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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 13251/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta dell'imputato, ha ritenuto che ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità (p. 2).

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo avere sottolineato in sentenza le modalità della condotta dell'imputato, ha ritenuto che ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità (p. 2). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2023 Il Consigliere est sore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 13251/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris