CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2020
Cassazione n. 24665/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 4402-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MIRABELLO 18 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 22389/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 04402 sez. ML - ud. 13-04-2022 -2- RILEVATO - che, con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c., ritualmente notificato il 29.1.2021, [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'ordinanza n. 22389/2020 resa da questa Corte nell'adunanza camerale del 7 luglio 2020 e depositata il 15 ottobre 2020 con la quale la Corte medesima accoglieva il ricorso per cassazione con il quale l'Azienda USL N. 10 Firenze (poi Azienda USL [OSCURATO:PERSONA]) aveva impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze la quale, confermando la decisione resa dal Tribunale di Firenze, aveva accolto la domanda della Caradonna, la quale aveva subito una lesione midollare a seguito di un incidente stradale nel 2007, condannando l'Azienda USL predetta all'erogazione gratuita della terapia denominata RIC, altrimenti detta Dikul, da effettuarsi presso il [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, accoglimento motivato in relazione al mancato accertamento da parte della Corte territoriale del grado di maggiore efficacia della cura e dei requisiti dell'evidenza scientifica, dell'appropriatezza e dell'economicità rispetto alle prestazioni sanitarie già ricomprese nei LEA e disposte dal SSN, della cui prova era onerata l'istante; - che l'impugnazione è dalla Caradonna affidata ad un unico motivo cui resiste, con controricorso, l'Azienda USL [OSCURATO:PERSONA]; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'Azienda controricorrente ha poi depositato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, la ricorrente, imputa a questa Corte l'essere incorsa nell'errore di fatto dato dalla mancata considerazione della documentazione contenuta nel primo ricorso ante causam ex art. 700 c.p.c. atta a dimostrare la piena scientificità della terapia riabilitativa RIC e tale da indurre a considerare frutto di un mero travisamento della realtà processuale la ritenuta mancanza delle evidenze scientifiche della maggiore validità della terapia medesima rispetto alla situazione della Caradonna; - che il prospettato errore di fatto legittimante la revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. in effetti non sussiste, derivando la pronunzia di questa Corte dalla ritenuta carenza dell'accertamento istruttorio, circoscritto alla considerazione dell'efficacia della cura rispetto alle condizioni personali della ricorrente e non esteso, in coerenza con i principi accolti da questa Corte, alla valutazione degli ulteriori requisiti legittimanti l'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie il cui onere probatorio è a carico della ricorrente; - che il ricorso va dunque dichiarato inammissibileLiu, 5130/...2C)20 - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consigli