CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07769/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Si dà atto che la difesa ha depositato l'interrogatorio di APICELLA Aniello. L'avv. [OSCURATO:PERSONA]freresa conclude chiedendo raccoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata nel preambolo, il Tribunale di Salerno, in sede di appello proposto dal Pubblico Ministero, in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha applicato la custodia cautelare in carcere - con effetto differito alla definitività del provvedimento - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di detenzione, in parte clandestina, di armi comuni da sparo e di esplosivi, nonché ricettazione delle armi comuni da sparo medesime. Il Tribunale ha ravvisato il quadro di gravità indiziaria in punto di consapevole detenzione degli ordigni esplosivi e delle armi, in parte clandestine e di provenienza delittuosa, valorizzando il comportamento serbato dal ricorrente nel corso della perquisizione del 26 maggio 2022, dettagliatamente descritta alle pagine 13 e 14 del provvedimento impugnato. In particolare, il Tribunale ha ritenuto particolarmente sintomatica la circostanza che, in occasione della perquisizione avente a oggetto i diversi locali riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] di cui il ricorrente è dipendente, a fronte dell'invito rivolto dal padre Francesco, coindagato, di portare le chiavi all'ufficio, senza bisogno di ricevere altre istruzioni, fosse giunto in loco, munito di un mazzo di chiavi e, utilizzando quella corretta, avesse aperto la porta di accesso al locale, manifestando un atteggiamento collaborativo con gli investigatori. Al contrario, una volta giunto dinanzi all'appartamento che custodiva le armi, a fronte della domanda sul se vi fosse nella disponibilità della società altro locale, rispondeva negativamente dopo essersi scambiato uno sguardo di assenso con il padre; nel locale, che veniva comunque perquisito, erano ritrovate le armi e le munizioni di cui alla contestazione provvisoria e si accertava che all'interno del mazzo di chiavi in possesso del ricorrente vi era anche la chiave di apertura di quel ulteriore immobile. Costui, infine, aveva la disponibilità delle chiavi di un terzo appartamento, dove venivano rinvenuti i quattro ordigni di cui alla incolpazione provvisoria. 2.[OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia, e deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla dedotta inammissibilità, per aspecificità, del ricorso del Pubblico ministero. Il Tribunale, pur a fronte di un ricorso da parte dell'Accusa strutturato attraverso una mera generica critica della decisione del giudice per le indagini preliminari, ha erroneamente ritenuto di poter cogliere la specificità delle doglianze negli argomenti indicati dal pubblico ministero, sì come valutati secondo un diverso tenore dal primo giudice.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'ad 272 cod. proc. pen. in punto di gravi indizi di colpevolezza. La difesa pone in evidenza in primo luogo la diversità di mansioni svolte dal ricorrente, rispetto al padre Francesco, nell'ambito della società. In questa cornice lamenta la errata valorizzazione di un dato non univoco, quale quello della presenza, nel mazzo di chiavi consegnato dal figlio al padre, anche di quelle di accesso ai locali nei quali la perquisizione aveva dato esito positivo. Del pari immotivatamente enfatizzato l'atteggiamento serbato dal ricorrente, che ad avviso della difesa ben poteva trovare altre giustificazioni, quali ad esempio una sorta di condizionamento rispetto all'atteggiamento paterno. Infine si evidenzia l'inconferenza dell'arresto giurisprudenziale citato nel provvedimento impugnato, concernente l'ipotesi della condivisione della dimora, circostanza non sussistente nel caso che ci occupa. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla scelta della misura applicata. E' lamentata l'assenza in atti di qualsivoglia elemento dal quale inferire che ricorrente sia dedito alla commissione di delitti in materia di armi, non essendo emerso alcun suo collegamento con ambienti criminali, né è stato fornito il motivo posto a fondamento della sua incapacità a osservare le prescrizioni della misura meno afflittiva. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure prive di pregio, in parte manifestamente infondate, sicché dev'essere complessivamente rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile, siccome meramente reiterativo della medesima doglianza, relativa all'asserita aspecificità dell'appello della [OSCURATO:PERSONA], prospettata al giudice del riesame e da questi adeguatamente vagliata e superata con congrua motivazione che ha valorizzato l'avvenuta indicazione specifica, da parte del Pubblico Ministero ricorrente, dei punti dell'ordinanza oggetto di doglianza (segnatamente gli elementi utilizzati dal Gip per negare la sussistenza dei gravi indizi) e gli argomenti, in fatto e in diritto, contrari a quelle argomentazioni e posti a fondamento della tesi avversa. 3 i Si tratta di una motivazione in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «I motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem degli argomenti addotti a fondamento dell'originaria richiesta di applicazione, ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di fatto e di diritto da sottoporre al giudice del gravame (ex multis SEz. 6 n. 46025 del 24/09/2013, Ciciliano, Rv. 257448). 3. Non ha fondamento la censura che la difesa muove con il secondo motivo di ricorso, in punto di gravi indizi di colpevolezza per la condotta di concorso con il genitore nella detenzione delle armi. Preliminarmente il Collegio osserva come il verbale dell'interrogatorio reso il 13 luglio 2022 da [OSCURATO:PERSONA] al Pubblico Ministero, depositato dalla .DP* difese•egto d'indagine non prodotto innanzi al Tribunale del riesame, siccome successivo alla fase di appello, pertanto non valutabile in questa sede. Ciò premesso, il ricorrente avanza critiche, che, oltre ad opporsi, con argomentazioni di merito, alla conclusione del Tribunale, si presentano aspecifiche rispetto al ragionamento giustificativo che 14 sorregge e che si snodano secondo un metodo valutativo non consentito, nella misura in cui isolano, parcellizzandoli, gli elementi indiziari valorizzati sinergicamente dai giudici della cautela. Costituisce, infatti, principio di diritto consolidato che in sede di legittimità, anche nella materia cautelare, è consentita la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; tra le tante conformi, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Quel che è sufficiente evidenziare è che l'ordinanza indiziaria, nella valutazione dei gravi indizi con riferimento alla codetenzione da parte del ricorrente del compendio di armi ed esplosivi custodito in locale di cui il ricorrente deteneva le chiavi, non presenta alcun vizio censurabile in questa sede, avendo reso il Tribunale una motivazione adeguata, coerente alle evidenze esposte, priva di manifeste illogicità o errori di diritto, fornendo un quadro affatto persuasivo degli elementi indizianti circa la consapevolezza e volontà di [OSCURATO:PERSONA] di concorrere nella detenzione dell'arsenale rinvenuto.Il Tribunale ha, in proposito, significativamente evidenziato, in uno con il dato della detenzione delle chiavi, anche il contegno da questi serbato nel corso della perquisizione che, così come oggettivizzato negli atti di polizia giudiziaria con adeguata specificità, costituisce un elemento certamente suscettibile di ulteriormente avvalorare il quadro indiziario. Si tratta di motivazione che si pone nel solco dei principi espressi in sede di legittimità in tema di concorso nell'illecita detenzione di armi, in virtù del quale ai fini della configurabilità del concorso in detenzione o porto illegale di armi, è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di esse e si trovi, pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa, comunque, in qualsiasi momento, disporne (Sez. 1, n. 6796 del 22/01/2019, Susino, Rv. 274806) e che, in particolare, «deve ritenersi comunque concorrente nella illecita detenzione di armi e munizioni, custodite od occultate a sua insaputa nei locali di sua proprietà o da lui gestiti, (nella specie, a titolo di locazione), chi, dopo esserne venuto a conoscenza, nulla faccia per rimuovere tale situazione antigiuridica, dimostrando con il suo comportamento chiara connivenza con i proprietari del materiale illecitamente detenuto» (sez. 6, n. 46303 del 04/11/2014, Grasso, Rv. 261016). 4. Non miglior sorte spetta all'ultimo motivo, in punto di sussistenza e adeguatezza delle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata, richiamando la sicura conoscenza da parte del ricorrente dei precedenti penali specifici del padre e la sicura contiguità con ambienti criminali di rilévo, diversamente non essendo spiegabile la disponibilità di un tale arsenale, ha fornito sulla base degli indici di gravità oggettiva della condotta e di negativa personalità del suo autore, esauriente spiegazione dell'esigenza di cautela. Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescelta misura, avendo il Tribunale correttamente evidenziato le ragioni per le quali il pericolo di reiterazione possa essere scongiurato unicamente con la misura di maggior rigore. 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue la condanna la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. P.Q.M. (/( Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli ademp