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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 18237/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8041/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MINISTRO P.T., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.6398/2023 depositata il 15/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte intimata resistito solo in vista dell’eventuale udienza di discussione; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8041/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 33 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] MINISTRO P.T., domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n.6398/2023 depositata il 15/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, avendo la parte intimata resistito solo in vista dell’eventuale udienza di discussione; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così d
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