CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a POZZUOLI avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, che ha parzialmente riformato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Roma, sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, per il reato di cui all'art. 512-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen, declinata nel senso dell'agevolazione. Deduce: 1.1. Violazione degli artt. 294 e 273 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione all'eccepita carenza degli elementi costitutivi del reato e dell'elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dall'art. 512-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. Con il primo motivo il ricorrente illustra i contenuti dell'ordinanza del G.i.p. al fine di evidenziarne l'illogicità alla luce delle spiegazioni della vicenda commerciale e negoziale offerte da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del suo interrogatorio. Deduce, quindi, l'insussistenza degli elementi costituti vi del reato di cui all'art. 512-bis cod.pen., in particolar modo sotto il profilo del dolo specifico, avendo riguardo ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente deduce anche la violazione dell'art. 294 cod.proc.pen. in quanto il provvedimento manca di un'autonoma valutazione in punto di gravi indizi di colpevolezza. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen. A tale riguardo sostiene che la motivazione è del tutto carente in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416•bis.1 cod.pen. declinata nel senso dell'agevolazione, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento indiziario capace di dimostrare la sussistenza dell'elemento psicologico a tal fine richiesto, visto che il Tribunale si limita a riproporre testualmente l'informativa versata nella richiesta del Pubblico ministero e richiamata dal G.i.p., senza dare risposta alle eccezioni sollevate dalla difesa. A sostegno dell'assunto vengono richiamati i principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. 1.3. Violazione dell'art. 275 cod.proc.pen. per l'insussistenza delle esigenze cautelari a fronte della condotta tenuta nel corso dell'interrogatorio di garanzia. A tale riguardo il ricorrente evidenzia come la valutazione cautelare fosse fondata sulla mancata dissociazione, così che il contenuto del suo interrogatorio di garanzia costituiva un fatto sopravvenuto, a mezzo del quale aveva spiegato come la sua condotta fosse finalizzata solo a preservare il proprio operato e la sorte della propria famiglia. Il ricorrente rimarca, in particolare, come nel corso dell'interrogatorio fossero emersi elementi di rescissione, avendo criticato le scelte gestionali di Alvaro ed esponendo in maniera circostanziata i contrasti insorti per l'incompatibilità personale. Da qui deduce l'omessa valutazione quanto alla conseguente inattualità delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite, per lo più reiterative delle medesime questioni di merito sollevate con il riesame, affrontate e risolte dal Tribunale con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria e, in quanto tale, non sindacabile in sede di legittimità. 1.1. I gravi indizi di colpevolezza sono trattati dal tribunale sulla base delle deduzioni difensive, reiterate in questa sede. Ha così dato puntuale risposta al tema della riconducibilità a [OSCURATO:PERSONA] della società "i templari" e ha osservato che i gravi indizi di colpevolezza erano fondati sulle plurime intercettazioni, corredate dai servizi di osservazione e dalle acquisizioni documentali. Sulla base di questi elementi ha lungamente descritto tutte le vicende della società Cerbiatto 2 s.r.I., dei contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al controllo della società acquisito da quest'ultimo, con la perdurante collaborazione di quello. Il tribunale ha anche affrontato il tema del dolo specifico e lo ha ritenuto sussistente spiegando che "il ricorrente è un soggetto venuto in contatto ed in affari con [OSCURATO:PERSONA] e con altri sodali per un tempo significativo, addirittura effettuando con detto una sorta di cogestione, benché ne conoscesse le caratteristiche criminali", per la notorietà delle vicende di Alvaro e per come emerso anche dall'interrogatorio reso dallo stesso Veccia che, inoltre, "aveva cognizioni sufficienti per comprendere che ad Alvaro fossero riferibili più attività economiche in vari settori, tanto che presso via [OSCURATO:PERSONA] aveva spostato anche parte dell'operatività del forno [OSCURATO:PERSONA], pure a lui riferibile". Il tribunale ha dunque ricavato che Veccia era consapevole del pericolo dell'applicazione di misure di prevenzione e ha accettato di far parte del meccanismo di interposizione, consentendo ad Alvaro di portare avanti operazioni economiche, eludendo la normativa in materia di misure di prevenzione, impossibile senza il suo fattivo concorso. 1.2. Con riguardo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., il tribunale ha ampiamente affrontato il tema della conoscenza di Veccia del contesto in cui poneva le condotte di trasferimento fraudolento di valori e la sua consapevolezza circa la loro riconducibilità alla locale di 'ndrangheta romana. A tale fine ha sviluppato sia il tema delle ragioni per cui l'indagato era consapevole del contesto di 'ndrangheta in cui erano maturate le sue condotte di trasferimento fraudolento di valori (la notorietà delle vicende giudiziarie e la condotta non trasparente tenuta da Veccia), sia il tema della esistenza e della pervasiva presenza della evocata locale romana. A tale ultimo riguardo ha esposto tutti i riferimenti storico-giurisprudenziali e investigativi riferiti alla c.d. locale romana rispetto alla cosca madre (anche richiamando la sentenza delle Sezioni Unite, c.d. Modaffari +1); ha richiamato gli esiti dei procedimenti penali denominati Prima, Virus, rete, Meta, Xenopolis, Crimine, Arca, Cent'anni di Storia, Provvidenza, il Guardiano, Iris e Eyphemos; ha descritto l'importanza della cosca Alvaro nel panorama di 'ndrangheta in cui operava e della sua suddivisione in sottogruppi; ha indicato le modalità di costituzione della c.d. locale romana a opera di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha puntualizzato tutte le vicende giudiziarie che li hanno riguardati, oltre che le doti di 'ndrangheta loro riconosciute; ha descritto la composizione l'organizzazione della locale romana e le attività illecite da essa svolte e la capacità di intimidazione e di assoggettamento del territorio; ha sottolineato il potere esercitato anche su Veccia. 1.3. Con riguardo alle esigenze cautelari, il tribunale ha evidenziato come non si potesse ritenere superata la presunzione di loro sussistenza, così come prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.. In relazione alle esigenze cautelari, il tribunale ha ritenuto che non si potesse ritenere superata la presunzione dell'art. 275, comma 3, cod.proc.pen. valorizzato la protrazione nel tempo delle condotte, il perdurante legame criminoso e l'assenza di ogni cesura con l'organizzazione, oltre che la pregressa vicenda societaria relativa alla fittizia intestazione della società a figlia e genero, oltre che ai precedenti per reati in materia di armi, droga, bancarotta e alle condotte tenute in costanza di fallimento. Sotto il profilo dell'attualità ha rimarcato come le condotte si fossero protratte lungamente e come non vi fossero elementi dai quali evincere una scissione dei suoi legami con l'ambiente criminoso di riferimento. La mancata partecipazione a ulteriori condotte -pure emerse rispetto ad altri indagati con successivi approfondimenti investigativi- ha condotto il Tribunale ad applicare la misura degli arresti domiciliari, in luogo di quella carceraria. 2. A fronte di una motivazione che non può certamente dirsi mancante e in relazione alla quale non si registrano connotati di illogicità o di contraddittorietà, i motivi del ricorso si presentano come una nnera rivisitazione delle emergenze investigative, secondo una prospettiva difensiva intesa ad aggredire singoli aspetti del costrutto argomentativo del giudice di merito, che vengono isolati e separati dalla molteplicità degli ulteriori elementi che compongono l'ordito motivazionale complessivo e unitario del provvedimento impugnato. In tal guisa, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Allora, va ribadito che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 1). 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr