CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 40720/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1437/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], anche quale titolare della ditta individuale MEDI- [OSCURATO:PERSONA] e socio accomandatario della S35-) cessata [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C., già )3M- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sco [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, viale Cortina d'Ampezzo n.269; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - con troricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] latesta, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma piazza Barb_erini n.12; - con troricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Moli- se, n.76/3/2011 depositata il 21 novembre 2011, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 29 settembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise, veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. - oggi ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. -, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'a- gente della riscossione avente ad oggetto la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Isernia n. 16/3/2008. La prima deci- sione aveva a sua volta dismesso il ricorso di parte contribuente, proposto avverso una cartella di pagamento ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972 per IRPEG, IRAP e IVA 2003 oltre ad interessi e sanzioni. 2. La CTR confermava la decisione di primo grado, ritenendo in parte nuove e in parte infondate le doglianze sollevate dall'appellante. 3. Avverso tale decisione propone ricorso parte contribuente per sette motivi che illustra con memoria, cui resistono l'Agenzia delle Entrate e l'agente della riscossione con controricorso; anche [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. deposita memoria ex art.380 bis cod. proc. civ.. Considerato che: 4. In via preliminare va dichiarato tardivo il controricorso dell'Agenzia, notificato il 14.2.2013, oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso ex art.370 primo com- ma cod. proc. civ., essendole stato notificatole il ricorso in data 4.1.2013. 5. Preliminarmente va anche dichiarata la legittimazione passiva del- l'agente della riscossione, il cui difetto è stato prospettato dal contro- ricorrente con riferimento ai motivi quinto e sesto di ricorso, ma che dev'essere valutata globalmente e ritenuta sussistente, considerato che si controverte nella presente lite anche su vizi propri della cartella impugnata, con conseguente locus standi in capo all'agente. Non dis- simili considerazioni valgono quanto all'Agenzia con riferimento all'ec- cepito difetto di legittimazione passiva circa i primi due motivi, dal momento che complessivamente il ricorso introduce anche doglianze di merito. 6. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 137 e ss., 148, 156 e SS., 160 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. n.602 del 1973 per nullità insanabile ovvero inesistenza della notifica della cartella di pagamento, nell'ipotesi in cui la relata apposta alla copia in possesso del destinatario sia completamente omessa e, per contro, la relata in possesso del notificante risulti asse- ritamente compilata in tutto o in parte. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente prospetta - ex art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - l'omessa ed insufficiente moti- vazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consisten- te nell'assenza di relata sulla copia della cartella oggetto di notifica. 7. In via preliminare va dato atto del fatto che l'agente della riscos- sione eccepisce l'inammissibilità del primo motivo per difetto di inte- resse concreto in capo alla parte ad eccepire il vizio di notifica della cartella, non essendo contestato il decorso dei termini di decadenza per la notifica né la prescrizione del credito portato, invocando la giu- risprudenza di legittimità, in particolare Cass. n.16407 del 2003; ec- c'episce inoltre l'inammissibilità del secondo motivo per assenza di de- cisività. 8. I due motivi, interdipendenti e da scrutinarsi unitariamente, sono inammissibili. La Corte osserva che con le due censure in disamina si prospetta il fatto che la notifica sarebbe avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, mentre la sentenza impugnata ha accertato l'avvenuta no- tifica a mezzo posta - com'era sua facoltà fare (Cass. Sez. 5, Senten- za n. 14501 del 15/07/2016, Rv. 640546 - 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012, Rv. 622974 - 01) - e la conse- gna a mani di persona qualificata come addetta alla ricezione, nella sede legale della società conformemente al disposto dell'art.145 cod. proc. civ., non richiede l'ulteriore adempimento del compimento della relata di notifica, né l'annotazione specifica sull'avviso della persona cui è stato consegnato il plico. Quella espressa dalla CTR è perciò senza dubbio di una motivazione adeguata, logica, fondata sul quadro istruttorio previa sussunzione della fattispecie nella pertinente fatti- specie astratta secondo un iter argomentativo immune da vizi logici. Sarebbe stato poi onere dei ricorrenti impugnare efficacemente tale accertamento in fatto, che riposa sulla sussunzione e qualificazione della fattispecie giuridica in termini alternativi a quelli esposti in ricor- so secondo cui sarebbe stato applicabile il combinato disposto della legge n.890 del 1982 e dell'art.140 cod. proc. civ., innanzitutto ripro- ducendo gli atti del procedimento notificatorio, onere totalmente non assolto in ricorso, fatto che non consente di apprezzare la decisività delle censure in disamina. 9. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta - ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.lgs. n.546 del 1992 e 7 della I. n.212 del 2000, per aver il giudice d'appello erroneamente ritenuto nuovi i motivi di appello di cui ai punti nn. 1), 3) e 5) dell'atto di gravame, ossia circa la nullità della sentenza di primo grado per omessa decisione sull'eccezione di mancata indicazione nella cartella di pagamento del responsabile del procedimento, infondatezza della pretesa erariale per mancata dimo- strazione del credito vantato e mancata sottoscrizione della cartella di pagamento. Con il quarto motivo di ricorso si prospetta - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - l'omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo il giudice d'appello omesso di considerare che tanto l'Agenzia quanto l'agente della ri- scossione non hanno formulato eccezione di "novità" delle questioni già oggetto del terzo motivo, le quali erano state discusse e sottopo- ste al contraddittorio di primo grado, in sede di memoria illustrativa per l'udienza del 22.1.2008 celebrata avanti alla CTP. 10. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e sono inammissibili, come eccepito nei controricorsi. Si rei- tera il costante insegnamento secondo cui nel processo tributario, ca- ratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impu- gnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di con- testazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Ammi- nistrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricor- so introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contri- buente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulte- riori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema contro- versum", come definito dalle scelte del ricorrente. L'oggetto del giudi- zio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presen- tazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 di- cembre 1992, n. 546, nel solo caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011, Rv. 619083 - 01; conforme, tra le molte, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9637 del 13/04/2017, Rv. 643799 - 01). 11. Orbene, la stessa parte ricorrente non prospetta neppure nei due motivi in decisione che le questioni di cui ai punti nn. 1), 3) e 5) del- l'atto di appello (nullità della sentenza di primo grado per omessa de- cisione sull'eccezione di mancata indicazione nella cartella di paga- mento del responsabile del procedimento, infondatezza della pretesa erariale per mancata dimostrazione del credito vantato e mancata sottoscrizione della cartella di pagamento) fossero presenti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, né è adombrata la presenta- zione di motivi aggiunti in conseguenza del deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione. Sarebbe poi irrilevante un'eventuale accettazione del contraddittorio da parte delle controparti, dal momento che l'individuazione del the- ma decidendum attraverso il meccanismo delle preclusioni è regolata dalla legge e, peraltro, nella fattispecie è stata espressamente esclusa dalla CTR attraverso un accertamento di fatto preciso («come giu- stamente fatto rilevare dalle parti convenute, le eccezioni avanzate dal contribuente costituiscono domande nuove», cfr. p.4 sentenza). 12. Infine, la motivazione espressa dal giudice d'appello, di mancata tempestiva proposizione delle questioni con il ricorso introduttivo o attraverso motivi aggiunti per documenti non conosciuti o ordine del giudice, ossia il difetto di rituale proposizione delle questioni suddette in primo grado, è una motivazione ampiamente sufficiente a suppor- tare la decisione di inammissibilità dei motivi di gravame ritenuti nuo- vi, in quanto conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità di cui sopra si è dato conto. 13. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta - ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione del- l'art. 112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronun- ciato sul sesto motivo di gravame («6) illegittimità ed infondatezza della pretesa erariale - mancata statuizione dei primi giudici», pp.17- 19 appello). Con il sesto motivo parte ricorrente deduce - ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. - l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, formulato da parte ricor- rente nel caso in cui fosse identificata una pronuncia della CTR sul motivo di appello predetto, trattandosi di motivazione comunque ap- parente. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta - ai fini dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., nonché l'omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione a quanto esposto nei due motivi precedenti. 14. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi per l'og- getto, sono in parte inammissibili - come eccepito nei controricorsi - e in parte infondati. Innanzitutto, non sussiste la prospettata omessa pronuncia paventata nel quinto motivo di ricorso, poiché sulla que- stione di merito dell'«6) illegittimità ed infondatezza della pretesa erariale» (cfr. pp.17-19 appello, riprodotta alle pagg.21 e 22 del ri- corso) la CTR si è pronunciata nei seguenti termini, in un passaggio peraltro riportato anche in ricorso: «Privo di fondamento appare infi- ne il rilievo riguardante l'illegittimità del credito erariale perché il Col- legio, appena premesso che il credito attiene non già alla cartella esattoriale bensì alla fase dell'iscrizione a ruolo dei tributi che non è in discussione in questa sede, ritiene di poter condividere e fare pro- prie le argomentazioni difensive dell'Agenzia delle Entrate come in- nanzi richiamate» (p.5 sentenza impugnata). 15. Non è infatti condivisibile la prospettazione contenuta nel settimo motivo di ricorso, secondo cui il passaggio sopra riportato si riferireb- be al terzo motivo di appello (infondatezza della pretesa erariale per mancata dimostrazione del credito vantato). La censura di cui al terzo mezzo di appello è infatti incongruente con il passaggio motivazionale sopra riportato, in primo luogo in quanto non vi è corrispondenza te- stuale dal momento che il terzo motivo di appello, riprodotto alle pagg.17-18 del ricorso, al di là della rubrica è relativo alla motivazio- ne dell'atto impugnato ai sensi dell'art.7 comma 1 della I. n.212 del 2000 e non al merito del credito. Inoltre, sul piano logico il terzo mo- tivo di gravame è già stato, pochi capoversi prima del passaggio ar- gomentativo in questione, dichiarato inammissibile dalla CTR. 16. Infine, la pronuncia del giudice d'appello sul sesto motivo di gra- vame ala sopra riportata non è apodittica secondo i canoni più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 - 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880 - 01), in quanto richiama e fa proprie, come è facoltà del giudice d'appello fare, le ragioni esposte dall'Ufficio, ossia «l'infondatezza del rilievo riguardante l'illegittimità del credito erariale in quanto l'Agenzia delle Entrate aveva liquidato la dichiarazione compilata e presentata dalla società sulla base dell'au- toliquidazione e dei dati forniti dal contribuente medesimo». Si tratta di un comprensibile richiamo ai contenuti delle difese cui ha fatto rin- vio, nonché ai fatti allegati dall'Ufficio e alle ragioni di diritto a soste- gno, in termini conformi alla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2397 del 03/02/2021, Rv. 660394 - 01); pertanto, l'iter argomentativo della CTR non si risolve in una acritica adesione alla difesa di parte, ma emerge una effettiva valutazione, logica, in quanto l'esito è basato sulla dichiarazione di parte, conformemente alla giurisprudenza di legittimità. 17. Conclusivamente il ricorso dev'essere rigettato per inammissibilità dei motivi e le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate solo nei confronti dell'agente della ri- scossione, tenuto conto che l'Agenzia si è tardivamente costituita con conseguente inammissibilità del controricorso. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate nei confronti dell'agente della riscossione in Euro 10.260,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per rimborso spese bor- suali, Iva e Cpa, e 51-25‹ folttreur,'e 4449‘4 m aia 45- %; — Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, .4hcfn. comma 1-qua' te , sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut