Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03151/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; - che con l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio odi motivazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile, tardivamente richieste (memoria del 3 dicembre 2022); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile Così deciso il 14 dicembre 2022 Il ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; V [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 30 marzo 2022 dalla Corte di appello di Roma che ha affermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen.; - che con l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio odi motivazione, non è consentito in sede di legittimità in quanto, oltre a non essere sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; - che nulla deve essere disposto in relazione alle spese sostenute dalla parte civile, tardivamente richieste (memoria del 3 dicembre 2022); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile Così deciso il 14 dicembre 2022 Il ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris