CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31144/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TIVOLI in sostituzione, per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa del [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi, insistendo nell'accoglimento del ricorso. 'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 12 settembre 2023, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in solido con i responsabili civili chiamati in giudizio ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] assicurazioni) ai pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva nei confronti delle parti civili e ha confermato nel resto la sentenza di condanna dell'imputato h ordine 3! reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] il 5 luglio 2009, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione. Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. L'imputato alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la strada provinciale n. 3 con direzione di marcia monte-mare, nella frazione di Chiorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], giungendo nei pressi del centro abitato, nell'affrontare una curva destrorsa in discesa, per l'elevata velocità (non inferiore a 70 km/h) a fronte del limite di presente in loco di 30 km/h, e per la presenza dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], in fase di soprasso del trattore agricolo privo di targa che procedeva nel verso opposto condotto da [OSCURATO:PERSONA], aveva perso il controllo del mezzo e si era scontrato così con detto trattore: a causa dell'impatto, tale ultimo mezzo si era ribaltato e Tripodi aveva riportato lesioni gravissime in seguito alle quali era deceduto. All'imputato, quale addebito di colpa, sono state contestate la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione delle norme del codice della strada ed in particolare degli artt. 142, comma 8, e 141 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285. Secondo le sentenze di merito, il sinistro si era verificato per due cause simultanee, ovvero la velocità di duida dell'imputato e il sorpasso da parte di [OSCURATO:PERSONA] del mezzo condotto dalla vittima. In primo grado era stato ritenuto il concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento (per avere viaggiato su strada con un mezzo privo di targa e non in prossimità della carreggiata), mentre nel giudizio di appello tale concorso di c'olpa è stato escluso. 2. Avverso la sentenza d'appello hanno pi-opostc> ricorso i! responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lana e l'imputato [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei loro difensori. 2.1. Il responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] ha formulato cinque motivi. 2.1.1 Con il primo rnaUvo ha dedotto !a violazione di legge ed in particolare la illegittimità della sentenza oer non avere indicato né nella intestazione/né nel corpo !a responsabile civile oatrizia lana, costituita nel giudizio di secondo grado. Il difensore osserva che [OSCURATO:PERSONA] lana, notiziata della pendenza del procedimento penale a carico dell'imputato, attraverso la notifica del decreto che dispone il giudizio, non si era costituita per tutto il corso del giudizio di primo grado; che ciò aveva comportato il congelamento della sua posizione, tant'è che il giudice di prime cure non solo non l'aveva menzionata per tutto il corso del giudizio e della sentenza di primo grado e, nel sancire la condanna dell'imputato, l'aveva disposta "in solido al responsabile civile chiamato in giudizio", intendendo la [OSCURATO:SOCIETA] assicurazioni srl, ovvero la compagnia tenuta a risarcire i danni per la RCA rispetto all'autovettura guidata dall'imputato al momento dell'incidente; che le parti civili avevano impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che la condanna alle statuizioni civili fosse estesa anche all'altra responsabile civile [OSCURATO:PERSONA]; che nel corso del giudizio di appello; alla prima udienza dei 15 febbraio 2022, la Corte di Appello aveva disposto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza anche alla • ricorrente, la quale nell'udienza successiva si era costituita prendendo parte al giudizio di secondo grado che all'atto di rasse.onare le conclusioni , all'udienza del 29 marzo 2022, la responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lana aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 546 lett. b) cod. proc. pen., attesa la mancanza della indicazione delle generalità del responsabile civile ex art.83 cod. proc. pen.. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, così come affermato anche da Sez 6 n. 27985 del 2018 a proposito della omissione ne! dispositivo letto in udienza e riprodotto in calce alla motivazione del nominativo di 'uno deoli imputati. A nulla vale -osserva il difensore- il tentativo maldestro della Corte di riesumare la posizione fantasma della ricorrente facendo riferimento nel dispositivo ai responsabili civili condannati in solido all'imputato rispetto alle statuizioni civili. 2.1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto 'il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità civile della ricorrente. Ai sensi dell'art. 546 lett. é) cod. proc. pen. !a sentenza deve contenere !a concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata anche con riguardo alla responsabilità civile derivante da reato. Nel caso in esarne, si è di fronte ad una mancanza assoluta di motivazione in relazione alla posizione e alla valutazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] 2.1.3 Con il terzo moti" ha dedotto !a violazione di legge e il vizio di - motivazione in ordine alla statuizione di condanna dell'imputato e in conseguenza della responsabile civile. I! difensore osserva che la Corte avrebbe fatto malgoverno dei principi sottesi all'accertamente del nesso di causalità e del concorso di cause, ex art. 40 e 41 cod. pen.. Invero, la Corte di appello, nel ritenere "poco attendibili" le conclusioni del perito nominato in appello, ha concluso per la sussistenza dei concorso di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]: secondo i t giudici quest'ultimo aveva effettuato la manovra di sorpasso del trattore con invasione della carreggiata occupata dall'imputato, il quale non era riuscito, a causa della velocità sostenuta a cui viaggiava, ad evitare 10 scontro, impattando sia contro il trattore, sia contro la macchina condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Dalla motivazione non era dato comprendere quale fosse stata la reale dinamica dell'incidente, ed in particolare quale fosse stata la sequenza degli impatti dell'auto dell'imputato con gli altri mezzi, né se l'imputato avesse viaggiato ad una velocità tale da non consentirgli di arrestare l'auto ed evitare così l'urto. La Corte di Appello avrebbe dovuto, a fronte delle consulenze tecniche espletate durante il giudizio di primo grado e della perizia espletata in grado di appello, spiegare le ragioni che l'avevano indotta a scegliere una ricostruzione dei fatti piuttosto che l'altra. Tra l'altro nella sentenza di primo grado si era sostenuto che lana conosceva bene la strada e che la velocità tenuta non era talmente elevata da provocare uno sbandamento. Il consulente della difesa dì parte civile, misurando il raggio della curva, aveva addirittura sostenuto, senza che l'affermazione fosse stata oggetto di contestazione, che la stessa avrebbe potuto essere affrontata in sicurezza, fino alla velocità di 100 km/h. Non si comprende, dunque, sulla base di quale dato scientifico la Corte abbia sostenuto che se leda [OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato il limite di velocità imposto dal codice della strada sarebbe riuscito ad evitare l'impatto, tanto più che non era stato possibile risalire alla velocità di marcia dell'auto [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'irnpatto. Secondo il difensore la condotta di [OSCURATO:PERSONA] era stata da sola sufficiente a determinare l'incidente e aveva azzerato il collegamento causale tra la condotta dell'imputato e l'evento. 2.1.4 Con il quarto motivo» dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell'imputato e alla conseguente responsabilità civile della ricorrente. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe rispettato lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio. L'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del compendio probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e dunque il ragionevole dubbio sulla_ reale efficacia condizionante della condotta di lana rispetto ad altri fattori, pure agenti nella produzione dell'evento lesivo, avrebbero dovuto indurre la Corte a pronunciare sentenza ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] lana ha formulato sei motivi. 2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la corte di appello omesso di indicare le conclusioni delle parti processuali in violazione dell'art. 546 lett. d) cod. proc. pen. Il difensore osserva che il provvedimento impugnato nell'epigrafe omette completamente di indicare le conclusioni delle parti e solo a pag. 12 ne fa menzione affermando "le difese concludevano come da A e verbale".. L' indicazione delle conclusioni nella sentenza -secondo il difensore- è un elemento necessario, in quanto assolve alla funzione di consentire la verifica della congruenza della decisione rispetto alle 'richieste delle parti. 2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato in merito alla descrizione della condotta dell'imputato nella sentenza di primo grado. Il ricorrente nella impugnazione nella sentenza di primo grado aveva eccepito la nullità per violazione degli artt. 521, 521 bis e 522 cod. proc. pen. per essere stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contestato. Mentre nel capo di imputazione si era contestato a lana di aver perso il controllo dell'auto autonomamente per eccesso di velocità e di avere invaso la corsia opposta di marcia, in sentenza si era ritenuto lana responsabile per aver ecceduto la velocità e non essere così stato in grado di frenare e deviare la propria traiettoria, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], in fase di sorpasso rispetto al trattore condotto dalla vittima, aveva invaso la sua corsia di marcia. Nella sentenza di primo grado era stato ritenuto incontestato il dato in base al quale a 30 km/h l'autovettura si arresta in mt. 15,40, mentre il tempo di arresto è di 8,33 m/s. e, nell'ipotesi di un veicolo che procede a 50 km/h, l'autovettura si arresta in mt.33,52 mt in un tempo di 13,88 m/s . Solo qualora l'imputazione avesse correttamente previsto la diversa condotta di lana nell'affrontare la curva, ovvero il fatto che egli aveva dovuto frenare e deviare dalla sua traiettoria per essersi trovato la corsia di marcia invasa da altro veicolorkfase dì sorpasso, il dato avrebbe potuto essere confutato dalla difesa. 2.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata perimetrazione del grado di responsabilità ascrivibile a lana, alla vittima e a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello aveva replicato a tale censura con una deduzione illogica, rilevando che il giudice di primo grado ave- attribuito il 20% di responsabilità a Tripodi e dunque aveva ripartito in parti uguali la responsabilità fra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, pur avendo escluso la responsabilità della vittima, non aveva poi indicato il grado di responsabilità di lana e quello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.4 Con il quarto motivo,.ha dedotto i' vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità. Secondo il difensore, la Corte di Appello si sarebbe limitata a recepire acriticamente in tema di valutazione della prova, lo schema e la motivazione della sentenza di primo grado e non aveva considerato quanto emerso dall'istruttoria ed in particolare le conclusioni del consulente Tecnico di parte civile, secondo cui la curva avrebbe potuto essere affrontata anche alla velocitò di 100 km/h in sicurezza senza creare pericolo per la circolazione e senza investire il trattore, nonché la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che in fase di sorpasso aveva invaso la corsia di marcia di lana e lo aveva costretto a deviare dalla sua traiettoria. Il difensore ricor.cla che secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità del conducente è esclusa quando il fatto illecito altrui configuri per le sue caratteristiche una causa atipica eccezionale e talmente imprudente da renderla imprevedibile; il guidatore non può rispondere a titolo di colpa per condotte imprudenti di altri che non siano ragionevolmente prevedibili, posto che il principio di affidamento non può essere dilatato fino a comprendere accadimenti imprevedibili. 2.2.5 Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della concorso di colpa della vittima del reato. Il difensore osserva che il perito nominato dalla Corte e il consulente tecnico Veneziano avevano accertato che il trattore circolava su strada in violazione delle norme del Codice della strada in quanto non immatricolato, non dotato di copertura assicurativa, non provvisto di carta di circolazione e di targa. Se il trattore non avesse circolato, se avesse tenuto una regolare velocità di marcia ( in luogo di quella inferiore ai 10 km/h), in modo da non rallentare il traffico, non avrebbe creato ostacolo alla circolazione stradale e non avrebbe costretto [OSCURATO:PERSONA] ad effettuare il sorpasso in curva e senza visibilità. 2.2.6 Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato esame dei motivi di gravarne relativi alla richiesta assolutoria ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen., alla richiesta di dichiarare le circostanze attenuanti generiche prevalenti all'aggravante contestata e alle censure difensive sviluppate ai punti 4, 5 e 7 dei motivi di appello. In ordine al primo profilo, il difensore riprende le argomentazioni già sviluppate nei punti precedenti e ribadisce va che le stesse avrebbero dovuto portare ad una pronuncia assolutoria. In ordine al secondo profilo, il difensore osserva che, in ragione del modesto grado di colpa di lana, la Corte avrebbe dovuto mitigare ii trattamento sanzionatorio. In ordine al terzo profilo, il difensore osserva che nei dispositivo la Corte aveva condannato l'imputato al paoamento in solido con i responsabili civili chiamati in giudizio delle spese di costituzione sostenute dalle parti civili per il presente giudizio di laddove avrebbe dovuto riformare la pronuncia della sentenza di primo grado che aveva condannato 'il solo imputato ai pagamento delle spese sostenute dalle parti civili. 3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lana è fondato con riferimento ai primo motivo di carattere assorbente, rispetto a quelli successivi. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] lana è fondato con riferimento al quarto motivo, afferente alla affermazione della responsabilità, con assorbimento del secondo, terzo, quinto e sesto motivo. 2. Il ricorso della responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] leda. 2.1.La responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] leda, con il primo motivo, si duole, in ultima analisi, della intervenuta condanna pronunciata dalla Corte di Appello nei suoi confronti al pagamento della provvisionale e al pagamento delle spese processuali nei confronti delle parti civili, nonostante ella non fosse stata citata nel giudizio di primo grado e nonostante la sentenza del Tribunale nulla avesse statuito nei suoi confronti. 2.2.Dalla disamina degli atti, consentita essendo stato dedotto con il ricorso un error in procedendo (Sez . 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. F. Rv. 273525 - 01 secondo cui, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cessazione, la violazione della legge processuale,thindacato del giudice di 'egittimità è pieno e senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, dei quale, esaminando direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diversa, da quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in proposito da quest'ultimo), emerge che: -nel corso dell'udienza preliminare, dopo che le parti civili avevano chiesto al giudice l'autorizzazione alla citazione del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietaria dell'autovettura condotta dall'imputato, e della società di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale aveva emesso i relativi decreti; - il decreto di citazione, con l'invito a costituirsi era stato notificato a Groupamai ma non anche a [OSCURATO:PERSONA], che aveva ricevuto solo la notifica del decreto che dispone il giudizio emesso all'esito dell'udienza preliminare; - [OSCURATO:PERSONA] lana non si era costituita nel processo di primo grado e il Tribunale, in esito al giudizio, aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] leda "in solido con il responsabile civile chiamato in giudizio", ovvero [OSCURATO:SOCIETA], al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili; - la Corte di Appello, dopo che le parti civiii avevano impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la estensione della condanna alle sl:etuizioni civili anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] lana, nel corso della prima udienza aveva dato atto non essere stata rinvenuta la rituale citazione del responsabile c.iviie [OSCURATO:PERSONA] l'aria nel giudizio di primo grado ed aveva rinviato il processo per consentire alle parti civili di documentare l'avvenuta notifica del decreto di citazione; alla successiva udienza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello aveva dato atto che a lana [OSCURATO:PERSONA] era stato notificato il decreto che dispone il giudizio e aveva disposto, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio in appello, la citazione di lana [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza successiva. All'udienza successiva la ricorrente si era costituita e all'atto di rassegnare le conclusioni aveva eccepito la nullità della sentenza di primo grado. 2.3.Così ricostruita la scansione degli atti processuali, si osserva che ai sensi dell'art. 83 cod. proc. pen, il responsabile civile per il fatto dell'imputato può essere citato nel processo penale su richiesta della parte civile (oltre che nel caso previsto dall'art. 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero e nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge 25 dicembre 1969 n.990, l'assicuratore a richiesta anche dell'imputato). La citazione è ordinata con decreto del giudice che procede e il decreto contiene: . a) le generalità o la denominazione della parte civile con l'indicazione del difensore e le generalità del responsabile civile, se una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione dell'ente chiamata- a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante; b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile; c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84; d) la data e la sottoscrizione del giudice deil'ausiliario che io assiste (art. 83 comma 3 cod. proc. pen.). Copia del decreto di citazione deve essere notificata a cura della parte civile al D ubblico ministero, ai responsabile civile e all'imputo e l'originale dell'atto con !a relazione di notificazione deve essere depositato nella cancelleria del giudice che procede (art. 83, comma cod. proc. pen.). La citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per errore indicazioni di qualche elemento eSsenziale le responsabile civile non é stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udie.n -za prelirninaretnel ciudiziola nliità della notificazione rende nulla la citazione (art. 3, comma 5 ; cod. proc. oen.). Chi è citato come responsabile civile ouò costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione depositata nella cancelleria dei giudice che procede o presertaza in udienza ( art. 84 cod. proc. pen.). Quando vi è costituzione dl parte civile (o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile ai sensi dell'articolo 77 comma il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo anche a mezzo di !procuratore speciale per l'udienza preliminare e successivamente finD a che -on siano (..:3: -noi:.!ti gli adempimenti relativi alla verifica della costituzione delle parti; presentando una dichiarazione scritta ai sensi dell'articolo 84. Q Così ricostruito il dato normativa, si osserva che la mancata notifica ad opera della parte civile del decreto di citazione emesso dal giudice, avente il contenuto di cui all'art. 83 comma 3 cod. proc. pen. e contenente, dunque, anche l'invito a costituirsi, determina la nullità della citazione. Con la conseguenza che non potrà in tale caso dirsi validamente instaurato il contraddittorio fra. la parte civile ed il • responsabile civile. Proprio in ragione del suo peculiare contenuto, al decreto di citazione di cui all'art. 83 cod. proc. peri., non ft_iò essere equiparato il decreto che dispone il giudizio emesso da! Gup, in esito all'udienza preliminare. La notifica di tale atto processuale non potrà essere considerata equipollente alla notifica del decreto di citazione con l'invito a costituirsi nel processo. Se la citazione è diretta ad instaurare il contraddittorio con il terzo, la sua assenza conduce alla mancanza di tale effetto giuridico e, pertanto, tra la parte civile ed il preteso responsabile civile non pende la controversia e la parte civile avrà quale suo contraddittore esclusivamente l'imputato. Tale conclusione è avvalorata dal tenore degli artt. 538 e 651 cod. roc. pen.. Il primo subordina . espressamente la condanna del responsabile civile alla sua citazione cc! il secondo afferma che la sentenza ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e a:l'affermazione che l'imputato lo ha commesso nel giudizio promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile «che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». 2.4. Nel caso in esame, dunque, il contraddittorio nel processo di primo grado nei confronti del responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lana non si è validamente instaurato, posto che il decreto di citazione emesso da ciudice su richiesta della parte civile, non gli è stato notificato. La sentenza dei Tribunale ha condannato l'imputato "in solido al responsabile civle chiamato in giudizio" id est Grouparna sii, a cui era stato notificato il decreto di citazione ex art. ,83 cod. prcc. pen.) al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, senza mai menzionare, né nel dispositivo, né nella sentenza, la responsabile civile [OSCURATO:PERSONA]. Taria. La sentenza della Corte di Appello, de! processo nei quale la Responsabile civile [OSCURATO:PERSONA] lana si è costbilta eccependo la mancata notifica del decreto di citazione in primo grado, • ha confermat:: te statuizion: civili della sentenza di primo grado, in cui, come detto solo i responsabile civile [OSCURATO:SOCIETA] era stata condannato in solido con l'imputato ai risarcimento del danno, e, in contrasto con tale statuizione, ha condannato l'imputato 'in solido con i responsabili civili chiamati in giudizio". al pag;nlento della iprovvisionale e al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili. Tali .iltirne condanne nei confronti della ricorrente, in assenza della condanna al risarcimento del danni non ,63 pronunciata in primo grado, all'esito di un processo nei quale [OSCURATO:PERSONA] lana non era stata citata ritualmente, non possono esplicare effetti e devono, pertanto, essere eliminate. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili concernenti la responsabile civile lana [OSCURATO:PERSONA], statuizioni che devono essere eliminate. 3 Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] lana. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa indicazione, in sentenza, delle conclusioni delle parti - requisito formalmente richiesto dall'art.546 cod. proc. pen. - non ne determina la nullità, non essendo quest'ultima prevista espressamente da alcune norma di legge, né lede in alcun modo i diritti della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine generale (Sez. zio n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876 - 01; Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianeillo-, Rv. 242549: Sez. 1, n. 39447 del 04/10/2007, Barresi, Rv. 237736). 3.2 Come anticipato è, invece, fondato il quarto motivò attinente alla affermazione della responsabilità penale con conse.nuente assorbimento dei restanti motivi (secondo, terzo, quinto e sesto). 3.2.1.0ccorre premettere che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale aveva dato atto che neiia immada'..ezza dell'incidente, a seguito della prima ricostruzione proposta dalle forze dell'ordine, era stato iscritto nel registro degli indagati anche il conducente della autovettura [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; il consulente tecnico nominato da! Pubblico !Ministero ., ing. Venanzio, aveva escluso profili di responsabilità nelle c•ndotta di Variala, icch a sua p•siz'cne su richiesta del P.M. era stata archiviata dal In esito alla approfondita istruttoria ; espletata attraverso l'esame dei carabinieri intervenuti nel"irnmedjatezza del cons ,.;lente del RM. inc. Ve.rianzio, del consulente di parte z:vile, ing Brioandì, el consulente dell'imPutato, Ing. Genovese, e dei testimoni oculari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i quali tutti avevano riferito come l'auto di [OSCURATO:PERSONA] fosse in fase di sorpasso del trattore), il Tribunale aveva che 'era un c;ato incontestato Ouello relativo alla velocità d marcia tenuta dall'imputato, superiore ai limiti in ioco e stimata dai vari consulenti intorno ai 70 km/h; che se !'iMputato avesse tenuto la velocità indicata per quei tratto di strada Ys3'nistre non :.-ebbe accaduto con quelle modalità e l'evento mortale si sarebbe evitato, in quanto avrebbe potuto frenare la macchina nello spazio di cinque metri; che lana era stato indotto a frenare bruscamente e a deviare dalla propria, traiettoria per la .condotta spericolata di [OSCURATO:PERSONA] che aveva in fase di sorpasso del trattore invaso la opposta corsia di marcia; che sul lato destro dell'auto [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA] vi era un danno compatibile con la strisciatura contro il muro collocato nel lato opposto alla corsia di marcia del [OSCURATO:PERSONA], a conferma che questi si era • trovato nella corsia opposta in fase di sorpasso. Sulla base di tali rilievi, il Tribunale aveva, dunque, concluso nel senso che l'incidente e l'evento morte si erano verificati per le concOrrenti condotte colpose del'Imputato e di Vacialà (oltre che della stessa persona offesa): si era in presenza, secondo i giudici, di tre cause simultanee ( la • velocità dello Iaria„ il sorpasso del [OSCURATO:PERSONA] e la presenza in strada dei Tripodi) che sinergicamente avevano determinato !l sinistro e doveva escluders: che il solo . sorpasso del Vada là fosse stata la causa di per sé sola à sufficiente a determinare l'evento, in quanto se lana avesse rispettato i limiti di velocità avrebbe frenato in tempo utile per evitare .l'impatto (pagg. 19 e 20 della sentenza del Tribunale). 3.2.2 Nella sentenza impuonata, la Corte, dopo aver dato conto delle risultanze dell'istruttoria e delle diverse conc,usioni dei consulenti di parte (in particolare in ordine alla sequenza cleri!i impatti fra l'auto condotta dall'imputato e gli altri mezzi e sulla possibilità o meno per l'imputato, anche qualora avesse marciato alla velocità consentita, di evitare il sinistro tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era già in fase di sorpasso de! trattore), ha spiegato di avere proceduto . alla rinnovazione dell'istruttoria e di avere nominato un per:tc.) al fine di ricostruire la dinamica dell'incidente. Tuttavia, senza indicare oliali fossero state le conc!usioni de! perito, né tanto meno i dati dallo stesso considerati r le relativ: conelasioni, la Corte ha ritenuto di "condividere le conclusioni• :.agoiunte dal giud:ce di primo credo., aon messe i discussione dalla rinnovazione istruttoria attivata d;, ufficio e concretizzatasi nella perizia"„ valutata "come poco attendibi!e" I giudici, quindi, hanao 7.ibadit3 ene Vaclalà, :n fase di sorpasso del trattore, aveva invaso la opposta corsia di marcia e che lana a causa della velocità sostenuta non era riuscito ad evitare l'impatto nella parte anteriore sinistra con il trattore e nella parte anteripre destra con l'auto candotta da Vadala; hanno, altresì, ribadito che se l'imputate avesse tenuto la velocità indicata per quel tratto di strada il sinistro non sarebbe accaduto con quelle modalità in quanto !o scontro si era verificato dopo almeno i. met r' di frenata, mentre se :l'aria avesse tenuto la velocità richiesta avrebbe ootuto fermara ia maccaina ne!lo spazio di r3 metri (pag. 13 della sentenze della Corte di .Appello). 3.2.3. Tale percorso aroomentativo y-isuita effettivamente affetto dalle censure dedotte dal rieorreate. In primo luogo la motivazione appare contraddittoria nella parte in cui, da un lato ha ritenuto necessario, nel contrasto delle diverse ricostruzioni dei consulenti di parte anche con riferimento al giudizio controfattuale, ovvero alla idoneità del comportamento alternativo lecito ad evitare l'evento, disporre perizia, e dall'altro, ha ritenuto di poter prescindere dalie valutazioni del perito, senza indicare, neppure in via di sintesi e generica, quale ne fosse il contenuto. Deve in proposito ribadirsi che, :in tema 'di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento - positivo o negativo - dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni da parte del giudice di merito. Questi, tuttavia, ove si discosti dalle conclusioni dei perito, ha l'obbligo di motivare sulle ragioni del dissenso (Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Fierro, Rv. 271924) e di illustrare accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazioni che ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che evidenzi la correttezza metodologica del suo appr:?ccio ai sapere tecnico- scientifico, a partire dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine • all'affidabilità celle informazioni scientifiche disponibili ai fini della spiegazione dei. fattoi, (Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020, T. Rv. 2801 ,5; Sez. 5; n. 9831 del 15/12/2015, dep. 2016,• Minichini, P,v. 267566). . In secondo luogo, la Corte, come rilevato nel motivo, non si è soffermata adeguatamente sul profilo attinente alla efficacia causale della condotta dell'imputato rispetto all'evento. In tema di .reati colposi, il giudice, oltre ad accertare la violazione della regola cautelare,. è tenuto a compiere il cd. giudizio controfattuale, ovvero a verificare se il comportamento alternativo lecito, sarebbe valso ad evitare l'evento o, in altri terrnft:i ; se l'evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenzi ddi condotta cornmissiva, trasgressiva dei divieto. I giudici, non solo, non nanno dato conto dette conclusioni del perito in proposito., ma hanno apoditticamente_ affermato che laci:iove leda avesse viaggiato alla velocità •consesea in .oco, non si sE-e-ebbe veHficato, fondando tale conclusione sulla "cinematica dell'incidente . mortale" fotografata ..dalla prospettiva dei testi oculari che hanno riportate. che n Vadaià era in fase di sorpasso, che dalle perizie dalle quali si è ef.,iro che l'i:n2utato viaggiasse a velocità sostenuta". Tale assunto no si confrom:a 00:1 i ri:iev; for-rn!JiaC oià in sede di appello, ovvero con dato per. cui non era stato accertato nel corso dell'istruttoria quale fosse la velocità di rearcia den'autovettura Fiat !punto condotta da [OSCURATO:PERSONA], né quale fosse stata la sequenza chggr, H-gpatti. Sottc taie ultimo profilo, la Corte, come rilevato dai ricovente, si è !imitate ad affem3are che l'auto condotta da lana aveva impattato con tutti e due l mezzi, senza tuttavia spiegare in che ordine e senza confrontarsi in maniera puntuale con le osservazioni svolte sul punto dai tecnici chiamati a ‘feicolare nel processo il sapere esperto. Ne consegue che, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] lana, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] / che nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi sopra richiamati. Al giudice del rinvio deve essere demandata la regolamentazione delle spese fra le parti del presente giudizio di legittimità. .Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili concernenti