CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 08880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.34914/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli AvvocatiZORZI ALBERTO e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2674/2019 depositata il 25/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di due distinte unità immobiliari all’interno del [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, che, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato l’opposizione avverso la delibera condominiale del 6.12.2013 ed il regolamento condominiale ivi approvato, con il quale era stato regolato l’utilizzo del campo da tennis e della piscina, consentendo il godimento turnario a tutti i condomini ed ai loro familiari e disciplinando gli ingressi degli ospiti dei condomini nel senso di prevedere il diritto di ospitare un maggior numero di estranei al condominio sulla base dei millesimi di proprietà; - con l’unico motivo di ricorso, si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1118, 1123 e 1124 c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto valido il regolamento condominiale che consentiva il diritto di uso della piscina e del campo da tennis da parte dei condomini sulla base dei millesimi di proprietà, nel senso di prevedere il diritto di ospitare un maggior numero di estranei al condominio sulla base dei millesimi; - la questione di diritto posta dal ricorrente, riguardo alla limitazione del godimento deibeni condominiali non rientranti nell’elenco di cui all’art.1117 c.c. sulla base del criterio dei millesimi di proprietà, ha carattere di novità e rilievo nomofilattico; P.Q.M rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civi