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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1306/2023

ECLI:EU:T:2023:546
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0057_INF

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 settembre 2023 – Ungheria/Commissione (causa T‑57/22) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Verifica di conformità – Valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori – Modifica dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori – Penale»

1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Procedura – Obblighi della Commissione – Obbligo di presentare le risultanze della sua indagine nel corso dell’audit o prima della riunione di chiusura dell’audit – Obbligo di elaborare un verbale di tale riunione di chiusura – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34) (v. punti 32‑37)

2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Ambito di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2011 – Organizzazioni di produttori – Esclusione (Regolamento della Commissione n. 543/2011, artt. 42, § 1, e 50, §§ 1‑4, 6 e 7) (v. punti 45‑48)

3. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Calcolo in base al valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento – Spese ammissibili – Costi di trasporto interno ed esterno e costi relativi al deprezzamento dei veicoli utilizzati per il trasporto – Esclusione (Regolamento della Commissione n. 543/2011, art. 50, § 7) (v. punti 49‑55)

4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Importo della rettifica forfettaria – Determinazione – Violazione del principio di proporzionalità – Difficoltà di interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 – Insussistenza (Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2; regolamento della Commissione n. 543/2011, art. 50, § 7; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12, § 6) (v. punti 75, 76, 78‑93)

5. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse dallo Stato membro – Trasmissione tardiva e ingiustificata delle informazioni – Inammissibilità (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34, §§ 3 e 6) (v. punti 119‑125)

6. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Determinazione degli importi ammissibili al sostegno – Determinazione della penale applicata per gli importi non ammissibili al sostegno – Modalità – Prova, fornita dallo Stato membro interessato, dell’applicazione delle penali decise – Presupposti – Obbligo di fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei controlli effettuati (Regolamento della Commissione n. 543/2011, art. 117, §§ 1‑3) (v. punti 132‑144) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Ungheria è condannata alle spese.

62022TJ0057_INF Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 settembre 2023 – Ungheria/Commissione (causa T‑57/22) «FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Ortofrutticoli – Verifica di conformità – Valore della produzione commercializzata di un’organizzazione di produttori – Modifica dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori – Penale» 1. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Procedura – Obblighi della Commissione – Obbligo di presentare le risultanze della sua indagine nel corso dell’audit o prima della riunione di chiusura dell’audit – Obbligo di elaborare un verbale di tale riunione di chiusura – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52; regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34) (v. punti 32‑37) 2. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Gruppi di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Ambito di applicazione dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento n. 543/2011 – Organizzazioni di produttori – Esclusione (Regolamento della Commissione n. 543/2011, artt. 42, § 1, e 50, §§ 1‑4, 6 e 7) (v. punti 45‑48) 3. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Organizzazioni di produttori – Finanziamento da parte del FEAGA – Calcolo in base al valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento – Spese ammissibili – Costi di trasporto interno ed esterno e costi relativi al deprezzamento dei veicoli utilizzati per il trasporto – Esclusione (Regolamento della Commissione n. 543/2011, art. 50, § 7) (v. punti 49‑55) 4. Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Importo della rettifica forfettaria – Determinazione – Violazione del principio di proporzionalità – Difficoltà di interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 7, del regolamento n. 543/2011 – Insussistenza (Art. 5, § 4, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1306/2013, art. 52, § 2; regolamento della Commissione n. 543/2011, art. 50, § 7; regolamento della Commissione n. 907/2014, art. 12, § 6) (v. punti 75, 76, 78‑93) 5. Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento dell’Unione – Presa in considerazione delle informazioni trasmesse dallo Stato membro – Trasmissione tardiva e ingiustificata delle informazioni – Inammissibilità (Regolamento della Commissione n. 908/2014, art. 34, §§ 3 e 6) (v. punti 119‑125) 6. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Ortofrutticoli – Determinazione degli importi ammissibili al sostegno – Determinazione della penale applicata per gli importi non ammissibili al sostegno – Modalità – Prova, fornita dallo Stato membro interessato, dell’applicazione delle penali decise – Presupposti – Obbligo di fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei controlli effettuati (Regolamento della Commissione n. 543/2011, art. 117, §§ 1‑3) (v. punti 132‑144) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) L’Ungheria è condannata alle spese.
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