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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 00944/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

O [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Benevento del 26/09/2023, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis e 612 cod. pen. alla pena dianni 2 e mesi 8 di reclusione, dichiarava la prescrizione del secondo reato e rideterminava lapena in ani 2 e mesi 6 di reclusione.2.

Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione.2.1.

Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e omessa pronuncia in relazioneal secondo profilo di gravame, che concerneva la dedotta assenza degli elementi oggettivo esoggettivo del reato, limitandosi la Corte di appello ad un rinvio per relationem alla primapronuncia.2.2.

Col secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. inriferimento alla circostanza che il fatto non costituisce reato.Si condanna il Troia per avere toccato fugacemente la figlia della denunciante, mamancano le caratteristiche intrinseche dell’azione tali da connotare una azione di intrusioneviolenta nella sfera sessuale della persona offesa (nullum est quod nullum effectumproducet).I primi giudici radicano la sussistenza del dolo generico sulla base di asettichepresunzioni, mentre la condotta del ricorrente, un vero sempliciotto, non era ispirata neppurea dolo eventuale.La Corte territoriale non risponde, limitandosi a concedere il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. (“poca prova, poca pena”).3.

Il ricorso è inammissibile.Nel premettere che la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., dedotta comeviolazione di legge, è pacificamente inammissibile nel giudizio per cassazione (Sez.

U,Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), il Collegio evidenzia comeentrambe le doglianze siano inammissibili per genericità, non tentando neppure di articolarecensure che vadano oltre una generica critica – da qualificarsi in termini di mera “apparenza”- al contenuto della sentenza, senza curarsi di evidenziare “quali” siano le parti della stessa(che dedica a confermare il giudizio di responsabilità le pagine 4 e 5, oltre a richiamare laprima sentenza) colpite da vizio di motivazione e quali siano le censure su cui la Cortecampana avrebbe omesso di confrontarsi (tale non potendosi certo considerare l’esistenzadegli elementi oggettivo e soggettivo del reato).Quanto all’elemento psicologico del reato, in ogni caso, il ricorso non si confronta con lasedimentata giurisprudenza della Corte, richiamata dal provvedimento gravato, che si èreiteratamente espressa sulla equivalenza di atti sessuali subdoli e repentini, quale lafulminea palpazione di entrambe le parti intime della persona offesa, da considerarsisicuramente quali “zone erogene” (ex multis, Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015, dep. 2016,n.m.), accompagnata da frasi oscene, alla costrizione in senso stretto (v., ex multis, Sez.3,n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985), rivelandosiin parte qua manifestamente infondato.4.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Benevento del 26/09/2023, che aveva condannatoXXXXXXXXXXXX in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-bis e 612 cod. pen. alla pena dianni 2 e mesi 8 di reclusione, dichiarava la prescrizione del secondo reato e rideterminava lapena in ani 2 e mesi 6 di reclusione.2. Avverso tale sentenza l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso percassazione.2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione e omessa pronuncia in relazioneal secondo profilo di gravame, che concerneva la dedotta assenza degli elementi oggettivo esoggettivo del reato, limitandosi la Corte di appello ad un rinvio per relationem alla primapronuncia.2.2. Col secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen. inriferimento alla circostanza che il fatto non costituisce reato.Si condanna il Troia per avere toccato fugacemente la figlia della denunciante, mamancano le caratteristiche intrinseche dell’azione tali da connotare una azione di intrusioneviolenta nella sfera sessuale della persona offesa (nullum est quod nullum effectumproducet).I primi giudici radicano la sussistenza del dolo generico sulla base di asettichepresunzioni, mentre la condotta del ricorrente, un vero sempliciotto, non era ispirata neppurea dolo eventuale.La Corte territoriale non risponde, limitandosi a concedere il terzo comma dell’art. 609-bis cod. pen. (“poca prova, poca pena”).3. Il ricorso è inammissibile.Nel premettere che la violazione dell’articolo 192 cod. proc. pen., dedotta comeviolazione di legge, è pacificamente inammissibile nel giudizio per cassazione (Sez. U,Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), il Collegio evidenzia comeentrambe le doglianze siano inammissibili per genericità, non tentando neppure di articolarecensure che vadano oltre una generica critica – da qualificarsi in termini di mera “apparenza”- al contenuto della sentenza, senza curarsi di evidenziare “quali” siano le parti della stessa(che dedica a confermare il giudizio di responsabilità le pagine 4 e 5, oltre a richiamare laprima sentenza) colpite da vizio di motivazione e quali siano le censure su cui la Cortecampana avrebbe omesso di confrontarsi (tale non potendosi certo considerare l’esistenzadegli elementi oggettivo e soggettivo del reato).Quanto all’elemento psicologico del reato, in ogni caso, il ricorso non si confronta con lasedimentata giurisprudenza della Corte, richiamata dal provvedimento gravato, che si èreiteratamente espressa sulla equivalenza di atti sessuali subdoli e repentini, quale lafulminea palpazione di entrambe le parti intime della persona offesa, da considerarsisicuramente quali “zone erogene” (ex multis, Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015, dep. 2016,n.m.), accompagnata da frasi oscene, alla costrizione in senso stretto (v., ex multis, Sez.3,n.6945 del 27/01/2004, Rv.228493; Sez.3, n.46170 del 18/07/2014, Rv.260985), rivelandosiin parte qua manifestamente infondato.4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale erilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamentodella somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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