CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 03421/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del delitto di detenzione di ingenti quantità di cocaina - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Brescia, in data 10/07/2025, che ha applicato la pena concordata dal [OSCURATO:PERSONA] con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; rilevato che i difensori del [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale ritualmente rilasciata da quest'ultimo, hanno dichiarato in data 01/10/2025 di rinunciare al ricorso (vedi dichiarazione in atti); ritenuto che la rinuncia al ricorso imponga una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che appare equo quantificare, in considerazione della comunicazione della rinuncia dopo la fissazione del ricorso, in Euro tremila in favore della Cassa delle Q(mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 'LAS Così deciso in Roma, il 11 dicembre [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente