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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 19095/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'individuazione del tempus commissi delitti e conseguentemente, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato la corretta individuazione del momento di consumazione del reato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto la prima acquisizione della falsa documentazione prodotta dal ricorrente è avvenuta nel giugno 2016; che, pertanto, considerando che il delitto di c.d.

"frode assicurativa" è stato commesso '8/08/2016, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. è di cinque anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione si individua 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (6+1/4+ 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'individuazione del tempus commissi delitti e conseguentemente, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato la corretta individuazione del momento di consumazione del reato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto la prima acquisizione della falsa documentazione prodotta dal ricorrente è avvenuta nel giugno 2016; che, pertanto, considerando che il delitto di c.d. "frode assicurativa" è stato commesso '8/08/2016, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. è di cinque anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione si individua 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (6+1/4+ 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 19095/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris