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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19923/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una valida querela, poiché quella in atti sarebbe stata sporta da soggetto non legittimato - è inammissibile in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la querela sia stata ritualmente sporta da un soggetto titolare di un rapporto qualificato con i beni (in quanto nominato custode dai proprietari, residenti all'estero: cfr. Sez.

U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01) e il ricorso ha contestato irritualmente in questa sede di legittimità la correttezza di tale accertamento di fatto, a nulla rilevando al riguardo la mancata costituzione di parte civile del querelante pure dedotta dalla difesa; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ricorre [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per tentato furto aggravato (artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen.); ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una valida querela, poiché quella in atti sarebbe stata sporta da soggetto non legittimato - è inammissibile in quanto la Corte di merito ha ritenuto che la querela sia stata ritualmente sporta da un soggetto titolare di un rapporto qualificato con i beni (in quanto nominato custode dai proprietari, residenti all'estero: cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5, n. 55025 del 26/09/2016, Mocanu, Rv. 268906 - 01) e il ricorso ha contestato irritualmente in questa sede di legittimità la correttezza di tale accertamento di fatto, a nulla rilevando al riguardo la mancata costituzione di parte civile del querelante pure dedotta dalla difesa; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0
Sentenza Cassazione n. 19923/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris