CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 33656/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36220/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentae difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l i rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 815/2018,depositata il 12/10/2018 , R.G.N. 974/2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale localedi accertamento della sussistenza - tra sette lavoratori originari ricorrenti e detta società -di un rapporto di lavoro subordinato con varie decorrenze nel 2008 (e per due di essi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per essere il periodo precedente coperto da transazione); 2.la Corte di merito ha osservato che era stata dimostrata l'etero- direzione della prestazione lavorativa dei ricorrenti da parte di SDA, che ne disponeva in modo quotidiano nel dettaglio, in contrasto col dato formale costituito dai contratti di associazione in partecipazione e poi di lavoro alle dipendenze di sub-vettori incaricati dai vettori con cui SDA aveva stipulato contratti di trasporto di cose per conto terzi; 3.la società propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria; resistono i lavoratori con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.parte ricorrente, con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. (in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.), sostenendo la contraddittorietà dell'iter logico-argomentativo, in quanto basato su motivazioni tra loro inconciliabili, ossia, da un lato, l'esclusione dell’applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003 in materia di irregolare somministrazione di manodopera, e, dall’altro, l'accertamento di regolare contratto di trasporto tra SDA ed alcuni vettori, mentre gli odierni controricorrenti erano a loro volta dipendenti di sub-vettori;2.con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.2094 c.c. (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.), assumendo che l'accertamento dell’esistenza di rapporti di trasporto legittimi avrebbe dovuti portare i giudici di merito a non ritenere integrati gli indici della subordinazione, in quanto è legittimo diritto del committente il controllo sull'esecuzione del contratto da parte degli ausiliari/addetti del vettore/ sub-vettore; 3.i motivi, connessi e da trattare congiuntamente in quanto entrambi collegati alla questione della coesistenza di contratti (della società) di trasporto con contratti di lavoro (dei lavoratori) con sub-vettori, non sono fondati, perché si basano sull'assunto non condivisibile dell’incompatibilità logica di tale coesistenza; 4.in primo luogo, si osserva che la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito (v., di recente, Cass. n. 22846/2022); 5.ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il "nomen iuris", pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (così Cass. n. 4884/2018) 6.invero, l'accertamento in fatto delle concrete modalità del rapporto al fine della sua sussunzione nello schema del rapporto di lavoro subordinato disciplinato dall'art 2094 c.c. prescinde dai rapporti contrattuali formali o da un'espressa sanzione di conversione stabilita dalla legge, che può essere astrattamente prevista (ad esempio in materia di contratti a termine, ovvero di somministrazione di lavoro irregolare, o ancora di mancanza di progetto nei contatti di collaborazione coordinata e continuativa), o meno, perché ricavabile dal sistema (ad esempio, in materia di violazione della normativa sul trasferimento dei lavoratori) o dal concreto atteggiarsi del rapporto tra le parti (ad esempio,ma non esclusivamente, in materia di qualificazione come subordinato di rapporto qualificato dalle parti come autonomo), o ancora in presenza di mancata regolarizzazione fiscale e contributiva del rapporto; 7.nel caso di specie, la sussistenza di contratti di trasporto tra l'attuale ricorrente e imprenditori o cooperative del settore, a loro volta stipulanti contratti di sub-trasporto con altri imprenditori o cooperative di cui gli attuali controricorrenti erano dipendenti, rispetto all'accertamento in fatto della sussistenza degli indici sintomatici della subordinazione per il concreto continuativo svolgimento in fatto tra le parti delle prestazioni lavorative, risulta circostanza esterna al rapporto di lavoro subordinato accertato, e quindi non influente sulla correlativa declaratoria cui sono pervenuti i giudici di merito; 8.coerentemente con i principi in materia, collegati alle concrete modalità del rapporto, la Corte di merito ha valorizzato (v. p. 6 della sentenza impugnata) elementi fattuali evidenzianti un effettivo potere di organizzazione e di controllo della società qui ricorrente quale sostanziale datore di lavoro, che impartiva direttive giornaliere ed organizzava nel dettaglio la prestazione lavorativa degli addetti dei sub-vettori; ad esempio, ha ritenuto di particolare significato l'attribuzione ai lavoratori di compiti e mansioni ulteriori rispetto a quelli strettamente legati al contratto di trasporto con vettori e sub-vettori (come l'attività di procacciamento), ed il potere disciplinare esercitato dalla società ricorrente capace di incidere economicamente sui lavoratori attraverso una decurtazione stipendiale applicata mediante trattenuta praticata alla cooperativa sub-vettore e da questa riversata in automatico sulla busta paga dei lavoratori; 9.il ricorso deve, pertanto, essere respinto; 10.le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricor