CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 27347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38384/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato. -Ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1556/2019, pubblicatail 13/05/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:SOCIETA], della quale Alfieri era legale rappresentante, proponevano opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso il decreto n. 300673 con il quale il [OSCURATO:PERSONA] Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva irroga to a llo stesso Alfieri la sanzione di euro 98.750,00 per violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito, verso la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], di denaro contante per un ammontare di euro 405.000,00 ( fatto commesso in data 10/08/2007). Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 1553 del 2013, nel contraddittorio del MEF, accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento sanzionatorio impugnato sul rilievo che, in forza delle disposizioni internazionali in vigore tra i due Stati, sussisteva (e tuttora sussiste) tra Italia e [OSCURATO:PERSONA] uno spazio doganale e valutario unico, con piena liberà di circolazione dei capitali, compreso il contante, con equiparazione tra i soggetti residenti nei due Stati, sicché non trovava applicazione l’obbligo di dichiarazione valutaria previsto dal regolamento CE 26 ottobre 2005, n. 1889. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna ha proposto appello il MEF; la Corte d’appello di Bologna, nel contraddittorio di [OSCURATO:SOCIETA], ha escluso la legittimazione ad agire della società, in quanto non destinataria della sanzione, e ha, nel resto, respinto il gravame, sia pure per ragioni diverse da quelle su cui era fondata la decisione del primo giudice. Questi, in sintesi, gli argomenti della sentenza d’appello: (i) la contestazione riguarda la violazione dell’art. 3 del d.lgs. 195 del 2008, sanzionata dall’articolo 9,comma 1, del medesimo decreto, che non può essere applicato perché il d.lgs . n. 195 del 2008 ha effetto dal 1° gennaio 2009, laddove la violazione risale all’agosto 2007; (ii) non si può nemmeno fare riferimento al Regolamento CEn. 1889 del 2005 che, pur essendo direttamente vincolante, non prevede alcuna sanzione per la violazione dell’obbligo di dichiarazione; (iii) sotto altro profilo, sussiste l’esimente della buona fede, a causa dell’obiettiva situazione d’incertezza della normativa in materia e delle indicazioni fornire dall’Amministrazione. I nfatti, prima dell’emanazione del Reg. CE n. 1889/2005 e del d.lgs. n. 195/2008, nella vigenza del d.l. n. 167 del 1990 (conv., con modificazioni, nella legge n. 227 del 1990) e sostituito dall’art. 1 comma 1 del d.lgs. n. 125 del 1997, la P.A. riteneva che i rapporti valutari tra Italia e Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] fossero disciplinati esclusivamente dalle convenzioni valutarie (Convenzioni del 1991 e del 2000), le quali escludevano qualsiasi limitazione alla libera circolazione del denaro tra i due paesi; 3. il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui Alfieri e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito conun congiunto controricorso. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria, con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Consideratoche: I. Preliminarmente, rileva il Collegio che il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato dalla sentenza d’appello, è questione copertada giudicato interno. 1. Con l’unico motivo di ricorso il MEF denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, dell’art. 3 della legge n. 167 del 1990, convertito nella legge n. 227 del 1990, modificato dal d.lgs. n. 125 del 1997, e del Reg. CE 1889/2005, in combinato disposto tra loro, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorrente deduce che la normativa violata è il Reg. CE n. 1889 del 2005, “relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa”,il quale, all’art. 3.1., stabilisce che “ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento”; la dichiarazione deve essere presentata “al momento della entrata nella Comunità o all’uscita dalla stessa” alle autorità doganali presenti alle frontiere. Regolamento che, spiega il ministero, ha quale antecedente, in Italia, un sistema di controlli molto simile, basato sull’obbligo di dichiarazione in dogana, sancito dall’art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, il quale (appunto) imponeva l’obbligo di dichiarare i cd. “trasferimenti al seguito” da o verso l’estero (paesi comunitari e non) di denaro, titoli o valori mobiliari di importo superiore a 10.000,00 euro, con la previsione, in caso di inosservanza dell’obbligo di dichiarazione, di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo trasferito. Nella specie, infatti, la contestazione riguarda la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 195/2008, ma nel processo verbale di contestazione della Guardia di f inanza si rammenta che la norma reitera(va) il precetto già introdotto nell’ordinamento dal d.l. n. 167 del 1990. In ultima analisi, il MEF mette in evidenza che la fattispecie dei passaggi transfrontalieri di denaro, e del connesso obbligo di dichiarazione, rientra nel perimetro di operatività sia dell ’attuale normativa nazionale (d.lgs. n. 195 del 2008), riproduttiva del precetto contenuto nel d.l. n. 167 del 1990, sia della normativa comunitaria (Reg. CE n. 1889/2005), il che è sufficiente al fine di escludere la tesi del venir meno dell’obbligo dichiarativo, nonché qualsiasi ipotesi di buona fede del trasgressore, che la Corte d’appello ha erroneamente riconosciuto. 1.1. Il motivo è fondato. Anzitutto, va delineata, nei seguenti termini, la cornice,normativa e giurisprudenziale, di riferimento: (a) l’art. 3 del d.l. n. 167 del 1990 prevedeva, al primo comma, che i trasferimenti al seguito da e verso l’estero, da parte di residenti e di non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere, di importo superiore a 10.000,00 euro o al relativo controvalore, dovessero essere dichiarati all’Ufficio italiano cambi. La violazione di tale obbligo era sanzionata a norma del successivo articolo 5; (b) la sostituzione, ad opera dell’art. 1 del d.lgs. n. 125 del 1997, dell’art. 3 del d.l. n. 167 del 1990, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass. n. 10607 del 4/07/2003) non ha comportato una “abolitio criminis”, atteso che la nuova normativa comportava pur sempre un obbligo di dichiarazione in relazione alla circolazione transfrontaliera di capitali, sanzionato dall’art. 2 della nuova disposizione normativa, sostitutivo dell’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990; il Reg. CE n. 1889 del 2005, il legislatore comunitario ha affermato che «per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce dovrebbe valere il principio della dichiarazione obbligatoria. Detto principio consentirebbe alle autorità doganali di raccogliere informazioni su siffatti movimenti di denaro contante e, se del caso, di trasmetterle ad altre autorità.» (Considerando n. 5). A tal fine, l’art 3 (Obbligo di dichiarazione), stabilisce che«1. Ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 EUR deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce a norma del presente regolamento. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete»; (d) attenendosi alla normativa europea, l’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008, nella versione ratione temporis vigente , dispone che «Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete»; per il successivo articolo 9, in tema di sanzioni, la violazione dell’articolo 3 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire, eccedente la soglia di cui all’articolo3, con un minimo di 300 euro. Così ricostruita la cornice entro la quale s’inscrive la fattispecie all’attenzione di questa Corte, è indubitabile che la sentenza impugnata è viziata laddove ravvisa, per così dire,una sorta di “ vuoto normativo” riferibile proprio all’epoca del fatto (commesso il 10/07/2007). In realtà, in linea con quanto afferma il ricorrente, e come correttamente rimarca il PM nella memoria da ultimo depositata, non è fondatamente prospettabile il “ vuoto normativo ” ravvisato dal giudice di merito: l’obbligo di dichiarazione di trasporto di denaro contante tra l’Itala e la Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] è sempre stato immanente nell’ordinamento in quanto è stato c odificato dal d.l. n. 167 del 1990 (conv. con modif. nella legge n. 227 del 1990 ), sostituito dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 125 del 1997, plesso normativo che, senza soluzione di continuità, è stato arricchito, prima, dall’art. 3 del Reg. CE n. 1889 del 2005 e, infine, dall’art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008. Del pari errato è il riconoscimento, operato dalla Corte d’appello , della buona fede del trasgressore. È orientamento di questa Corte (vedi, tra altre, Sez. 2, Ordinanza n. 11568 del 2/05/2025; Sez. 6-2, Ordinanza n. 11777 del 18/06/2020) che i l principio posto dall ’ art. 3 della legge n. 689 del 1981 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Più specificamente, con riferimento all’esimente della buona fede, ravvisata dalla Corte di Bologna, è stato chiarito (vedila cit. Cass. n. 11977/2020) che essa rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e quando l’autore medesimo abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva. Nel caso in questione, in effetti, non viene in gioco la buona fede, dovendosi piuttosto appurare se sussista o meno un errore scusabile a causa dell’incertezza del quadro normativo. La domanda merita risposta negativa: invero, non è fondatamente invocabile alcuna esimente – né quella della buona fede, né l’errore scusabile – poiché, a partire dagli anni ’90 e fino all’attualità, il legislatore ha dettato delle disposizioni che, seguendo una traiettoria intrinsecamente coerente, sono espressione del canone secondo cui, per il denaro contante trasportato da ogni persona fisica che entra (prima nel territorio dello Stato e ora) nella Comunità o ne esce, va osservato il principio della dichiarazione obbligatoria. 1.2. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice a quo, il quale, oltre a regolarele spese del presente giudizio di legittimità, dovrà riesaminare i fatti di causa attenendosi aiprincipi sopra enunciati. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla