzitutto rilevato, con riferimento alla omessa valutazione della memoria depositata per l'udienza del 7 settembre 2023 e della relativa documentazione allegata, che questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui l'omessa valutazione di memorie difensive, pur non costituendo causa di nullità della decisione, può incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione (Sez. 5 n. 24437 del 17/01/2019, Rv. 276511 - 01). La parte che deduce l'omessa valutazione di memorie difensive ha l'onere di indicare gli argomenti decisivi per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato. A tanto la difesa ha provveduto rilevando di aver prodotto provvedimento emesso dalla Corte di appello di Perugia con il quale è stata accolta analoga istanza nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e destinatario della medesima misura emessa dal Gip di Terni nonché la sentenza di questa Corte che ha rigettato il ricorso proposto avverso detto provvedimento di accoglimento dell'istanza di riparazione, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'ordinanza impugnata in questa sede non fa alcun cenno in merito alla produzione allegata alla memoria di cui si è detto. 5. Sotto altro profilo, la Corte della riparazione, nell'individuare in capo allo Zitti profili di colpa grave ostativi all'accoglimento, ha utilizzato intercettazioni telefoniche che sono state dichiarate inutilizzabili. In proposito questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza del dolo o della colpa grave, è legittimato a tener conto degli elementi fattuali ritenuti provati nel giudizio di cognizione, essendogli precluso l'esame delle sole prove espressamente dichiarate inutilizzabili dal giudice di merito, ma non di quelle ritenute implicitamente tali o irrilevanti» (Sez. 4 n. 7225 del 12/12/2023, dep. 2024, Rv. 285828 - 01). Nella parte motiva di detta pronuncia, si fa espresso richiamo al principio sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667) secondo cui «l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso- per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione». Operata la distinzione tra inutilizzabilità "fisiologica" e "patologica" si rileva che tale distinzione «non può assumere alcun rilievo in sede di ingiusta detenzione, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime. Dunque, il principio del divieto, per il giudice della riparazione, di tenere conto di prove anche solo fisiologicamente inutilizzabili affermato con riferimento agli esiti delle intercettazioni trova la sua ratio nella rilevanza costituzionale del bene della segretezza e libertà della comunicazione». L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati avendo utilizzato, ai fini del decidere, conversazioni frutto di captazioni che espressamente il Tribunale di Trani ha dichiarato inutilizzabili. 6 Coglie, altresì, nel segno il terzo motivo di ricorso laddove si deduce che i giudici della riparazione, dopo avere passato in rassegna profili "parcellizzati" della sentenza con essa non si sono realmente confrontati rispetto alle motivazioni addotte per escludere la sussistenza delle singole fattispecie di reato in origine contestate, peraltro, sulla scorta del medesimo materiale a disposizione del giudice della cautela. La Corte della riparazione, invero, esclusi dai giudici del merito profili di rilevanza penale a quelle che al più costituivano profili di irre.golalità/illegittimità della procedura amministrativa, ha equiparato detti profili alla partecipazione ai gravi delitti contestati, quantomeno sul piano della loro apparenza ex ante, per quanto poi esclusi, e ciò ha fatto senza considerare la lettura della intera vicenda offerta sin dall'interrogatorio di garanzia reso dal funzionario, delle ragioni del suo operato e delle modalità dell'azione, peraltro, poi, integralmente recepite nella sentenza di assoluzione. A tale proposito è sufficiente leggere le pagine 76 e 77 della sentenza di assoluzione dalle quali si ricava che per effetto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 51/2020 che «esclude l'utilizzabilità delle intercettazioni realizzate nel contesto di altro e collegato procedimento ... non è possibile valutare l'esito delle intercettazioni neppure in favore degli imputati e con il consenso dei difensori». 7. Per quanto sopra esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuov
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