CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23651/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 30 gennaio 2025 dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo su cui il ricorso si fonda (inosservanza della norma di cui all'art. 99 co. 4 c.p., nonché mancanza, illogicità della motivazione) è, infatti, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale, la quale (sent. app. pp. 2 e 3), richiamati i precedenti, di cui uno specifico, ha ritenuto che il reato di cui all'odierno procedimento (per la droga che l'imputato aveva con sé e per la reiterazione soggettiva che caratterizza la sua condotta) costituisca indice di maggiore pericolosità sociale. Questa Corte Suprema ha precisato che l'obbligo motivazionale relativo alla recidiva possa essere adempiuto anche per mezzo di argomentazione succinta, che dia conto del fatto che la condotta costituisce una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M4j0t4".. .1! r DEPOSITATA N [OSCURATO:PERSONA] 2 ly 2026 Oìudiildfl@ De' kik fig 2