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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37581/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare la sussistenza del reato; manifestamente infondato il primo motivo di ricorso (sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, operata con la sentenza di appello, nel delitto di resistenza piuttosto che minaccia a pubblico ufficiale) dal momento che non si è in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, tenuto conto che, attraverso l'odierno ricorso, l'imputato è stato, comunque, in grado di svolgere le proprie difese, benché manifestamente infondate e generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es or [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/3/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna pe ril reato di cui all'art. 336 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare la sussistenza del reato; manifestamente infondato il primo motivo di ricorso (sulla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, operata con la sentenza di appello, nel delitto di resistenza piuttosto che minaccia a pubblico ufficiale) dal momento che non si è in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, tenuto conto che, attraverso l'odierno ricorso, l'imputato è stato, comunque, in grado di svolgere le proprie difese, benché manifestamente infondate e generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il Consigliere es or [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris