CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27275/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Patrizia ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Perugia che ha parzialmente riformato, riducendo la pena, quella del Tribunale cittadino di condanna della predetta per due furti aggravati (in Assisi nel gennaio 2016) e una ricettazione (in luogo sconosciuto, in data anteriore e prossima al 1/2/2016); ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché proposto per un motivo (indeterminatezza del capo d'imputazione) non scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), la doglianza risultando adeguatamente vagliata dalla Corte territoriale con argomentazioni corrette e prive di vizi censurabili in questa sede di legittimità; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pr idente [OSCURATO:PERSONA] tel Perr