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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 19206/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12222-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso il decreto n. cronologico 1244/2018 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 17/03/2018 R.G.N. 4401/2017; Oggetto R.G.N. 12222/2018 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza in data 17 marzo 2018, il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto di essere ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 per crediti di lavoro, assumendo che il proprio rapporto, pur formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e instaurato nel 2004 con la [OSCURATO:PERSONA], era, nella sostanza, di natura subordinata e riconducibile anche alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il Perlini non avesse fornito alcun riscontro in ordine alla natura delle prestazioni rese, escludendo, quindi, la prova dell’espletamento di attività lavorativa di natura subordinata in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 anche in riferimento agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ.; con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto per totale assenza di motivazione o comunque assenza di motivazione in ordine all’art.244 cod. proc. civ.; entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento; va preliminarmente rilevato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); quanto alla dedotta violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ., deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la disposizione processualistica in esame implica che la prova per testimoni venga dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata; con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c. p. c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice, (cfr., sul punto, fra le tante, Cass. n. 3708 del 2019); nella specie il Tribunale ha escluso che fosse stato fornito alcun riscontro delle prestazioni espletate in favore della società asseritamente collegata e, quindi, dell’esistenza di un unico centro di imputazione di tale rapporto; in particolare, quanto all’onere istruttorio gravante sulla parte ricorrente, ha affermato il Tribunale che nessun capitolo di prova era stato articolato e che, pur essendo indicati i nominativi dei testi nell’opposizione, non erano stati formulati i capitoli sui quali testimoniare non essendo nemmeno la premessa articolata in numeri capoversi rispettosa dei criteri di cui all’art. 244 cod. proc. civ.; orbene, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (fra le tante, Cass. n. 342 del 2021); in particolare, nella specie, pur insistendo parte ricorrente sull’allegazione, nell’atto di opposizione, delle circostanze fattuali dedotte nella narrativa del ricorso come veri capitoli di prova, essa stessa conferma che non erano stati qualificati come tali talchè, in assenza di allegazione di elementi da cui possa evincersi che la prova era stata compiutamente articolata, non può contravvenirsi a quanto affermato dal Tribunale che ha escluso che potessero individuarsi i capitoli oggetto di prova e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; quanto al collegamento economico fra le due società, va rilevato che correttamente il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il collegamento economico -funzionale tra persone giuridiche ( nel caso di specie, associazioni artigianali dotate di personalità giuridica) facenti parte di un medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. n. 13807 del 2017); invero, tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (sul punto, fra le altre, Cass. n. 11107 del 2006; Cass. n. 8809 del 2009; Cass. n. 22927 del 2005); l’assoluto difetto di prova riguardo a tali profili ha indotto il Tribunale ad escludere l’unicità del rapporto di lavoro o, comunque, la possibilità di estendere gli obblighi inerenti al presunto rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra il Perlini e la [OSCURATO:PERSONA] anche con la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; anche tale valutazione, di merito, deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; nulla spese in considerazione della mancata costituzione del Fallimento; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12222-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 195, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso il decreto n. cronologico 1244/2018 del TRIBUNALE di VERONA, depositato il 17/03/2018 R.G.N. 4401/2017; Oggetto R.G.N. 12222/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza in data 17 marzo 2018, il Tribunale di Verona ha respinto l’opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proposta da [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto di essere ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 per crediti di lavoro, assumendo che il proprio rapporto, pur formalmente qualificato di collaborazione coordinata e continuativa, e instaurato nel 2004 con la [OSCURATO:PERSONA], era, nella sostanza, di natura subordinata e riconducibile anche alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; in particolare, il Tribunale ha ritenuto che il Perlini non avesse fornito alcun riscontro in ordine alla natura delle prestazioni rese, escludendo, quindi, la prova dell’espletamento di attività lavorativa di natura subordinata in favore della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; per la cassazione della pronuncia propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi; il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 244 anche in riferimento agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ.; con il secondo motivo si deduce la nullità del decreto per totale assenza di motivazione o comunque assenza di motivazione in ordine all’art.244 cod. proc. civ.; entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono trovare accoglimento; va preliminarmente rilevato, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); quanto alla dedotta violazione dell’art. 244 cod. proc. civ. anche in relazione agli artt. 420 e 421 cod. proc. civ., deve rilevarsi che, come correttamente evidenziato da parte ricorrente, la disposizione processualistica in esame implica che la prova per testimoni venga dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata; con orientamento consolidato, questa Corte ha affermato che l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 244 c. p. c. con riferimento sia alla genericità delle circostanze dedotte nei capitoli di prova sia alla indicazione delle persone indicate come testimoni, determina l'inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non può essere tenuto in considerazione dal giudice, (cfr., sul punto, fra le tante, Cass. n. 3708 del 2019); nella specie il Tribunale ha escluso che fosse stato fornito alcun riscontro delle prestazioni espletate in favore della società asseritamente collegata e, quindi, dell’esistenza di un unico centro di imputazione di tale rapporto; in particolare, quanto all’onere istruttorio gravante sulla parte ricorrente, ha affermato il Tribunale che nessun capitolo di prova era stato articolato e che, pur essendo indicati i nominativi dei testi nell’opposizione, non erano stati formulati i capitoli sui quali testimoniare non essendo nemmeno la premessa articolata in numeri capoversi rispettosa dei criteri di cui all’art. 244 cod. proc. civ.; orbene, l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c., qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposto, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (fra le tante, Cass. n. 342 del 2021); in particolare, nella specie, pur insistendo parte ricorrente sull’allegazione, nell’atto di opposizione, delle circostanze fattuali dedotte nella narrativa del ricorso come veri capitoli di prova, essa stessa conferma che non erano stati qualificati come tali talchè, in assenza di allegazione di elementi da cui possa evincersi che la prova era stata compiutamente articolata, non può contravvenirsi a quanto affermato dal Tribunale che ha escluso che potessero individuarsi i capitoli oggetto di prova e tale valutazione deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità; quanto al collegamento economico fra le due società, va rilevato che correttamente il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il collegamento economico -funzionale tra persone giuridiche ( nel caso di specie, associazioni artigianali dotate di personalità giuridica) facenti parte di un medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, Cass. n. 13807 del 2017); invero, tale situazione ricorre in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie persone giuridiche del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie persone giuridiche distinte, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori (sul punto, fra le altre, Cass. n. 11107 del 2006; Cass. n. 8809 del 2009; Cass. n. 22927 del 2005); l’assoluto difetto di prova riguardo a tali profili ha indotto il Tribunale ad escludere l’unicità del rapporto di lavoro o, comunque, la possibilità di estendere gli obblighi inerenti al presunto rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra il Perlini e la [OSCURATO:PERSONA] anche con la [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; anche tale valutazione, di merito, deve reputarsi sottratta al sindacato di legittimità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; nulla spese in considerazione della mancata costituzione del Fallimento; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto PQM La Corte respinge il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent