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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 maggio 2021

Cassazione n. 43103/2021

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la seguente 24 NOV 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa e depositata il 27 maggio 2021, ore 11,45, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma nella parte in cui ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di ulteriori tre anni, di comparire personalmente presso il Commissariato di Polizia designato, in occasione di tutti gli incontri ufficiali disputati dalla squadra di calcio "S.S.

Lazio".

A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in data 15 maggio 2021, per avere, in violazione del provvedimento di DASPO del 4 novembre 2019 in corso di applicazione, guidato un corteo di 500/600 tifosi della "S.S.

Lazio" in direzione dello stadio Olimpico, in occasione dell'incontro con la "Roma", corteo che intonava cori offensivi verso la tifoseria di questa squadra e che lanciava numerosi oggetti contundenti e artifici pirotecnici contro le forze dell'ordine, nonché per avere personalmente fronteggiato queste ultime, all'interno della zona di rispetto dello stadio a lui interdetta con il citato provvedimento di DASPO, impugnando con fare minaccioso una cinghia di cuoio, e presentandosi con il volto travisato

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla compressione temporale del diritto a presentare memoria.

Si deduce che è stato violato il diritto a fruire di un temine dilatorio pari a 48 ore dalla notifica del provvedimento di DASPO con obbligo di comparire presso un comando di polizia per presentare memorie difensive prima che il G.i.p. si pronunci.

Si rappresenta che questo diritto è riconosciuto dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e che, nella specie, sebbene il provvedimento di DASPO sia stato notificato al ricorrente il giorno 26 maggio 2021, alle ore 11,10, il G.i.p. ha depositato l'ordinanza di convalida già il 27 maggio 2021.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del compimento del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (così, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769-01, la quale ha precisato che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale, nonché Sez. 3, n,6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223-01).

3.2. Né può ritenersi che il destinatario dell'obbligo di presentazione abbia l'onere di dimostrare il proprio interesse ad eccepire la nullità, deducendo che l'error in procedendo ha inciso sul diritto di difesa garantito dal termine violato. i (rr - Invero, l'unica eccezione evidenziata in giurisprudenza al principio sopra richiamato ha riguardato l'ipotesi in cui il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza aveva esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e il giudice aveva provveduto dopo il deposito della memoria e ne aveva dato conto, confutando, nel merito, gli argomenti in questa svolti (così Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785-01).

Inoltre, ai fini di una compiuta valutazione circa l'importanza del rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la presentazione di memorie, occorre considerare che il deposito di osservazioni scritte è l'unica iniziativa difensiva consentita nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore di imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, atteso che, in tale procedimento, non è previsto dalla legge, né riconosciuto per via interpretativa, il diritto ad un contraddittorio orale.

3.3. Nella specie, dagli atti emerge che: a) il provvedimento del Questore è stata notificato al ricorrente il giorno 26 maggio 2021, alle ore 10,10; b) l'ordinanza di convalida, impugnata in questa sede, è stata depositata in cancelleria il 27 maggio 2021, alle ore 11,45.

Risulta evidente, perciò, che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, non è stato rispettato.

4. Alla constatazione della violazione dell'obbligo di rispettare il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie segue, in applicazione dei principi giuridici evidenziati, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché, ulteriormente, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 17 maggio 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 17/05/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 24 NOV 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa e depositata il 27 maggio 2021, ore 11,45, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma nella parte in cui ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA], per il periodo di ulteriori tre anni, di comparire personalmente presso il Commissariato di Polizia designato, in occasione di tutti gli incontri ufficiali disputati dalla squadra di calcio "S.S. Lazio". A fondamento della decisione, il giudice ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in data 15 maggio 2021, per avere, in violazione del provvedimento di DASPO del 4 novembre 2019 in corso di applicazione, guidato un corteo di 500/600 tifosi della "S.S. Lazio" in direzione dello stadio Olimpico, in occasione dell'incontro con la "Roma", corteo che intonava cori offensivi verso la tifoseria di questa squadra e che lanciava numerosi oggetti contundenti e artifici pirotecnici contro le forze dell'ordine, nonché per avere personalmente fronteggiato queste ultime, all'interno della zona di rispetto dello stadio a lui interdetta con il citato provvedimento di DASPO, impugnando con fare minaccioso una cinghia di cuoio, e presentandosi con il volto travisato 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla compressione temporale del diritto a presentare memoria. Si deduce che è stato violato il diritto a fruire di un temine dilatorio pari a 48 ore dalla notifica del provvedimento di DASPO con obbligo di comparire presso un comando di polizia per presentare memorie difensive prima che il G.i.p. si pronunci. Si rappresenta che questo diritto è riconosciuto dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, e che, nella specie, sebbene il provvedimento di DASPO sia stato notificato al ricorrente il giorno 26 maggio 2021, alle ore 11,10, il G.i.p. ha depositato l'ordinanza di convalida già il 27 maggio 2021. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Costituisce principio ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, intervenuta prima del compimento del termine a difesa di quarantotto ore, decorrente dalla notifica di detto provvedimento all'interessato, con conseguente decadenza della misura dell'obbligo di presentazione del sottoposto (così, Sez. 3, n. 8678 del 04/02/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266769-01, la quale ha precisato che l'inosservanza di detto termine viola la regola processuale in tema di garanzie difensive, prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., e, pertanto, integra un'ipotesi di error in procedendo che colpisce l'atto in misura radicale, nonché Sez. 3, n,6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223-01). 3.2. Né può ritenersi che il destinatario dell'obbligo di presentazione abbia l'onere di dimostrare il proprio interesse ad eccepire la nullità, deducendo che l'error in procedendo ha inciso sul diritto di difesa garantito dal termine violato. i (rr - Invero, l'unica eccezione evidenziata in giurisprudenza al principio sopra richiamato ha riguardato l'ipotesi in cui il destinatario dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza aveva esercitato, in sede di convalida, le sue prerogative difensive presentando memoria in un momento antecedente alla scadenza del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento e il giudice aveva provveduto dopo il deposito della memoria e ne aveva dato conto, confutando, nel merito, gli argomenti in questa svolti (così Sez. 3, n. 13639 del 15/11/2019, dep. 2020, Romagnoli, Rv. 278785-01). Inoltre, ai fini di una compiuta valutazione circa l'importanza del rispetto del termine dilatorio di quarantotto ore per la presentazione di memorie, occorre considerare che il deposito di osservazioni scritte è l'unica iniziativa difensiva consentita nel procedimento di convalida del provvedimento del Questore di imposizione dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, atteso che, in tale procedimento, non è previsto dalla legge, né riconosciuto per via interpretativa, il diritto ad un contraddittorio orale. 3.3. Nella specie, dagli atti emerge che: a) il provvedimento del Questore è stata notificato al ricorrente il giorno 26 maggio 2021, alle ore 10,10; b) l'ordinanza di convalida, impugnata in questa sede, è stata depositata in cancelleria il 27 maggio 2021, alle ore 11,45. Risulta evidente, perciò, che il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie, decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore all'interessato, non è stato rispettato. 4. Alla constatazione della violazione dell'obbligo di rispettare il termine di quarantotto ore per la presentazione di memorie segue, in applicazione dei principi giuridici evidenziati, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché, ulteriormente, la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 17 maggio 2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Roma del 17/05/2021, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Roma. Così
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