CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 47412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Minisler6, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 3 aprile 2023, la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano a carico di [OSCURATO:PERSONA] di condanna alla pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa per il reato di furto di bestiame, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 e 8 cod. pen. L'imputato era altresì condannato al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di doglianza. La Corte di appello, si legge nel ricorso, avrebbe dovuto, in seguito alla entrata in vigore del d.lgs. 150/22, verificare la esistenza di una valida querela. Agli atti, rileva la difesa, esiste una denuncia sporta oralmente da soggetto non legittimato, [OSCURATO:PERSONA], il quale non è legale rappresentante della società agricola "[OSCURATO:PERSONA]", proprietaria dei capi di bestiame; alla querela non è allegata documentazione che giustifichi il potere di rappresentanza e l'atto non è sottoscritto dal denunciante e dal verbalizzante che ha ricevuto la dichiarazione. Pertanto, il reato risulta improcedibile per mancanza di querela. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza del motivo proposto. 2. Deve osservarsi, con rilievo di carattere assorbente, come, nell'ambito del presente giudizio, si sia costituito parte civile il titolare dell'azienda agricola proprietaria del bestiame, [OSCURATO:PERSONA]. La costituzione di parte civile, sulla quale non si muovono contestazioni, supera ogni questione proposta dalla difesa in ordine alla legittimazione dell'originario querelante. All'indomani della entrata in vigore del d.lgs 150/2022, che ha previsto all'art. 624, comma 3, cod. pen. la procedibilità a querela del reato di furto aggravato, ad eccezione delle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 e 7-bis cod. pen., si è condivisibilmente sostenuto che la costituzione di parte civile nel giudizio penale equivale alla proposizione della querela. Invero, la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione [Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, Rv. 284844 - 01:«La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.)»; Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616 - 01:«In tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile. (Fattispecie relativa alla contravvenzione prevista dall'art. 659, comma primo, cod. pen.)»]. Il principio posto a fondamento di tale interpretazione era stato già espresso dalle Sezioni Unite SaJeatino - sent. 40150/18, non massimata sul punto - e ribadito in numerose successive pronunce delle sezioni semplici in casi assimilabili al presente [cfr. Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01:"In tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia)"]. Pertanto, quanto al caso di specie, la lamentata originaria mancanza di querela non inficia la procedibilità del reato oggetto del presente giudizio, stante la costituzione di parte civile del proprietario del bestiame. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 2