Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 19 maggio 2020

Cassazione n. 20144/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23859/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro B2 SRLrappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] T r ivoli e Avv. [OSCURATO:PERSONA], el. domiciliata in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], via Morocco n. 18 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 1305/2020 depositata il19/05/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per imposta di registro (in misura proporzionale per euro 1.782.277,74, relativamente al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore);

2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 7, primo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212), con la richiesta di cassazione della sentenza e di decisione nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

3. resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la società contribuente, che ha contestato il ricorso introduttivo e, comunque, nell’ipotesi di accoglimento dello stesso ha rappresentato la necessità di un rinvio per la decisione delle questioni rimaste assorbite (per la decisione della sentenza solo per l’omessa allegazione del provvedimento di omologa all’avviso di liquidazione);

4. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Mario FRESA, ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

La sentenza impugnata ha rilevato la mancata allegazione dell’atto giudiziario sottoposto a tassazione (decreto di omologa).

La sentenza ha specificato che la mancata allegazione, nel caso in giudizio, «presenta una specifica incidenza negativa, giacché ha contribuito a rendere incerti, a sfavore della difesa della società, alcuni profili decisivi ai fini della valutazione della correttezza della tassazione ed in particolare:

1. La sussistenza (o meno) della duplicazione di imposta, che la ricorrente/appellata ravvisa sull’assunto che la prima e la seconda imposizione di registro (in misura rispettivamente fissa e proporzionale) abbiano riguardato, in realtà un unico e medesimo provvedimento giurisdizionale, esistendo in ambito processual-civilistico soltanto un’omologa del concordato fallimentare e non anche un’omologa del fallimento (che, invece, secondo l’ufficio procedente sarebbe l’oggetto della prima registrazione, in misura fissa, distinto dall’omologa del concordato oggetto dell’avviso di liquidazioneimpugnato;

2. La determinazione della base imponibile, su cui si appuntano alcuni dei rilievi formulati con riguardo alla denegata ipotesi di tassabilità in misura proporzionale (giacché secondo la ricorrente/appellata la liquidazione dell’ufficio non si sarebbe limitata a considerare soltanto gli elementi dell’attivo trasferiti)».

2. L’Agenzia ricorrente ritiene non essenziale l’allegazione del provvedimento tassato, essendo la ricorrente, comunque, parte della procedura giudiziaria.

Il motivo è fondato.

Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, per la tassazione degli atti giudiziari (registro),basta indicare il numero del provvedimento per la sua individuazione da parte del contribuente: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente» (Sez. 5- , Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 239 del 12/01/2021, Rv. 660232 -01).

Inoltre, l’avviso di liquidazione non si limitava alla sola indicazione del numero del provvedimento giudiziario da registrare, ma specificava la natura del provvedimento giudiziario, la base imponibile per l’imposta da pagare e le ragioni di diritto per l’applicazione dell’imposta proporzionale.

L’avviso di liquidazione indicava la controricorrente “parte in causa”, quindi a conoscenza del provvedimento da registrare.

La sentenza, quindi, deve cassarsi con rinvio , in quanto le questioni sollevate dalla società contribuente, e ritenute assorbite dalla decisione impugnata, devono essere valutate e decise dalla Corte di merito (vedi S.U. dell’8 ottobre 2002 n. 14382 Rv. 557802).

P.Q.M. in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23859/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro B2 SRLrappresentata e difesa dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] T r ivoli e Avv. [OSCURATO:PERSONA], el. domiciliata in Roma presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], via Morocco n. 18 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1305/2020 depositata il19/05/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale Lazio, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate confermando la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni per imposta di registro (in misura proporzionale per euro 1.782.277,74, relativamente al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore); 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico motivo di ricorso (1- violazione e falsa applicazione dell’art. 54, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e art. 7, primo comma, l. 27 luglio 2000, n. 212), con la richiesta di cassazione della sentenza e di decisione nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. 3. resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la società contribuente, che ha contestato il ricorso introduttivo e, comunque, nell’ipotesi di accoglimento dello stesso ha rappresentato la necessità di un rinvio per la decisione delle questioni rimaste assorbite (per la decisione della sentenza solo per l’omessa allegazione del provvedimento di omologa all’avviso di liquidazione); 4. la Procura generale della Cassazione, sostituto procuratore generale Mario FRESA, ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve accogliersi, con la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La sentenza impugnata ha rilevato la mancata allegazione dell’atto giudiziario sottoposto a tassazione (decreto di omologa). La sentenza ha specificato che la mancata allegazione, nel caso in giudizio, «presenta una specifica incidenza negativa, giacché ha contribuito a rendere incerti, a sfavore della difesa della società, alcuni profili decisivi ai fini della valutazione della correttezza della tassazione ed in particolare: 1. La sussistenza (o meno) della duplicazione di imposta, che la ricorrente/appellata ravvisa sull’assunto che la prima e la seconda imposizione di registro (in misura rispettivamente fissa e proporzionale) abbiano riguardato, in realtà un unico e medesimo provvedimento giurisdizionale, esistendo in ambito processual-civilistico soltanto un’omologa del concordato fallimentare e non anche un’omologa del fallimento (che, invece, secondo l’ufficio procedente sarebbe l’oggetto della prima registrazione, in misura fissa, distinto dall’omologa del concordato oggetto dell’avviso di liquidazioneimpugnato; 2. La determinazione della base imponibile, su cui si appuntano alcuni dei rilievi formulati con riguardo alla denegata ipotesi di tassabilità in misura proporzionale (giacché secondo la ricorrente/appellata la liquidazione dell’ufficio non si sarebbe limitata a considerare soltanto gli elementi dell’attivo trasferiti)». 2. L’Agenzia ricorrente ritiene non essenziale l’allegazione del provvedimento tassato, essendo la ricorrente, comunque, parte della procedura giudiziaria. Il motivo è fondato. Infatti, questa Corte di Cassazione ha ritenuto che, per la tassazione degli atti giudiziari (registro),basta indicare il numero del provvedimento per la sua individuazione da parte del contribuente: «In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente» (Sez. 5- , Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022, Rv. 664341 – 01; vedi anche Sez. 5 - , Ordinanza n. 239 del 12/01/2021, Rv. 660232 -01). Inoltre, l’avviso di liquidazione non si limitava alla sola indicazione del numero del provvedimento giudiziario da registrare, ma specificava la natura del provvedimento giudiziario, la base imponibile per l’imposta da pagare e le ragioni di diritto per l’applicazione dell’imposta proporzionale. L’avviso di liquidazione indicava la controricorrente “parte in causa”, quindi a conoscenza del provvedimento da registrare. La sentenza, quindi, deve cassarsi con rinvio , in quanto le questioni sollevate dalla società contribuente, e ritenute assorbite dalla decisione impugnata, devono essere valutate e decise dalla Corte di merito (vedi S.U. dell’8 ottobre 2002 n. 14382 Rv. 557802). P.Q.M. in accoglimento del ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione,
Decreto Cassazione n. 20144/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris