CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20228/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata in data 23.05.2023, N.R.G. 243/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23650/2023Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 20228/2026Data pubblicazione 16/06/20261.Il Tribunale di Gela, in parziale accoglimento del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. inquadrato nel IIlivello del CCNL Metalmeccanica-Industria, installazione impianti, ha riconosciutoche il medesimo aveva svolto mansioni superiori riconducibili al superiore livelloIII del medesimo CCNL, nonché il suo diritto alla maggiorazione per lavorostraordinario prestato nel limite di complessivi € 3.000,00 determinati in viaequitativa sulla presunzione che avesse “prestato circa una ventina di giornatedi lavoro l’anno presso i cantieri” ed ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento, in favore del medesimo della somma di € 15.238,75 a titolo didifferenze retributive, differenze sul TFR e straordinario, oltre accessori e spesedi lite.[OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. dal 10.1.2011al 2.10.2017 con orario contrattuale dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30dal lunedi al venerdi, aveva dedotto di avere di fatto svolto fin dall’inizio delrapporto mansioni riconducibili al superiore livello III del medesimo CCNL, e diavere espletato lavoro straordinario per 4 ore al giorno fino a 12 ore complessiveed aveva lamentato che il lavoro straordinario non gli era mai stato remunerato.Aveva chiesto pertanto che venisse accertato che aveva svolto mansionisussumibili nel III livello del CCNL Metalmeccanica ed installazione impianti,nonché la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di quanto a luidovuto a titolo di differenze retributive, lavoro straordinario, ROL, indennità edemolumenti connessi alle mansioni effettivamente svolte, nonché differenze suTFR, per la complessiva somma di € 46.955,21 o di quella risultante dovutaall’esito del giudizio, oltre accessori di legge.2. La Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza delTribunale di Gela ed in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Scordio, ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore delmedesimo della complessiva somma di € 4860,82 a titolo di differenzeretributive oltre accessori, ha rigettato ogni altra domanda ed ha compensatoper 2/3 le spese di lite.Numero registro generale 23650/2023Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 20228/2026Data pubblicazione 16/06/20263. La Corte territoriale all’esito dell’istruttoria testimoniale ha ritenutoadeguatamente dimostrato lo svolgimento, da parte dello Scordio, di mansionisuperiori riconducibili alla declaratoria di III livello ex CCNL Metalmeccanica-industria, installazione impianti con decorrenza dal mese di ottobre 2024 al2.10.2017.4. Non ha invece considerato provato lo svolgimento di lavoro straordinarioda parte dello Scordio ed ha ritenuto non proposta la domanda concernentel’elemento perequativo di cui all’art. 13 del CCNL.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di quattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 111 Cost.,dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. Att. cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Evidenzia che la sentenza impugnata ha ridotto la somma dovuta allo Scordiodall’importo di € 15.238,75 liquidato nella sentenza di primo grado a quella di €4.860,82 ed aveva rideterminato le spese legali da € 4000,00 ad € 2418,00.Deduce che con l’atto di appello la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiestola restituzione della somma di € 22.895,45, corrisposta allo Scordio inesecuzione della sentenza di primo grado; precisa che aveva prodottodocumentazione attestante la suddetta corresponsione ed aveva insistito per larestituzione con le note scritte del 21 marzo e del 9 maggio 2023.Lamenta che la sentenza impugnata aveva rigettato ogni altra domandadiversa da quella accolta, e dunque anche la suddetta domanda restitutoria,senza motivare nemmeno implicitamente tale rigetto.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame di un fatto e/odocumento decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 336 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di avere rigettato la domanda restitutoriaobliterando il fatto storico, ritualmente introdotto nel giudizio, oggetto diNumero registro generale 23650/2023Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 20228/2026Data pubblicazione 16/06/2026contraddittorio tra le parti e decisivo per il giudizio, costituito dal pagamento, daparte di [OSCURATO:SOCIETA]., delle somme liquidate in favore di GiuseppeScordio dalla sentenza di primo grado e di avere ignorato la documentazioneprodotta per comprovare tale fatto.Evidenzia che la sentenza impugnata non fa alcun cenno al pagamento postoa fondamento della domanda di restituzione proposta dalla società, né alladocumentazione prodotta per dimostrarlo.Precisa che secondo l’art. 336 cod. proc. civ., la riforma o la cassazioneestende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata e chepertanto, non appena venga pubblicata la sentenza di riforma, vengono menoimmediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sial’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva dellastessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo direstituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 336 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod.proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la domandarestitutoria.4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Sostiene che la sentenza impugnata potrebbe interpretarsi nel senso che lastatuizione di rigetto di “tutte le altre domande” non si riferisca alla domanda direstituzione e che su tale domanda la Corte territoriale non avrebbe statuito.A riprova di tale assunto, evidenzia che la sentenza impugnata hacondannato la società al pagamento di differenze retributive e delle spese digiudizio, seppure ridotte, nonostante dagli atti di causa risultasse che tali sommeerano state già pagate, anziché rideterminare le somme dovute, condannandoalla ripetizione delle somme già pagate in eccedenza.5. Le censure, che vanno esaminate congiuntamente per ragioni diconnessione logica e giuridica, sono fondate.Va premesso che la sentenza di riforma parziale sostituisce la sentenza diprimo grado nelle parti riformate; pertanto, avendo la sentenza impugnataNumero registro generale 23650/2023Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 20228/2026Data pubblicazione 16/06/2026riconosciuto lo svolgimento, da parte dello Scordio, di mansioni superiori ericonducibili alla declaratoria di III livello ex CCNL Metalmeccanica-industria,installazione impianti con decorrenza dal mese di ottobre 2024 al 2.10.2017 enon dall’inizio del rapporto di lavoro, ed avendo ritenuto indimostrato il lavorostraordinario, ha correttamente emesso una nuova statuizione di condanna.Tuttavia dall’atto di appello, trascritto in parte qua e localizzato nel ricorsoper cassazione, risulta che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto larestituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo gradoed aveva prodotto documentazione volta a dimostrare il pagamento.Questa Corte ha chiarito che l’art. 336 cod. proc. civ., disponendo che lariforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli attidipendenti dalla sentenza riformata o cassata comporta che, con la pubblicazionedella sentenza di riforma, vengano meno immediatamente l’efficacia degli atti odei provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti prividi qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della sommapagata o di ripristino della situazione precedente; la richiesta di restituzione dellesomme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado non costituiscedomanda nuova ed è perciò ammissibile in appello e deve essere formulata apena di decadenza con l’atto di appello, se proposto successivamenteall’esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nelcorso del giudizio soltanto qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenutasuccessivamente alla proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 10124/2009).La sentenza impugnata, pur avendo rigettato ogni altra domanda rispetto aquella di pagamento delle differenze retributive per le mansioni superiori svoltedallo Scordio e riconducibili alla declaratoria di III livello ex CCNLMetalmeccanica-industria, installazione impianti con decorrenza dal mese diottobre 2024 al 2.10.2017, non ha dato atto della proposizione della domandarestitutoria e sulla medesima non ha dunque statuito, né ha esplicitato le ragionidel rigetto della domanda restitutoria, e non ha esaminato la circostanza decisivarelativa al dedotto pagamento da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., dellesomme liquidate in favore di [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza di primo grado,per l’importo complessivo di € 22.895,45.Numero registro generale 23650/2023Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 20228/2026Data pubblicazione 16/06/20266. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvioalla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per ilregolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte di Appello di Caltanissetta in diversa composizione,anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 19 maggio 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 23650/2023Numero sezionale 2469/2026Numero di raccolta generale 20228/2026Data pubblicazione 16/06/2026