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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22741/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 164 - R.G. n. 1560/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha rilevato che non erano comunque emersi elementi utili per definire tenue l'allontanamento della ricorrente dalla detenzione domiciliare; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche, non risultando anche in tal caso evidenziati in concreto elementi favorevoli); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 164 - R.G. n. 1560/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici corretti e privi di vizi logici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., là dove la Corte di appello ha rilevato che non erano comunque emersi elementi utili per definire tenue l'allontanamento della ricorrente dalla detenzione domiciliare; pag. 4 sul diniego delle attenuanti generiche, non risultando anche in tal caso evidenziati in concreto elementi favorevoli); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1