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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2021

Cassazione n. 28729/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12/04/2021 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia del 26/09/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto come da dispositivo (art. 640 cod. pen.).

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in relazione alla mancata valutazione di una prova decisiva acquisita agli atti; la Corte di appello ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, palesemente in contrasto con la prova documentale offerta dalla difesa e proveniente proprio dalla persona offesa; è mancata la considerazione di ben tre mali, in contrasto tra la dichiarazione _ n testimoniale; nonostante l'inadempimento la persona offesa provvedeva comunque ad inviare l'elaborato tecnico oggetto di contratto, dando spontanea esecuzione al contratto senza alcuna incidenza del mancato bonifico; la prestazione non è stata indotta da alcun artificio e raggiro, ma è stata posta in essere spontaneamente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica per difetto di coerenza interna delle ragioni proposte dal giudice per ritenere non attendibili le prove contrarie offerte dalla difesa; il fatto che la contabile di bonifico con aggiunta la dicitura "pendant" non può essere ritenuto un elemento di conferma alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, mentre invece deve essere considerata una circostanza a favore della prova contraria di responsabilità.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati.

2. I due motivi di ricorso possono essere considerati congiuntamente trattando secondo diverse prospettive aspetti di criticità nell'ambito della medesima questione, ovvero la mancanza secondo la difesa di una idonea considerazione di tutti gli elementi probatori acquisiti in giudizio al fine di poter effettivamente ritenere sussistente il delitto di truffa contestato e, al contempo, la manifesta illogicità della motivazione nel ritenere la dicitura "pendant" come elemento a conferma della truffa contestata.

Secondo la prospettazione difensiva tre mail provenienti dalla persona offesa dimostrerebbero che la stessa era a piena conoscenza dell'inadempimento e, ciò nonostante, si determinava a consegnare la prestazione oggetto di accordo tra le parti.

3. .

Ciò premesso, va osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver condiviso il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado.

I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente, sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

3.1. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità.

Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01).

4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle acquisizioni effettuate nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

5. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata all'odierno ricorrente così come contestata, descrivendo puntualmente il contesto nell'ambito del quale maturava l'accordo tra le parti e gli artifici e raggiri postj in essere mediante ripetute assicurazioni fornite quanto all'adempimento e al pagamento del corrispettivo, anche mediante l'invio di una vera e propria contabile di bonifico per rafforzare la portata persuasiva delle rassicurazioni fornite.

La ricostruzione della condotta, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, evidenzia senza alcun dubbio una implicita considerazione di irrilevanza delle mail richiamate dalla difesa in questa sede.

Emerge, dunque, un'effettiva stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio ad esso sotteso.

7. Va í conclusivamente ricordatache la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Pertanto, quando come nel caso in esame si sia in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini).

Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, quantomeno negli aspetti fondamentali.

8. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879).

Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità dei giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarrí, Rv. 253445-01; Sez. 5, n. 20862 del 17/03/2021, Minneci), circostanza non ricorrente in questa sede, come dimostra la persuasiva motivazione adottata dal giudice di secondo grado.

9. La Corte di appello ha chiarito con motivazione logica e del tutto priva di aporie, che si integra con le ampie argomentazioni del giudice di primo grado, la portata degli artifici e raggiri al fine di ottenere il piano industriale oggetto di accordo senza pagare il previsto corrispettivo e ha ricostruito analiticamente i 5 o- diversi passaggi, con piena condivisione della motivazione del giudice di primo grado, che portavano alla sottoscrizione dell'accordo con la precisa volontà di non adempiere alla prestazione dovuta.

10. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] GUERRA, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e i motivi aggiunti del difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12/04/2021 la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia del 26/09/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto come da dispositivo (art. 640 cod. pen.). 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, proponendo due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante in relazione alla mancata valutazione di una prova decisiva acquisita agli atti; la Corte di appello ha tenuto conto esclusivamente delle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, palesemente in contrasto con la prova documentale offerta dalla difesa e proveniente proprio dalla persona offesa; è mancata la considerazione di ben tre mali, in contrasto tra la dichiarazione _ n testimoniale; nonostante l'inadempimento la persona offesa provvedeva comunque ad inviare l'elaborato tecnico oggetto di contratto, dando spontanea esecuzione al contratto senza alcuna incidenza del mancato bonifico; la prestazione non è stata indotta da alcun artificio e raggiro, ma è stata posta in essere spontaneamente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché manifestamente illogica per difetto di coerenza interna delle ragioni proposte dal giudice per ritenere non attendibili le prove contrarie offerte dalla difesa; il fatto che la contabile di bonifico con aggiunta la dicitura "pendant" non può essere ritenuto un elemento di conferma alle dichiarazioni testimoniali della persona offesa, mentre invece deve essere considerata una circostanza a favore della prova contraria di responsabilità. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. I due motivi di ricorso possono essere considerati congiuntamente trattando secondo diverse prospettive aspetti di criticità nell'ambito della medesima questione, ovvero la mancanza secondo la difesa di una idonea considerazione di tutti gli elementi probatori acquisiti in giudizio al fine di poter effettivamente ritenere sussistente il delitto di truffa contestato e, al contempo, la manifesta illogicità della motivazione nel ritenere la dicitura "pendant" come elemento a conferma della truffa contestata. Secondo la prospettazione difensiva tre mail provenienti dalla persona offesa dimostrerebbero che la stessa era a piena conoscenza dell'inadempimento e, ciò nonostante, si determinava a consegnare la prestazione oggetto di accordo tra le parti. 3. . Ciò premesso, va osservato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver condiviso il giudizio di responsabilità del ricorrente, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado. I motivi proposti, oggettivamente reiterativi dei motivi di appello si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del ricorrente, sia dal giudice di primo grado, che da quello di appello. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. 3.1. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità. Deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710- 01). 4. Quanto ai motivi di ricorso proposti, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle acquisizioni effettuate nel corso del giudizio, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, infatti, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). 5. Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per la condotta ascritta, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). 6. Ciò premesso, occorre considerare come la Corte di appello abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità della condotta contestata all'odierno ricorrente così come contestata, descrivendo puntualmente il contesto nell'ambito del quale maturava l'accordo tra le parti e gli artifici e raggiri postj in essere mediante ripetute assicurazioni fornite quanto all'adempimento e al pagamento del corrispettivo, anche mediante l'invio di una vera e propria contabile di bonifico per rafforzare la portata persuasiva delle rassicurazioni fornite. La ricostruzione della condotta, del tutto conforme a quella del giudice di primo grado, evidenzia senza alcun dubbio una implicita considerazione di irrilevanza delle mail richiamate dalla difesa in questa sede. Emerge, dunque, un'effettiva stabilità argomentativa della motivazione e del ragionamento probatorio ad esso sotteso. 7. Va í conclusivamente ricordatache la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Pertanto, quando come nel caso in esame si sia in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n. 13266 del 19/02/2021, Quatrini). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò è riscontrabile nella sentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzioni difensive, quantomeno negli aspetti fondamentali. 8. In sede di legittimità, quindi, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., che essa evidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, qualora le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità dei giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Perna, Rv. 267723-01; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarrí, Rv. 253445-01; Sez. 5, n. 20862 del 17/03/2021, Minneci), circostanza non ricorrente in questa sede, come dimostra la persuasiva motivazione adottata dal giudice di secondo grado. 9. La Corte di appello ha chiarito con motivazione logica e del tutto priva di aporie, che si integra con le ampie argomentazioni del giudice di primo grado, la portata degli artifici e raggiri al fine di ottenere il piano industriale oggetto di accordo senza pagare il previsto corrispettivo e ha ricostruito analiticamente i 5 o- diversi passaggi, con piena condivisione della motivazione del giudice di primo grado, che portavano alla sottoscrizione dell'accordo con la precisa volontà di non adempiere alla prestazione dovuta. 10. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 28729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris