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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 21299/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento del provvedimento con il quale il Tribunale di Milano il 17/06/2019 decidendo in sede di reclamo ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 rigettava l'opposizione avverso il decreto del 11/12/2018, con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. In particolare, il provvedimento impugnato si fonda sull'incertezza delle generalità del richiedente il quale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato generalità diverse rispetto a quelle indicate nell'istanza con cui aveva richiesto il patrocinio a spese dello Stato, affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], nato il 13 marzo, poi il 16 giugno 1976 per poi indicare il 1978 quale anno di nascita; inoltre, il provvedimento impugnato evidenzia una dichiarazione circa disponibilità di denaro superiore a quella pari a zero già precedentemente dichiarata nell'istanza di ammissione.

3. La difesa del ricorrente deduce con un unico motivo un'omessa motivazione in ordine all'omesso esame della documentazione prodotta per attestare l'identità del ricorrente; specificamente sostiene la difesa che i documenti depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prodotti anche in sede di reclamo, con una serie di riscontri circa l'attribuzione al ricorrente di tali generalità, dimostrano che le generalità del ricorrente sono esattamente individuate con il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03Q28IF).

Di conseguenza non vi sarebbero dubbi su tale identità come dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

4. Al riguardo asserisce la difesa che la discrasia delle dichiarazioni non può causare automaticamente la revoca della ammissione al beneficio che è prevista soltanto in caso di condanna per le false dichiarazioni.

Pertanto, la difesa lamenta la violazione dell'art. 95 d.p.r. 115 del 2002 che stabilisce la revoca dell'ammissione al beneficio solo a seguito di condanna per la falsa dichiarazione afferente, tra l'altro, le indicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere d) del medesimo decreto riguardante le generalità dell'interessato, osservando sul punto l'assenza di una condanna dell'imputato richiedente il beneficio in ordine alle false dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. In primo luogo, si premetta l'ammissibilità del ricorso poiché nel procedimento per l'ammissione al patrocinio delle spese a carico dello Stato trovano applicazione le regole procedurali penali in forza delle quali per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca del beneficio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi degli articoli 582 e 583 cod. proc. pen. (vedi Sez. 4, 27/2/2019, n. 16616, Confortino, Rv. 275571). .1.

2. In secondo luogo, il Collegio osserva che nel caso di specie risulta confermata in sede di reclamo la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto dell'incertezza circa le effettive generalità del richiedente, desunta soltanto dalle contraddittorie dichiarazioni dallo stesso rese al riguardo nell'udienza e nell'istanza di ammissione.

Tale motivazione, priva dell'analisi dei documenti prodotti dalla difesa e soprattutto in assenza di una condanna circa la falsità di tali dichiarazioni, come invece previsto dall'art. 95 d.p.r. n. 1.15 del 2002, si pone in termini dissonanti rispetto al principio di diritto dettato dalle Sezioni unite, n. 14623 del 19/12/2019 (dep. 12/05/2020), Pacino, Rv 278871..

3. Tale decisione ha precisato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.p.r. n. 115 del 2002.

A tal proposito è opportuno evidenziare che il tema dell'incertezza sulle generalità del richiedente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere, nel momento incipiente della procedura di ammissione, motivo di inammissibilità della medesima; ma successivamente ai fini della revoca di tale ammissione, il dettato normativo così come illuminato dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico, occorre che intervenga una dichiarazione della falsità mediante una sentenza irrevocabile circa il reato di false dichiarazioni.

4. In ordine ad altro profilo del motivo di ricorso, riguardante la discrasia o la giustificazione delle dichiarazioni rese in merito alla situazione reddituale, questo Collegio osserva che il Tribunale di Milano nel corpo della motivazione Fa riferimento soltanto alle generalità del richiedente il beneficio.

Di talché sul punto il ricorrente arricchisce la prospettazione dell'annullamento con una lamentela su un punto che non è realmente contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato; pertanto si tratta di una critica che non rileva in questa sede.

5. Alla considerazione che il provvedimento impugnato presenta una motivazione lacunosa, circa l'analisi dei documenti prodotti e l'effettiva incertezza dell'identità del ricorrente, in assenza di una sentenza di condanna, consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Milano cui si rinvia per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Milano.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] !dente Salvator overe DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento del provvedimento con il quale il Tribunale di Milano il 17/06/2019 decidendo in sede di reclamo ai sensi dell'art. 99 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 rigettava l'opposizione avverso il decreto del 11/12/2018, con cui era stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. In particolare, il provvedimento impugnato si fonda sull'incertezza delle generalità del richiedente il quale all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva dichiarato generalità diverse rispetto a quelle indicate nell'istanza con cui aveva richiesto il patrocinio a spese dello Stato, affermando di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA], nato il 13 marzo, poi il 16 giugno 1976 per poi indicare il 1978 quale anno di nascita; inoltre, il provvedimento impugnato evidenzia una dichiarazione circa disponibilità di denaro superiore a quella pari a zero già precedentemente dichiarata nell'istanza di ammissione. 3. La difesa del ricorrente deduce con un unico motivo un'omessa motivazione in ordine all'omesso esame della documentazione prodotta per attestare l'identità del ricorrente; specificamente sostiene la difesa che i documenti depositati all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e prodotti anche in sede di reclamo, con una serie di riscontri circa l'attribuzione al ricorrente di tali generalità, dimostrano che le generalità del ricorrente sono esattamente individuate con il nome di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 03Q28IF). Di conseguenza non vi sarebbero dubbi su tale identità come dichiarato nell'istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. 4. Al riguardo asserisce la difesa che la discrasia delle dichiarazioni non può causare automaticamente la revoca della ammissione al beneficio che è prevista soltanto in caso di condanna per le false dichiarazioni. Pertanto, la difesa lamenta la violazione dell'art. 95 d.p.r. 115 del 2002 che stabilisce la revoca dell'ammissione al beneficio solo a seguito di condanna per la falsa dichiarazione afferente, tra l'altro, le indicazioni previste dall'art. 79, comma 1, lettere d) del medesimo decreto riguardante le generalità dell'interessato, osservando sul punto l'assenza di una condanna dell'imputato richiedente il beneficio in ordine alle false dichiarazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo luogo, si premetta l'ammissibilità del ricorso poiché nel procedimento per l'ammissione al patrocinio delle spese a carico dello Stato trovano applicazione le regole procedurali penali in forza delle quali per cui il ricorso in cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione alla revoca del beneficio deve essere presentato mediante deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi degli articoli 582 e 583 cod. proc. pen. (vedi Sez. 4, 27/2/2019, n. 16616, Confortino, Rv. 275571). .1. 2. In secondo luogo, il Collegio osserva che nel caso di specie risulta confermata in sede di reclamo la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul presupposto dell'incertezza circa le effettive generalità del richiedente, desunta soltanto dalle contraddittorie dichiarazioni dallo stesso rese al riguardo nell'udienza e nell'istanza di ammissione. Tale motivazione, priva dell'analisi dei documenti prodotti dalla difesa e soprattutto in assenza di una condanna circa la falsità di tali dichiarazioni, come invece previsto dall'art. 95 d.p.r. n. 1.15 del 2002, si pone in termini dissonanti rispetto al principio di diritto dettato dalle Sezioni unite, n. 14623 del 19/12/2019 (dep. 12/05/2020), Pacino, Rv 278871.. 3. Tale decisione ha precisato che la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere disposta solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.p.r. n. 115 del 2002. A tal proposito è opportuno evidenziare che il tema dell'incertezza sulle generalità del richiedente il beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere, nel momento incipiente della procedura di ammissione, motivo di inammissibilità della medesima; ma successivamente ai fini della revoca di tale ammissione, il dettato normativo così come illuminato dalla decisione del [OSCURATO:PERSONA] nomofilattico, occorre che intervenga una dichiarazione della falsità mediante una sentenza irrevocabile circa il reato di false dichiarazioni. 4. In ordine ad altro profilo del motivo di ricorso, riguardante la discrasia o la giustificazione delle dichiarazioni rese in merito alla situazione reddituale, questo Collegio osserva che il Tribunale di Milano nel corpo della motivazione Fa riferimento soltanto alle generalità del richiedente il beneficio. Di talché sul punto il ricorrente arricchisce la prospettazione dell'annullamento con una lamentela su un punto che non è realmente contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato; pertanto si tratta di una critica che non rileva in questa sede. 5. Alla considerazione che il provvedimento impugnato presenta una motivazione lacunosa, circa l'analisi dei documenti prodotti e l'effettiva incertezza dell'identità del ricorrente, in assenza di una sentenza di condanna, consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Milano cui si rinvia per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di Milano. Così deciso in Roma il 9 giugno 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] !dente Salvator overe DEPO
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